Sentenza 4 marzo 2009
Massime • 2
Non sono deducibili in cassazione i vizi attinenti alla verifica in concreto dei presupposti di fatto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, con conseguente inammissibilità del ricorso. (Nella specie, le doglianze concernevano la mancata giustificazione del possesso di beni da parte dell'indagato per reati connessi al traffico di stupefacenti e la sproporzione rispetto al reddito dichiarato ai fini Irpef ed all'attività economica svolta dall'indagato).
Non viene meno l'interesse all'impugnazione dell'ordinanza di riesame che ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca, nel caso in cui intervenga la sentenza di primo grado che disponga la confisca degli stessi beni ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, in quanto il vincolo cautelare non è del tutto sovrapponibile a quello conseguente alla confisca. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che ad un sequestro preventivo illegittimo può seguire una confisca obbligatoria legittima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2009, n. 20432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20432 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 04/04/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 374
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 42181/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UP IA, n. a Quartu Sant'Elena il 15.1.1946;
UP PP, n. a Quartu Sant'Elena il 13.9.1978;
UP MO, n. a Quartu Sant'Elena il 22.9.1970;
ON AS n. a Quartu Sant'Elena il 16.7.1948;
avverso l'ordinanza del 29 settembre 2008 del tribunale di Cagliari;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. CIAMPOLI Luigi ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'avv. PODDA Antonello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto emesso in data 29 maggio 2006 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ai sensi della L. n.356 del 1992, art. 12 sexies, su di una serie di beni (immobili,
mobili registrati, conti e libretti bancari) intestati a UP IA -indagato per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 - o comunque ritenuti a lui riconducibili, ancorché
formalmente intestati ai suoi familiari ovvero al coniuge ON AS, ai figli UP LU, UP PP, UP MO e a LI Giara, coniugata con UP MO. Argomentando sulla base dei risultati ottenuti in esito allo svolgimento di indagini patrimoniali da parte della Guardia di ZA (a ciò delegata dal Pubblico ministero;
si vedano le diverse annotazioni di servizio e le C.N.R. in atti), il G.I.P. riteneva, infatti, che il UP ed i suoi prossimi congiunti avessero disponibilità patrimoniali e finanziarie notevoli e del tutto ingiustificate rispetto alle capacità reddituali "ufficiali" ed alle attività lavorative disimpegnate.
2. Avverso il decreto di sequestro proponeva tempestiva istanza di riesame il difensore di UP IA e di ON AS, nonché dei figli di questi ultimi UP LU, UP MO, e UP PP, nonché di LI RA, moglie di UP MO. I ricorrenti deducevano l'erronea applicazione ed interpretazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, in merito alla sproporzione tra i beni oggetto del provvedimento cautelare ed il patrimonio dei soggetti intestatari degli stessi (asserendo che la disponibilità finanziaria di questi ultimi era di provenienza lecita, nonché che alcuni dei cespiti oggetto del provvedimento ablatorio sarebbero stati acquistati in epoca di gran lunga precedente agli addebiti mossi nel procedimento in esame). Chiedevano quindi la revoca del provvedimento impugnato e la restituzione di quanto in sequestro.
3. Con ordinanza in data 19 giugno 2006, il Tribunale del riesame, in parziale riforma del provvedimento impugnato, disponeva la revoca del sequestro preventivo disposto dal G.i.p. di Cagliari in data 29.5.2006 con riferimento ai seguenti beni:
- autoveicolo FIAT Punto 1.2, 16 V, targato BZ025NA;
- terreno agricolo ubicato in Quartu S.E., loc. "Is Ammostus" (fg. 14, particelle 898 e 900) con annesso fabbricato ad uso artigianale;
- terreno agricolo ubicato in Quartu S.E., loc. "Serra Perdosa" (fg. 36, mapp. 872);
- motociclo HONDA targato BX52819;
- autoveicolo BMW serie 3, 330 CD, targato CT08JB;
- autocarro PI Porter Van, targato CL487BY;
- terreno agricolo ubicato in Quartu S.E., loc. "Sa Pispisa" (fg. 18, mapp. 336);
- autoveicolo SU Pajero 2000, targato ZA266ST;
-conto corrente nr. 65008679 intestato a PU LI con saldo positivo al 31 dicembre 2005 di Euro 107,63;
- conto corrente bancario n. 53412 intestato a PU SS avente saldo positivo al 28 febbraio 2006 di Euro 15.527,63;
- conto corrente bancario n. 62222 intestato a PU CA avente saldo positivo al 28 febbraio 2006 di Euro 2.213,76. Confermava, quanto al resto, l'ordinanza impugnata.
4. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per Cassazione sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari che il difensore dei UP e di ON AS e LI RA i quali concludevano per l'annullamento parziale della stessa, sebbene sulla base di opposte prospettazioni di diritto.
Con sentenza 15 marzo 2007 - 10 giugno 2008 n. 23088 questa Corte, in accoglimento di entrambi i ricorsi, annullava l'ordinanza impugnata, rinviando al Tribunale di Cagliari per un nuovo esame del decreto di sequestro preventivo emesso in data 29 maggio 2006 dal giudice per le indagini preliminari in sede.
5. All'udienza del 18 settembre 2008, fissata dal Tribunale della libertà per il nuovo esame della vicenda in oggetto, il difensore dei UP e di ON AS e LI RA ha insistito nei motivi di ricorso già prospettati nella originaria richiesta di riesame, così come il P.M., il quale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.
Il tribunale con ordinanza del 29 settembre 2008 riformava in parte il provvedimento impugnato, confermando il sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Cagliari in data 29.5.2006 con riferimento ai seguenti beni: a) denaro contante in sequestro (Euro 1.830,00, somma rinvenuta presso l'abitazione di UP IA); b) fabbricati: fabbricato per civile abitazione ubicato nel comune di Quartu S.E .. loc. "Scoa Moentis", piano terra, censito al N C .E. U . al fg. 38, parto 1738, costruito su terreno distinto al NC.T. al foglio 38, mappale 457, avente superficie catastale di mq. 50; appartamenti ad uso di civile abitazione siti nel comune di Quartu S.E., via Novaro nn. 49-49/A-51, piano terra, piano primo, piano secondo e mansarda, censiti al N C. E. U. al fg. 52, parto 3323, subalterni 4,5, 6; fabbricato ad uso di civile abitazione ubicato in Quartu Sant'Elena via G. Prati n. 7, piano terra, censito al NC.E.U al foglio 53, particella 2416, subalterno 7; c) veicoli: autoveicolo BMW serie 3. 330 CD, targato CT083JB;
autocarro Piaggio Porter benzina Van targato CL487BY; autoveicolo FIAT Punto 1.2, 16V, targato BZ025NA; d) depositi bancari libretto nominativo 210/3001775 intestato ad ON AS con saldo di Euro 6.885,05 al 30 marzo 2006; dossier titoli n. 210/16000833 intestato ad ON AS;
dossier titoli n. 210/61008267 intestato ad ON AS.
Revocava il sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Cagliari in data 29 maggio 2006 con riferimento ai rimanenti beni, disponendo la restituzione degli stessi agli aventi diritto.
6. Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione, con un unico atto, i coniugi UP IA e ON AS, ed i loro figli UP PP e UP MO (non invece UP LU e LI RA, anch'essi originariamente destinatari del sequestro preventivo, ma per i quali c'è stata la revoca del sequestro).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso consiste in un unico motivo articolato in più profili. Deducono che la determinazione del valore dei beni in sequestro va fatta al tempo di acquisto dei singoli cespiti, mentre il G.i.p. ha considerato l'attuale valore di mercato;
non sussistono clementi sufficienti per ritenere sussistente il requisito della sproporzione tra beni e reddito dei coniugi UP;
dalla difesa è stata fornita la prova giustificativa in ordine all'acquisto legittimo dei beni in sequestro;
la disponibilità finanziaria L'ON (depositi bancari) era giustificata dalla sua attività commerciale;
l'immobile di UP PP era stato acquistato con un mutuo.
