Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 2710
CASS
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Accolto
    Remissione tacita di querela

    La Corte ha ritenuto che la mancata comparizione della persona offesa all'udienza predibattimentale non potesse essere interpretata come remissione tacita di querela ai sensi dell'art. 152 c.p., poiché la persona offesa non era stata citata come testimone. Inoltre, ha rilevato che il reato, pur essendo perseguibile d'ufficio, era stato novellato dalla L. 90/2024 che prevedeva la procedibilità a querela per la truffa telematica, rendendo applicabile il principio del favor rei.

  • Accolto
    Particolare tenuità del fatto e recidiva reiterata

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso poiché il Tribunale non ha considerato la contestata recidiva reiterata specifica, che implica un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e un elevato grado di colpevolezza, escludendo di per sé la configurabilità della particolare tenuità del fatto. La sentenza è viziata da omessa motivazione o violazione di legge per non essersi pronunciata sulla recidiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 2710
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2710
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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