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Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2023, n. 31213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31213 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TE MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31213 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 09/05/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giu- dice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Di AN IO avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo ufficio del 16 settembre 2022 di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in re- lazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 35). La presente singola vicenda si inserisce nell'ambito di più vaste indagini avevano consentito di accertare l'operatività in Rosarno e nei territori limitrofi di un sodalizio dedito al narcotraffico, al cui vertice si ponevano gli indagati CO UM e EO IU, i quali agivano servendosi di un gruppo di fedelissimi e di colla- boratori, che ne eseguivano diligentemente le direttive, curando i rapporti con gli acquirenti e coi fornitori nonché con altre articolazioni associative dedite al traffico di stupefacenti, di diverso tipo e qualità, anche per quantità ingenti, operanti in Italia e all'estero. CO SS, RI ES e Di AN IO sono stati arrestati per l'acquisto, il trasporto e la detenzione di un imprecisato quantitativo di stupefacente destinato alla successiva cessione a terzi ricevuta da CA ON, ON Ales- DR e LL IO. In particolare, il CO teneva i contatti coi venditori e riceveva un campione di prova della droga dal LL, per poi unitamente al Di AN e al RI recarsi in Calabria per ricevere la droga che veniva trasportata dal RI a bordo della nave traghetto diretta a Messina, dove ad attenderlo v'erano i concorrenti CO e De AN, a bordo dell'autovettura con la quale rien- travano a Catania (in Campo Calabro, Villa S. Giovanni, Messina e Catania in date 13-14 gennaio 2019). Dagli elementi indiziari acquisiti a carico dei tre indagati emergeva che, il 14 gennaio 2019, dopo ripetuti contatti ed incontri preparatori nei giorni precedenti, i tre predetti si erano recati in Calabria, per prelevare una partita di stupefacenti pro- curata dal CA con l'intervento dell'ON. Provato un campione consegnatogli dal LL, il CO ordinava la droga al CA, il quale gli assicurava la disponibilità della sostanza, accordandosi per la consegna serale. La condotta assunta dai tre indagati sulla via del ritorno trovava quale unica spiegazione plausibile l'esigenza di non esporre il CO e il Di AN, pregiudicati, a rischi giudiziari in caso di controllo del RI con la droga che portava con sé. Invero, i tre soggetti, ancorché giunti insieme in Calabria, si separavano;
il RI, t all'epoca incensurato, saliva sul traghetto da solo alle ore 0.00, mentre gli altri due compagni attraversavano lo stretto con la nave delle 23.20, attendendolo a Messina. In occasione del traghettamento il m.11o IG IL NO della G.d.F., a bordo della nave, notava il RI visibilmente agitato e guardingo. L'assunto che 3 egli avesse con sé la droga era corroborato dalla conversazione telefonica coeva, nel corso della quale il CA esortava il CO, affinché convincesse il RI a non sbarcare a Messina e a tornare indietro a Villa San Giovanni: l'invito era ragio- nevolmente dettato dal timore di eventuali controlli allo sbarco, ingenerato da strani movimenti notati dal corriere al momento dell'imbarco, allorquando era attivo il di- spositivo di osservazione e pedínamento da parte dei militari. Il controllo subito dai tre catanesi al casello autostradale di Messina Tremestieri ad opera della PoIZ ST non inficiava la suesposta ricostruzione dei fatti, do- vendosi considerare che gli operanti avevano identificato il mezzo, ma non avevano eseguito la perquisizione personale o veicolare. In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale del riesame ha rilevato che il Di AN era gravato da precedenti penali per rapina, associazione dì stampo mafioso, violazioni alla sorveglianza speciale di P.S., violazioni in materia di stupefacenti (an- che di tipo associativo) e in data 14 gennaio 2020 era stato sottoposto a misura cautelare sempre per reati di droga. Anche alla data di esecuzione della misura cautelare in oggetto il Di AN ri- sultava agli arresti domiciliari presso la propria abitazione In esecuzione di un'ulte- riore ordinanza custodiale dalla data del 28 giugno 2022 per reati in materia di stu- pefacenti. 2. Il Di AN, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che il reato ipotizzato non era configurabile, non essendo intervenuti provvedimenti di sequestro e non essendo certo l'incontro tra i soggetti coinvolti come momento consumativo della cessione di qualcosa, che non era mai stato rinve- nuto. Si è solo ipotizzato sulla base dei dialoghi captati che, in data 14 gennaio 2019, il Di AN, unitamente ai coíndagatí CO e RO, si fosse recato a ricevere un indefinito campione di stupefacente e che questo sia stato trasportato da uno dei tre. Non ricorrevano i presupposti per ricondurre la vicenda in questione ad un caso di droga parlata, in quanto il contenuto dei colloqui non era necessariamente ricolle- gabile a traffici di stupefacenti. Anche all'esito dei controlli di P.G. effettuati nei confronti dei tre soggetti non erano emerse fattispecie di reato. Né durante il costante monitoraggio effettuato dalle forze di poIZ erano emerse azioni degli indagati compatibili col disfacimento dell'ipotetica sostanza nei momenti della traversata verso Messina. 