CGT2
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1704/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5747/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2686/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXN-20000573 SUPERBOLLO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 227/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo, notificato in data 14/07/2023 all'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, la “Ricorrente_1 s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, come rappresentata e difesa, impugnava l'atto di accertamento n. TXN- 20000573, notificatole in data 16.05.2023, relativo ad add.le erariale della tassa automobilistica (c.d. super bollo), oltre sanzioni ed interessi - anno 2020, per l'autoveicolo Società_1 targato Targa_1, avente numero di telaio n. Numero_1, per l'importo complessivo di euro 4.380,04
Eccepiva la ricorrente l'erronea quantificazione del super bollo richiesto in pagamento. Il veicolo in questione era stato costruito nell'annualità 2009, come si poteva evincere dal certificato di omologazione dell'autoveicolo datato 19.02.2009, e pertanto nell'annualità 2020 , essendo decorsi 10 anni dalla data di costruzione, il Super Bollo andava calcolato tenendo conto della riduzione al 30%.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento parziale dell'atto impugnato dichiarando dovuta l'imposta nella misura di € 1578,00.
L'Agenzia delle Entrate, rigettato il reclamo, si costituiva in giudizio, chiedendo in via preliminare di verificare la conformità del ricorso depositato in segreteria con l'istanza di reclamo, nonché la tempestività del ricorso depositato in segreteria ai sensi dell'art. 21 e 17 bis del D.Lgs. nr. 546/92.
Nel merito, rilevava che la documentazione presentata dalla ricorrente, nella specie un duplicato dl certificato di conformità in lingua inglese datato 28/07/2009, emesso dalla Società_1, azienda automobilistica privata - e non da un ente pubblico-, non indicava in modo specifico la data di costruzione del veicolo, ma forniva due date che si presume siano quelle di produzione del documento stesso e, comunque senza alcuna valenza di data certa.
Tali date, inoltre, non trovavano corrispondenza con quanto riportato dalla visura ACI, dove è indicata una differente data di dichiarazione di conformità, ovvero il 31/03/2010, e con quanto riportato nella visura S.IN.
T.A. (Sistema informativo tasse auto dell'ACI e della Regione Sicilia) che, come data di costruzione del veicolo, indica l'anno 2010; il certificato è privo di traduzione asseverata, proviene da una società privata e non da un ente pubblico corrispondente al P.R.A. o all'A.C.I. presenti in Italia.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Nelle memorie depositate parte ricorrente insisteva nei motivi di ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Verificata la tempestività del deposito del ricorso in conformità agli articoli 21 e 17 bis del d.lgs. n. 546/1992
e la conformità del reclamo con il ricorso depositato ai sensi dell'articolo 17 bis del d.lgs. n. 546/1992, nel merito il ricorso è infondato e va rigettato. L'art, 16, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto che per gli anni 2012 e successivi l'addizionale erariale alla tassa automobilistica , pari a euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt, è dovuta da coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica risultano al Pubblico
Registro Automobilistico (P.R.A.) proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 KW.
L'articolo 16, comma 15-ter, ha inoltre disposto “ L'addizionale di cui al comma 1 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione... I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione”.
Premesso ciò, la società ricorrente lamenta una errata quantificazione del calcolo del superbollo, ritenendo che andava applicata la riduzione al 30% per l'anno di imposta 2020 ed a riprova di ciò allega un documento in pdf che rappresenta un duplicato dl certificato di conformità in lingua inglese datato 28/07/2009, emesso dalla Società_1.
Detto certificato, oltre ad essere privo di data certa, non trova conferma nel sistema informativo dell'ACI e della Regione Sicilia che, come data di costruzione del veicolo, indicano rispettivamente il 31.03.2010 ed il
2010.
La ricorrente ha omesso di integrare la documentazione, nonostante invitata dall'Ufficio finanziario in sede di reclamo, né in questa sede ha prodotto ulteriore documentazione dalla quale poter risalire in maniera inequivocabile alla data del conseguimento della conformità del veicolo alle norme EU.
Correttamente, pertanto, l'Ufficio Finanziario ha applicato per la quantificazione del superbollo la riduzione al 60 per cento non essendo stata fornita la prova certa che il veicolo fosse stato costruito nel 2009.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ricorrente_1 S.r.l. con atto del 19 Novembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Ricostruzione in fatto delle vicende relative al giudizio di primo grado.
