Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2009, n. 20432
CASS
Sentenza 4 marzo 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Non sono deducibili in cassazione i vizi attinenti alla verifica in concreto dei presupposti di fatto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, con conseguente inammissibilità del ricorso. (Nella specie, le doglianze concernevano la mancata giustificazione del possesso di beni da parte dell'indagato per reati connessi al traffico di stupefacenti e la sproporzione rispetto al reddito dichiarato ai fini Irpef ed all'attività economica svolta dall'indagato).

Non viene meno l'interesse all'impugnazione dell'ordinanza di riesame che ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca, nel caso in cui intervenga la sentenza di primo grado che disponga la confisca degli stessi beni ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, in quanto il vincolo cautelare non è del tutto sovrapponibile a quello conseguente alla confisca. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che ad un sequestro preventivo illegittimo può seguire una confisca obbligatoria legittima).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2009, n. 20432
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20432
    Data del deposito : 4 marzo 2009

    Testo completo