2.2. Violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione. 4 Si rileva che il Tribunale del riesame si è limitato ad elencare i precedenti penali dell'indagato. Peraltro, emergeva la disparità di trattamento nei confronti di altro indagato, egualmente gravato di precedenti ed addirittura arrestato nell'ottobre 2019, nove mesi dopo il fatto in contestazione. Né si era tenuto conto del decorso del tempo tra la data del reato e quella di esecuzione della misura, dato che parificava la posizione del CO a quella del Di AN. Né si poteva considerare che, nell'ottica del favor rei, lo stupefacente doveva intendersi verosimilmente quale droga leggera, per cui la condotta poteva essere inquadrata nella fattispecie autonoma prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. In ordine al primo motivo di ricorso, si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza. In pro- posito, tuttavia, va osservato che sono precluse alla Corte di cassazione la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o di-versi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa;
essa deve limitarsi a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico se- guito. Il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze pro- cessuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convinci- mento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressa-mente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Questo Collegio, in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in tema di mi- sure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine «indizi», inteso quale 5 elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Per- tanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'inda-gato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. come si desume dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti) (Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928; Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731). Occorre ancora ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rien- trano tra í compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico - giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotato di pari dignità (Sez. 6, n. 3000 del 30/07/1992, Sciortino, Rv. 192231). Inoltre, va sottolineato che il ricorso per Cassazione, il quale deduca insussi- stenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manìfesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando - come nel caso di specie - propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Magliaro, Rv. 241997). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali in materia, il provvedimento impu- gnato offre una disamina logica e congrua degli elementi da cui ha desunto la sussi- stenza della gravità indiziaria per ciascuna delle ipotesi di reato in contestazione. Non si riscontrano vizi rilevabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevo- lezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura. Nella fattispecie, il Di AN si limita a proporre una lettura riduttiva degli ele- menti di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che in realtà appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. Il ricorrente evidenzia dati assai deboli, consistenti in cir- costanze di fatto la cui valenza difensiva è stata smentita con motivazione dettagliata dai Tribunale del riesame. Nell'ordinanza impugnata sono state recepite ed integrate 4 6 alcune tra le argomentazioni contenute nell'ordinanza custodiale ed è stata illustrata la sussistenza di plurimi elementi convergenti nel senso del pieno coinvolgimento dell'indagato nella condotta di concorso nella condotta di acquisto, detenzione e tra- sporto di stupefacenti contestategli. I giudici del gravame della cautela, nell'esaminare l'ordinanza genetica, ricordano come la gravità indiziaria in ordine agli ipotizzati reati sia stata desunta, nel caso che ci occupa, principalmente dal compendio delle intercettazioni. E tale materiale, ca- ratterizzato da sostanziale univocità, consente di ascrivere all'indagato le condotte contestategli, integrando il requisito richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen.. I giudici reggini danno atto della puntuale analisi compiuta nell'ordinanza gene- tica della misura, indicando i criteri seguiti nella valutazione del predetto materiale indiziario, che hanno consentito di pervenire alla conclusione dell'inerenza dell'og- getto delle conversazioni al contesto delle cessioni di stupefacenti. Alla luce di quanto sopra esposto nella ricostruzione in fatto, il Tribunale del rie- same ha fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte di legittimità in materia di valutazione probatoria delle