La società contesta la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania n. 2686/2024, che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo al superbollo 2020 per il veicolo Società_1 Targa_1. La società sostiene che l'importo richiesto dall'Ufficio sia errato, in quanto non tiene conto delle riduzioni previste dalla normativa vigente in relazione all'anzianità del veicolo. Nello specifico, l'Ufficio richiedeva € 3.156,00 a titolo di Super Bollo, € 946,80 a titolo di sanzioni, ed € 272,06 a titolo di interessi, oltre spese di notifica per un importo complessivo pari ad € 4.380,04.
2) Illegittimità della sentenza per la mancata applicazione della riduzione del superbollo al 30%.
L'appellante evidenzia che la Corte di primo grado avrebbe confuso la data di costruzione del veicolo con la data di immatricolazione. Secondo la normativa (art. 16 D.L. 201/2011), la riduzione del superbollo si applica in base alla data di costruzione e non a quella di immatricolazione. La società afferma che il veicolo
è stato costruito il 19.02.2009, come risulta dal certificato di omologazione prodotto in giudizio, e che quindi per l'anno 2020 avrebbe dovuto applicarsi la riduzione al 30% e non al 60%.
L'appellante sottolinea che il certificato di omologazione rilasciato dalla casa madre Società_1 attesta la data di costruzione del veicolo e che tale documento è valido in tutta l'Unione Europea. Il certificato, secondo la società, costituisce prova sufficiente della data di costruzione, essendo indispensabile per l'immatricolazione del veicolo in qualsiasi Stato membro. La società richiama la normativa di riferimento e le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, che prevedono la riduzione del superbollo in base all'anzianità del veicolo calcolata dalla data di costruzione.
L'appellante sostiene che la sentenza impugnata abbia erroneamente applicato la riduzione al 60% facendo riferimento alla data di immatricolazione, mentre avrebbe dovuto applicare la riduzione al 30% considerando la data di costruzione.
L'appellante conclude che, applicando la riduzione al 30% prevista dalla normativa, l'importo dovuto a titolo di superbollo per l'anno 2020 sarebbe stato pari a € 1.578,00 e non a € 3.156,00 come richiesto dall'Ufficio.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2686/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 12 e depositata il 3
Aprile 2024, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In primo luogo, l'Ufficio sottolinea che i motivi di appello proposti dalla società appellante ripropongono sostanzialmente le stesse argomentazioni già avanzate in primo grado, senza apportare elementi nuovi o decisivi. Secondo l'Ufficio, tali motivi risultano infondati e, ancor prima, inammissibili per difetto di autosufficienza, in quanto non supportati da documentazione idonea a dimostrare in modo certo la data di costruzione del veicolo.
L'Ufficio evidenzia che la sentenza di primo grado è stata adottata sulla base di una motivazione chiara e coerente, che ha tenuto conto della documentazione presente in atti e delle risultanze delle banche dati ufficiali. In particolare, viene ribadito che la documentazione prodotta dall'appellante, ossia il certificato di conformità in lingua inglese rilasciato dalla casa madre Società_1, non è stata emessa da un ente pubblico e non indica in modo specifico e inequivocabile la data di costruzione del veicolo. Inoltre, tale documento non
è corredato da una traduzione asseverata e non possiede data certa, elementi che ne limitano la valenza probatoria.
L'Ufficio richiama anche le informazioni contenute nelle banche dati dell'Amministrazione, quali la visura
ACI e la visura S.IN.T.A., che riportano come data di costruzione del veicolo l'anno 2010, in contrasto con quanto sostenuto dall'appellante. A fronte di questa discrepanza, l'Ufficio aveva già richiesto alla parte, tramite comunicazione PEC, di integrare la documentazione al fine di comprovare in modo inequivocabile la data di costruzione, ma tale richiesta non ha avuto esito soddisfacente.
Sulla base di tali considerazioni, l'Ufficio sostiene che l'imposta richiesta sia stata correttamente calcolata, applicando la riduzione al 60% prevista dalla normativa dopo cinque anni dalla data di costruzione, come risultante dalle banche dati ufficiali. La richiesta di applicazione della riduzione al 30% viene pertanto ritenuta infondata, in assenza di una prova certa e giuridicamente valida della data di costruzione antecedente.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 30 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. Sull'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, l'eccezione non è fondata. L'appello individua: la decisione impugnata, il contenuto essenziale della statuizione contestata, il punto decisivo oggetto di censura (criterio di individuazione della data di costruzione ai fini della riduzione ex art.16, comma 15-ter), le ragioni di dissenso, con specifico riferimento alla documentazione prodotta (carta di circolazione e certificazione di conformità/omologazione). Ne consegue l'ammissibilità del gravame.