Quanto poi ai veicoli i ricorrenti deducono per quelli dei coniugi UP che manca il requisito della sproporzione (ma in realtà non sono compresi nell'elenco dei beni il cui sequestro è stato confermato); per quelli dei figli UP PP (Punto) e UP MO (BMW e Porter) deducono che vi era stata rinuncia del P.M. all'udienza del 17 luglio 2008;
2. Va premesso che sussiste - e permane - l'interesse ad agire dei ricorrenti dovendosi disattendere la tesi del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse richiamando la pronuncia n. 42802 del 2008 della 6^ Sezione Penale di questa Corte resa a carico di UP IA. Da tale pronuncia risulta che con sentenza in data 20 settembre 2007 la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza in data 16 novembre 2006, con la quale il GUP del Tribunale di Cagliari, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato UP IA colpevole del reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e, con la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni 6, mesi 4 ed Euro 40.000,00 di multa, oltre alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, ordinando la confisca, ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies: di un fabbricato per civile abitazione sito in Quartu S.Elena, località Scoa Moentis;
di tre appartamenti siti in Quartu S.Elena, via Silvio Novaro, cointestati al UP e alla moglie ON AS;
di un libretto nominativo con saldo attivo di Euro 6.885,05 e di due dossier titoli, composti ciascuno da obbligazioni per Euro 30.000,00, intestati alla ON;
di un appartamento sito in Quartu S.Elena, via Prati;
di un'auto Fiat Punto, intestati a UP PP, figlio L'imputato, nonché di altri veicoli intestati all'altro figlio UP MO.
Il UP, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
Questa Corte con la cit. n. 42802 del 2008 della 6^ Sezione Penale ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies ed ha rigettato nel resto il ricorso, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari.
Orbene è vero - come ha sostenuto il P.G. - che le questioni sulla confisca obbligatoria ex art. 12 sexies cit., ancora sub judice (della Corte d'appello di Cagliari), schermano quelle sul sequestro preventivo di cui all'ordinanza impugnata, sicché nella sostanza le originarie questioni della legittimità del sequestro preventivo si sono trasferite sulla confisca. L'interesse dei ricorrenti trova ormai tutela essenzialmente nel procedimento avente ad oggetto la confisca dei medesimi beni oggetto di sequestro preventivo. Ma, ancorché la vicenda processuale si sia sviluppata negli anni in termini tali da spogliare il presente procedimento di buona parte L'effettivo interesse per i ricorrenti, non di meno permane l'interesse ad agire degli stessi perché il vincolo derivante dal sequestro preventivo non è del tutto sovrapponitele a quello conseguente alla confisca dei beni. I ricorrenti quindi hanno ancora interesse a censurare il provvedimento impugnato reso sull'originario sequestro preventivo (misura cautelare), anche se l'esito complessivo della vicenda ormai dipende maggiormente dall'esito del prosieguo del procedimento sulla confisca obbligatoria (misura definitiva). Del resto questa Corte (Cass., sez. 2^, 29 gennaio 2008 - 8 febbraio 2008, n. 6383) ha affermato che la confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, conv. in L. 7 agosto 1992, n.356, non presuppone necessariamente il sequestro preventivo, se i beni siano altrimenti individuabili nel momento in cui il provvedimento deve essere eseguito. Cfr. anche Cass., sez. 2^, 8 novembre 2007 - 4 luglio 2007, n. 45210 secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies è misura cautelare pur essa obbligatoria, in ragione della diretta strumentalità con l'indicata confisca, di cui deve assicurare l'effettività.