intercettazioni in casi come quello che ci oc- cupa, laddove si è precisato che, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro delta sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valu- tazione, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore ed ove siano prospettate più ipotesi rico- struttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio" ca- ratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299). La difesa dell'indagato neanche tentava di fornire una lettura alternativa del con- tenuto delle intercettazioni - né lo ha fatto nella presente sede - limitandosi alla generica contestazione della loro attitudine a dimostrare la sussistenza di un grave quadro indiziario. In ogni caso, va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Nell'ordinanza impugnata, peraltro, le ragioni del mancato rinvenimento della sostanza stupefacente, dell'esito negativo del controllo effettuato dagli organi di Po- IZ ST e del diverso trattamento rispetto al coindagato CO sono state am- piamente spiegate. 7 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va rammentato che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche op- portunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realiz- zative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza tempo- rale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769). Il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva sta ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata o sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neu- tralizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Munciguerra, Rv. 282767; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). Infine, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere de- sunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza pun- tuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del tratta- mento cautelare (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K, Rv. 265652). 2. Il Tribunale del riesame si è allineato ai predetti superiori principi, illustrando le ragioni per ritenere il rischio di reiterazione dei reati ancora concreto ed attuale e l'impossibilità di salvaguardare le esigenze cautelari con misura meno afflittiva, attri- buendo decisiva rilevanza ai plurimi e gravi precedenti penali e ai procedimenti pen- denti per reati commessi in epoca recente, lasciando così ragionevolmente presup- porre il costante impegno del Di AN in attività illecite nel settore degli stupefa- centi e la mancata efficacia dissuasiva delle pregresse carcerazioni. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 8
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 maggio 2023.
lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31213 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 09/05/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giu- dice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Di AN IO avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo ufficio del 16 settembre 2022 di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in re- lazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 35). La presente singola vicenda si inserisce nell'ambito di più vaste indagini avevano consentito di accertare l'operatività in Rosarno e nei territori limitrofi di un sodalizio dedito al narcotraffico, al cui vertice si ponevano gli indagati CO UM e EO IU, i quali agivano servendosi di un gruppo di fedelissimi e di colla- boratori, che ne eseguivano diligentemente le direttive, curando i rapporti con gli acquirenti e coi fornitori nonché con altre articolazioni associative dedite al traffico di stupefacenti, di diverso tipo e qualità, anche per quantità ingenti, operanti in Italia e all'estero. CO SS, RI ES e Di AN IO sono stati arrestati per l'acquisto, il trasporto e la detenzione di un imprecisato quantitativo di stupefacente destinato alla successiva cessione a terzi ricevuta da CA ON, ON Ales- DR e LL IO. In particolare, il CO teneva i contatti coi venditori e riceveva un campione di prova della droga dal LL, per poi unitamente al Di AN e al RI recarsi in Calabria per ricevere la droga che veniva trasportata dal RI a bordo della nave traghetto diretta a Messina, dove ad attenderlo v'erano i concorrenti CO e De AN, a bordo dell'autovettura con la quale rien- travano a Catania (in Campo Calabro, Villa S. Giovanni, Messina e Catania in date 13-14 gennaio 2019). Dagli elementi indiziari acquisiti a carico dei tre indagati emergeva che, il 14 gennaio 2019, dopo ripetuti contatti ed incontri preparatori nei giorni precedenti, i tre predetti si erano recati in Calabria, per prelevare una partita di stupefacenti pro- curata dal CA con l'intervento dell'ON. Provato un campione consegnatogli dal LL, il CO ordinava la droga al CA, il quale gli assicurava la disponibilità della sostanza, accordandosi per la consegna serale. La condotta assunta dai tre indagati sulla via del ritorno trovava quale unica spiegazione plausibile l'esigenza di non esporre il CO e il Di AN, pregiudicati, a rischi giudiziari in caso di controllo del RI con la droga che portava con sé. Invero, i tre soggetti, ancorché giunti insieme in Calabria, si separavano;
