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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1651/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI IC, Presidente
PATERNO' RA BE, Relatore
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7733/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Mons. D. Orlandoi 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2017/250169 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella descritta in epigrafe, notificata il 31 maggio 2023, recante IRPEF per l'anno 2012, relativi interessi, sanzione ed accessori, iscritti a ruolo in esito a controllo formale ex art 36 ter.
Nel ricorso il contribuente ha addotto l'intervenuta decadenza ex art 25 d.P.R. 602 del 1973; nonché
l'assenza di motivazione, anche in considerazione della mancata notifica del previo avviso di irregolarità.
La stessa difesa, facendo leva sulla notifica del diniego inerente al reclamo contestualmente proposto, ha depositato in data 27/12/23 una integrazione degli originari motivi, contestando la ritualità della notifica di una pregressa cartella, relatva alla medesima pretesa, intervenuta nel 2017 ( perché effettuata mediante consegna dell'atto a mani del portiere, ossia di persona diversa dal destinatario dell'atto, senza inviare la raccomandata integrativa prevista dal combinato disposto di cui agli artt.26 DPR 602/1973, 60 DPR
600/1973 e 139 CPC)
In via gradata, ha eccepito la prescrizione del dovuto a titolo di sanzioni e interessi.
Nel costituirsi, l'Agenzia delle entrate, ha evidenziato che la cartella impugnata è stata preceduta da altra cartella, notificata nel 2017 e mai impugnata. E che la prima cartella è stata preceduta dalla comunicazione riguardante l'irregolarità cui è seguita una interlocuzione con il contribuente e la successiva formazione del ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita un accoglimento solo parziale, limitato solo agli interessi e alle sanzioni.
Parte resistente, costituendosi, ha comprovato la notifica dell'originaria cartella portante laa pretesa tributaria in contestazione, avvenuta nel 2017, mai impugnata.
I rilievi prospettati dal ricorrente avverso tale notifica non colgono nel segno.
Va infatti ribadito, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità ( si veda da ultimo, Cass. Civ.
Sez. 5 , Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024 che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita, come nella specie, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.
R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
Nel caso, dunque, la notifica comprovata resiste alle critiche proposte dal ricorso, non occorrendo alcuna integrazione.
Tale presupposto rende inammissibili le doglianze legate alla decadenza ex art 25 prospettata dal ricorso trattandosi di rilievo non più prospettabile una volta non impugnata l'originaria cartella avverso la quale fare valere tale eventuale vizio.
E' poi incontroverso, trattandosi di circostanza comprovata e comunque non contestata, che la prima cartella venne preceduta dalla comunicazione di irregolarità e che in esito a tale comunicazione il contribuente, prima della iscrizione a ruolo, ebbe ad interloquire con l'ufficio. Il che rende palesemente inconferenti le ulteriori doglianze prospettate dal ricorso, riguardanti un asserito difetto di motivazione dell'atto impugnato, tale da incidere sulla capacità del contribuente di comprendere appieno le ragioni sottese all'atto ora impugnato.
Il ricorso merita invece accoglimento riguardo agli accessori, per sanzioni e interessi, portati dalla cartella impugnata, che si prescrivono in cinque anni. Invero, secondo giurisprudenza costante della
Corte di legittimità “in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.”
(così ad es. Sez. 5, n. 7486 del 08/03/2022).
Ne consegue il venir meno del dovuto a titolo di sanzioni, mentre la pretesa relativa agli interessi va circoscritta solo a quelli maturati sino al 31 maggio 2018, alla luce della data di notifica dell'atto ora impugnato .
Spese compensate per il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, annulla la cartella impugnata limitatamente alle sanzioni nonchè agli interessi maturati sino al 31 maggio 2018. Rigetta nel resto. Spese compensate
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI IC, Presidente
PATERNO' RA BE, Relatore
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7733/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Mons. D. Orlandoi 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2017/250169 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella descritta in epigrafe, notificata il 31 maggio 2023, recante IRPEF per l'anno 2012, relativi interessi, sanzione ed accessori, iscritti a ruolo in esito a controllo formale ex art 36 ter.
Nel ricorso il contribuente ha addotto l'intervenuta decadenza ex art 25 d.P.R. 602 del 1973; nonché
l'assenza di motivazione, anche in considerazione della mancata notifica del previo avviso di irregolarità.
La stessa difesa, facendo leva sulla notifica del diniego inerente al reclamo contestualmente proposto, ha depositato in data 27/12/23 una integrazione degli originari motivi, contestando la ritualità della notifica di una pregressa cartella, relatva alla medesima pretesa, intervenuta nel 2017 ( perché effettuata mediante consegna dell'atto a mani del portiere, ossia di persona diversa dal destinatario dell'atto, senza inviare la raccomandata integrativa prevista dal combinato disposto di cui agli artt.26 DPR 602/1973, 60 DPR
600/1973 e 139 CPC)
In via gradata, ha eccepito la prescrizione del dovuto a titolo di sanzioni e interessi.
Nel costituirsi, l'Agenzia delle entrate, ha evidenziato che la cartella impugnata è stata preceduta da altra cartella, notificata nel 2017 e mai impugnata. E che la prima cartella è stata preceduta dalla comunicazione riguardante l'irregolarità cui è seguita una interlocuzione con il contribuente e la successiva formazione del ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita un accoglimento solo parziale, limitato solo agli interessi e alle sanzioni.
Parte resistente, costituendosi, ha comprovato la notifica dell'originaria cartella portante laa pretesa tributaria in contestazione, avvenuta nel 2017, mai impugnata.
I rilievi prospettati dal ricorrente avverso tale notifica non colgono nel segno.
Va infatti ribadito, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità ( si veda da ultimo, Cass. Civ.
Sez. 5 , Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024 che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita, come nella specie, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.
R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
Nel caso, dunque, la notifica comprovata resiste alle critiche proposte dal ricorso, non occorrendo alcuna integrazione.
Tale presupposto rende inammissibili le doglianze legate alla decadenza ex art 25 prospettata dal ricorso trattandosi di rilievo non più prospettabile una volta non impugnata l'originaria cartella avverso la quale fare valere tale eventuale vizio.
E' poi incontroverso, trattandosi di circostanza comprovata e comunque non contestata, che la prima cartella venne preceduta dalla comunicazione di irregolarità e che in esito a tale comunicazione il contribuente, prima della iscrizione a ruolo, ebbe ad interloquire con l'ufficio. Il che rende palesemente inconferenti le ulteriori doglianze prospettate dal ricorso, riguardanti un asserito difetto di motivazione dell'atto impugnato, tale da incidere sulla capacità del contribuente di comprendere appieno le ragioni sottese all'atto ora impugnato.
Il ricorso merita invece accoglimento riguardo agli accessori, per sanzioni e interessi, portati dalla cartella impugnata, che si prescrivono in cinque anni. Invero, secondo giurisprudenza costante della
Corte di legittimità “in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.”
(così ad es. Sez. 5, n. 7486 del 08/03/2022).
Ne consegue il venir meno del dovuto a titolo di sanzioni, mentre la pretesa relativa agli interessi va circoscritta solo a quelli maturati sino al 31 maggio 2018, alla luce della data di notifica dell'atto ora impugnato .
Spese compensate per il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, annulla la cartella impugnata limitatamente alle sanzioni nonchè agli interessi maturati sino al 31 maggio 2018. Rigetta nel resto. Spese compensate