Quindi sequestro preventivo (misura cautelare) e confisca obbligatoria (misura definitiva) non necessariamente viaggiano sullo stesso binario. Nulla esclude che, essendo illegittimo il sequestro preventivo, risulti poi legittima la confisca obbligatoria.
3. Ciò posto, nel merito il ricorso è parzialmente fondato quanto ai veicoli ancora in sequestro, che - come risulta dall'ordinanza impugnata - sono solo tre (infra indicati).
In proposito deve considerarsi che effettivamente, come dedotto dai ricorrenti, il P.M. all'udienza del 17 luglio 2008 innanzi al tribunale di Cagliari, chiamato a pronunciarsi in sede di rinvio, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione per quanto riguarda i beni per i quali vi era stato provvedimento di revoca del tribunale della libertà, sopra indicato in narrativa.
Non di meno poi il tribunale adottava il provvedimento di sequestro - tra l'altro - L'autoveicolo BMW serie 3. 330 CD, targato CT083JB (di UP MO); L'autocarro Piaggio Porter benzina Van targato CL487BY (anch'esso di UP MO); e L'autoveicolo FIAT Punto 1.2, 16V, targato BZ025NA (di UP PP). Di questi tre autoveicoli in precedenza era stata disposta la revoca del sequestro preventivo da parte del tribunale del riesame ed il P.M., in sede di rinvio, aveva rinunciato a coltivare l'impugnazione. Pertanto in questa parte l'ordinanza impugnata è illegittima perché ha confermato un sequestro preventivo che era già stato revocato, in tale parte, dal tribunale del riesame ed in riferimento al quale il P.M. aveva rinunciato a coltivare l'impugnazione pur accolta da questa Corte con la pronuncia sopra citata.
In questa parte - e solo in questa parte - il ricorso va accolto con conseguente restituzione dei rimanenti veicoli in sequestro agli aventi diritto.
4. Nel resto il ricorso è inammissibile atteso che le censure mosse dai ricorrenti - le quali peraltro in questa parte sono ripetitive di quelle mosse con riferimento alla possibile confisca dei beni in sequestro, attualmente all'esame della Corte d'appello di Cagliari - attengono alla verifica in concreto dei presupposti di fatto dall'art. 12 sexies cit.: la mancata giustificazione del possesso di beni da parte L'indagato per determinati reati, quali quelli connessi al traffico di stupefacenti, e la sproporzione rispetto al reddito dichiarato ai fini L'IRPEF e all'attività economica L'indagato stesso.
Si tratta all'evidenza di censure in fatto non deducibili non ricorso per Cassazione che, in caso di sequestro preventivo, consente solo censure di violazione di legge (art. 325 c.p.p.). Comunque il tribunale, in sede di rinvio, ha puntualmente motivato in ordine ai presupposti del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. Ha in particolare argomentato sulla base dei risultati ottenuti in esito allo svolgimento di indagini patrimoniali da parte della Guardia di ZA (su delega del Pubblico ministero) che mostravano come i coniugi UP IA ed ON AS risultavano intestatari di vari fabbricati per civile abitazione (fabbricato per civile abitazione ubicato nel comune di Quartu S.E., loc. "Scoa Moentis", piano terra, censito al fg. 38, part. 1738, di vani due, per superficie catastale di mq. 50; unità immobiliare sita nel comune di Quartu S.E., via Angiolo Novaro n. 49/ A, piano terra, di vani 4, per la superficie catastale di mq. 92, censita al fg. 52, part. 3323 - sub 6; unità immobiliare sita nel comune di Quartu S.E., via Angiolo Novaro n. 49, piano primo, di vani 5, censita al fg. 52, part. 3323 - sub 4; unità immobiliare sita nel comune di Quartu S.E., via Angiolo Novaro n. 49, piano secondo,di vani 5, per superficie catastale di mq. 89, censita al fg. 52, parto 3323 - sub 5.