il RI, t all'epoca incensurato, saliva sul traghetto da solo alle ore 0.00, mentre gli altri due compagni attraversavano lo stretto con la nave delle 23.20, attendendolo a Messina. In occasione del traghettamento il m.11o IG IL NO della G.d.F., a bordo della nave, notava il RI visibilmente agitato e guardingo. L'assunto che 3 egli avesse con sé la droga era corroborato dalla conversazione telefonica coeva, nel corso della quale il CA esortava il CO, affinché convincesse il RI a non sbarcare a Messina e a tornare indietro a Villa San Giovanni: l'invito era ragio- nevolmente dettato dal timore di eventuali controlli allo sbarco, ingenerato da strani movimenti notati dal corriere al momento dell'imbarco, allorquando era attivo il di- spositivo di osservazione e pedínamento da parte dei militari. Il controllo subito dai tre catanesi al casello autostradale di Messina Tremestieri ad opera della PoIZ ST non inficiava la suesposta ricostruzione dei fatti, do- vendosi considerare che gli operanti avevano identificato il mezzo, ma non avevano eseguito la perquisizione personale o veicolare. In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale del riesame ha rilevato che il Di AN era gravato da precedenti penali per rapina, associazione dì stampo mafioso, violazioni alla sorveglianza speciale di P.S., violazioni in materia di stupefacenti (an- che di tipo associativo) e in data 14 gennaio 2020 era stato sottoposto a misura cautelare sempre per reati di droga. Anche alla data di esecuzione della misura cautelare in oggetto il Di AN ri- sultava agli arresti domiciliari presso la propria abitazione In esecuzione di un'ulte- riore ordinanza custodiale dalla data del 28 giugno 2022 per reati in materia di stu- pefacenti. 2. Il Di AN, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che il reato ipotizzato non era configurabile, non essendo intervenuti provvedimenti di sequestro e non essendo certo l'incontro tra i soggetti coinvolti come momento consumativo della cessione di qualcosa, che non era mai stato rinve- nuto. Si è solo ipotizzato sulla base dei dialoghi captati che, in data 14 gennaio 2019, il Di AN, unitamente ai coíndagatí CO e RO, si fosse recato a ricevere un indefinito campione di stupefacente e che questo sia stato trasportato da uno dei tre. Non ricorrevano i presupposti per ricondurre la vicenda in questione ad un caso di droga parlata, in quanto il contenuto dei colloqui non era necessariamente ricolle- gabile a traffici di stupefacenti. Anche all'esito dei controlli di P.G. effettuati nei confronti dei tre soggetti non erano emerse fattispecie di reato. Né durante il costante monitoraggio effettuato dalle forze di poIZ erano emerse azioni degli indagati compatibili col disfacimento dell'ipotetica sostanza nei momenti della traversata verso Messina. 2.2. Violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione. 4 Si rileva che il Tribunale del riesame si è limitato ad elencare i precedenti penali dell'indagato. Peraltro, emergeva la disparità di trattamento nei confronti di altro indagato, egualmente gravato di precedenti ed addirittura arrestato nell'ottobre 2019, nove mesi dopo il fatto in contestazione. Né si era tenuto conto del decorso del tempo tra la data del reato e quella di esecuzione della misura, dato che parificava la posizione del CO a quella del Di AN. Né si poteva considerare che, nell'ottica del favor rei, lo stupefacente doveva intendersi verosimilmente quale droga leggera, per cui la condotta poteva essere inquadrata nella fattispecie autonoma prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. In ordine al primo motivo di ricorso, si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza. In pro- posito, tuttavia, va osservato che sono precluse alla Corte di cassazione la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o di-versi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa;
essa deve limitarsi a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico se- guito. Il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze pro- cessuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convinci- mento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressa-mente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Questo Collegio, in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in tema di mi- sure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine «indizi», inteso quale 5 elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Per- tanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'inda-gato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. come si desume dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti) (Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928; Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731). Occorre ancora ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rien- trano tra í compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico - giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotato di pari dignità (Sez. 6, n. 3000 del 30/07/1992, Sciortino, Rv. 192231). Inoltre, va sottolineato che il ricorso per Cassazione, il quale deduca insussi- stenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manìfesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando - come nel caso di specie - propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Magliaro, Rv. 241997). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali in materia, il provvedimento impu- gnato offre una disamina logica e congrua degli elementi da cui ha desunto la sussi- stenza della gravità indiziaria per ciascuna delle ipotesi di reato in contestazione. Non si riscontrano vizi rilevabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevo- lezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura. Nella fattispecie, il Di AN si limita a proporre una lettura riduttiva degli ele- menti di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che in realtà appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. Il ricorrente evidenzia dati assai deboli, consistenti in cir- costanze di fatto la cui valenza difensiva è stata smentita con motivazione dettagliata dai Tribunale del riesame. Nell'ordinanza impugnata sono state recepite ed integrate 4 6 alcune tra le argomentazioni contenute nell'ordinanza custodiale ed è stata illustrata la sussistenza di plurimi elementi convergenti nel senso del pieno coinvolgimento dell'indagato nella condotta di concorso nella condotta di acquisto, detenzione e tra- sporto di stupefacenti contestategli. I giudici del gravame della cautela, nell'esaminare l'ordinanza genetica, ricordano come la gravità indiziaria in ordine agli ipotizzati reati sia stata desunta, nel caso che ci occupa, principalmente dal compendio delle intercettazioni. E tale materiale, ca- ratterizzato da sostanziale univocità, consente di ascrivere all'indagato le condotte contestategli, integrando il requisito richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen.. I giudici reggini danno atto della puntuale analisi compiuta nell'ordinanza gene- tica della misura, indicando i criteri seguiti nella valutazione del predetto materiale indiziario, che hanno consentito di pervenire alla conclusione dell'inerenza dell'og- getto delle conversazioni al contesto delle cessioni di stupefacenti. Alla luce di quanto sopra esposto nella ricostruzione in fatto, il Tribunale del rie- same ha fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte di legittimità in materia di valutazione probatoria delle intercettazioni in casi come quello che ci oc- cupa, laddove si è precisato che, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro delta sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valu- tazione, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore ed ove siano prospettate più ipotesi rico- struttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio" ca- ratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299). La difesa dell'indagato neanche tentava di fornire una lettura alternativa del con- tenuto delle intercettazioni - né lo ha fatto nella presente sede - limitandosi alla generica contestazione della loro attitudine a dimostrare la sussistenza di un grave quadro indiziario. In ogni caso, va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Nell'ordinanza impugnata, peraltro, le ragioni del mancato rinvenimento della sostanza stupefacente, dell'esito negativo del controllo effettuato dagli organi di Po- IZ ST e del diverso trattamento rispetto al coindagato CO sono state am- piamente spiegate. 7 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va rammentato che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche op- portunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realiz- zative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza tempo- rale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769). Il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva sta ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata o sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neu- tralizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Munciguerra, Rv. 282767; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). Infine, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere de- sunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza pun- tuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del tratta- mento cautelare (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K, Rv. 265652). 2. Il Tribunale del riesame si è allineato ai predetti superiori principi, illustrando le ragioni per ritenere il rischio di reiterazione dei reati ancora concreto ed attuale e l'impossibilità di salvaguardare le esigenze cautelari con misura meno afflittiva, attri- buendo decisiva rilevanza ai plurimi e gravi precedenti penali e ai procedimenti pen- denti per reati commessi in epoca recente, lasciando così ragionevolmente presup- porre il costante impegno del Di AN in attività illecite nel settore degli stupefa- centi e la mancata efficacia dissuasiva delle pregresse carcerazioni. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 8
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 maggio 2023.