Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01146/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02297/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2297 del 2025, proposto da
NA AV, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianni Emilio Iacobelli e Emilio Iacobelli, con domicilio con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Gianni Emilio Iacobelli in Napoli, via Pietro Giannone, n. 30;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3273/2024 pubblicata il 19/06/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro;
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa AN AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, con ricorso notificato l’08/05/2025 e depositato in giudizio il 09/05/2025, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3273/2024 pubblicata il 19/06/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, nella parte recante la condanna del M.I.M. « all’assegnazione in favore di parte ricorrente della “ Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli a.s. dal 2020/21 e 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di €500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, gli interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; ». Chiede, altresì, la nomina di un commissario ad acta , per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, da parte del M.I.M. intimato, all’obbligo di conformarsi al giudicato che si è formato tra le parti in conseguenza della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3273/2024.
Il 16/05/2025, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un atto di mera costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 17/12/2025, la ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione.
Nella Camera di Consiglio del 18/12/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve, quindi, essere accolto.
1.1. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte il l’08/05/2025 e depositato in giudizio in pari data), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza dell’A.G.O., di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro e Previdenza, del 24/03/2025.
Inoltre, il suddetto provvedimento giudiziale è stato notificato, in “ in copia conforme alla copia digitale presente nel fascicolo informatico di cancelleria ” - “ da valere quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, del c.p.a. e dell’art. 479 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3 comma 34 lett. ‘e’, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 24/05/2024, n. 3366) - a mezzo p.e.c., in data 25/06/2024, presso la sede reale del Ministero resistente, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30, secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della PU MM (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
1.2. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto, non risultando l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3273/2024 pubblicata il 19/06/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord da parte del Ministero resistente (sul quale incombe, a norma dell'art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato), ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, « all’assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli a.s. dal 2020/21 e 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di €500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, gli interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; », come stabilito nella predetta sentenza dell’A.G.O.
1.3. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, assegnato all’MM resistente per ottemperare, si nomina sin d’ora, ex art. 114, comma 4, lett. d) c.p.a., quale Commissario ad acta , il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (M.I.M.), con facoltà di delega, il quale, nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, adotterà tutti gli atti necessari, a carico e spese della amministrazione inadempiente, per dare esecuzione giudicato formatosi sulla sentenza n. 3273/2024 pubblicata il 19/06/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord.
Il compenso per l’eventuale funzione commissariale viene posto a carico del Ministero della Istruzione e del Merito e liquidato come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
2. - Le spese del presente giudizio di ottemperanza, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Ministero resistente e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, avvocato Gianni Emilio Iacobelli, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Nomina quale Commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine innanzi indicato, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (M.I.M.), con facoltà di delega, determinando in € 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, nei sensi e nei termini indicati in motivazione, e ponendolo a carico del Ministero resistente.
Condanna il Ministero resistente, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 700,00 (Settecento/00), oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Gianni Emilio Iacobelli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR RA DD, Presidente
AR Grazia D'Alterio, Consigliere
AN AT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AT | AR RA DD |
IL SEGRETARIO