Inoltre dagli accertamenti bancari eseguiti era emerso che la ON risultava titolare presso il Banco di Sardegna di: libretto nominativo 210/3001775 con saldo di Euro 6.885,05 al 30 marzo 2006;
di un dossier titoli n. 210/16000833 composto da: obbligazioni Banco di Sardegna per Euro 10.000,00 (2,40%, cod. 3626810); di obbligazioni Banco di Sardegna per Euro 20.000,00 (2,60%, cod. 3726790); di obbligazioni Banco di Sardegna per Euro 30.000,00 (2,60%, cod. 3726790).
Nel complesso si trattava situazione di floridezza economica ricavabile dall'esame di questa situazione immobiliare e mobiliare che contrastava con la situazione reddituale dichiarata ed "ufficiale" dei coniugi UP, contrassegnata da una situazione prossima alla soglia della povertà. La stessa attività di ON AS - titolare di attività di commercio (box al mercato civico di Quartu S.E. dal 1987 al 15.12.2004) era connotata da una redditualità piuttosto oscillante, ma in ogni caso modesta e contenuta.
Il tribunale ha considerato che il riscontrato tenore di vita condotto dai coniugi UP e le non indifferenti disponibilità economiche rilevate - a dispetto di una situazione reddituale non compatibile con le predette emergenze - potevano essere ricondotte all'attività di traffico di stupefacenti posta in essere, nel tempo, da UP IA.
Questo compendio immobiliare e mobiliare non solo potevano agevolare la commissione di ulteriori reati qualora reinvestiti od utilizzati per proseguire le condotte contestate (delle quali costituivano anche il profitto), ma perché altresì ricadevano nella specifica ipotesi di confisca di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356. Il primo giudice estendeva poi anche ai figli del UP - UP PP e UP MO - le considerazioni in ordine alla rilevata sproporzione tra la situazione economica ed i redditi conseguiti.
Correttamente poi il tribunale in sede di rinvio ha considerato che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo in vista della futura confisca consistevano, quindi, quanto al fumus commissi delicti, nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal Pubblico Ministero, di una delle ipotesi criminose previste dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies e, quanto al periculum in mora, nella confiscabilità dei beni, ovvero nella presenza di seri indizi dai quale desumere l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi L'attività economica L'indagato ed il valore economico dei suddetti beni, in assenza di una giustificazione credibile circa la provenienza lecita degli stessi.
Questi due requisiti il tribunale ha puntualmente verificato. Quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti il tribunale ha rilevato che IA UP vantava al suo attivo numerosissimi precedenti penali, fra i quali non mancavano diverse condanne irrevocabili anche per violazione delle disposizioni in materia di stupefacenti;
d'altra parte risultava evidente la sproporzione tra i redditi e le attività economiche ufficialmente riconducibili al UP ed ai suoi prossimi congiunti ed il valore dei beni mobili ed immobili, la cui provenienza risultava essere sprovvista di valida giustificazione, talché vi era il ragionevole sospetto che gli stessi fossero provento o prodotto di attività illecite pregresse.
5. Pertanto, in conclusione, il ricorso di UP MO va accolto integralmente con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente ai veicoli ancora in sequestro;
quello di UP PP va accolto parzialmente con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente ai veicoli ancora in sequestro e con inammissibilità del ricorso stesso nel resto (ossia quanto agli altri beni in sequestro: essenzialmente il fabbricato sito in Quartu Sant'Elena in via Prati 7); quello di UP IA e quello di ON AS è invece interamente inammissibile con conseguente condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali in solido e singolarmente della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
I veicoli in sequestro vanno restituiti agli aventi diritto: UP MO e UP PP.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente ai veicoli ancora in sequestro dei quali ordina la restituzione agli aventi diritto;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.; dichiara inammissibile nel resto il ricorso di UP PP e dichiara inammissibile integralmente il ricorso di UP IA e di ON AS, che condanna in solido al pagamento delle spese e procapite alla somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2009