La disciplina dell'addizionale erariale (c. d. superbollo) prevede, per quanto qui rileva, che l'addizionale sia ridotta in funzione dell'anzianità del veicolo calcolata dalla data di costruzione. In particolare, l'art. 16, comma
15-ter, D. L.201/2011 stabilisce che l'addizionale: è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, 30% e 15%, e non è più dovuta dopo venti anni, con decorrenza dei periodi dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. La questione decisiva
è dunque l'individuazione della data di costruzione del veicolo ai fini dell'applicazione della riduzione: se
2009, nel 2020 è applicabile la riduzione 30%; se 2010, nel 2020 opera (secondo lo schema temporale) la riduzione 60%.
La Corte ritiene che la motivazione della sentenza di primo grado non valorizzi in modo corretto la distinzione, imposta dal dato normativo, tra: data di prima immatricolazione (tipicamente riportata nella carta di circolazione, rilevante ai fini della circolazione e dell'iscrizione al PRA); data di costruzione (espressamente richiamata dalla norma agevolativa e, pertanto, criterio legale per misurare la riduzione del tributo). Ne consegue che non è logicamente corretto assumere la data di prima immatricolazione come “prova negativa” della costruzione precedente, ove sia offerta documentazione idonea a dimostrare che la costruzione sia antecedente.
L'appellante ha prodotto un EC Certificate of Conformity (Duplicate), relativo al veicolo identificato dal VIN Numero_1, recante la data 19.02.2009 e attestante la conformità del veicolo al tipo approvato. La Corte osserva che: il documento riporta il VIN, dato tecnico univoco e non equivoco, che consente il collegamento certo tra certificazione e veicolo oggetto di imposizione;
il certificato di conformità è documento che, per sua natura, accompagna la produzione/omologazione del veicolo e risulta coerente con la finalità di attestare caratteristiche tecniche e conformità ai requisiti UE, funzionali anche alla successiva immatricolazione;
è vero che il contribuente che invoca un beneficio deve allegare elementi idonei;
tuttavia, quando viene prodotto un documento tecnico riferibile al costruttore e univocamente riferito al veicolo,
l'Amministrazione – che contesta la data indicata – deve opporre elementi specifici e non meramente presuntivi, soprattutto se le risultanze invocate (ACI) appaiono riconducibili, nella pratica applicativa, anche a dati amministrativi connessi alla prima immatricolazione o a registrazioni successive;
il richiamo a dati che indicano “2010” non vale, di per sé, a smentire la data di costruzione “2009” risultante dal documento del costruttore, ove quei dati non siano accompagnati da un'esplicitazione chiara circa la natura del campo
(costruzione/immatricolazione/registrazione) e la fonte tecnica originaria. Quanto al profilo della traduzione asseverata, la Corte rileva che, ai fini del presente giudizio, la parte rilevante del documento (marca, modello,
VIN, e data) è intellegibile e sostanzialmente non ambigua;
la contestazione dell'Ufficio si concentra infatti non sulla comprensibilità letterale, ma sulla pretesa carenza di certezza giuridica della data. Tale rilievo non
è sufficiente a disconoscere il valore dell'atto, in assenza di un concreto elemento tecnico contrari o (ad es. certificazione ufficiale del costruttore o dell'autorità competente che indichi diversa data di costruzione per il medesimo VIN).
Accertata la data di costruzione al 19.02.2009, i periodi di cui all'art.16, comma 15-ter, decorrono dal 1° gennaio 2010. Pertanto, per l'anno d'imposta 2020, risulta decorso il termine utile per l'applicazione della riduzione al 30% (dieci anni), con conseguente illegittimità dell'avviso nella parte in cui applica la riduzione al 60% e determina il tributo in misura maggiore. Ne deriva che l'avviso di accertamento impugnato non è conforme a legge quanto alla quantificazione dell'addizionale; la sentenza di primo grado va quindi riformata.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va accolto. Sulle spese di lite, tenuto conto della natura eminentemente tecnica della questione (individuazione della data di costruzione), della presenza di risultanze amministrative non univoche, dell'esito alterno nei due gradi di giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Staccata di Catania, Sezione n. 6, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 30 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5747/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2686/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXN-20000573 SUPERBOLLO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 227/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo, notificato in data 14/07/2023 all'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, la “Ricorrente_1 s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, come rappresentata e difesa, impugnava l'atto di accertamento n. TXN- 20000573, notificatole in data 16.05.2023, relativo ad add.le erariale della tassa automobilistica (c.d. super bollo), oltre sanzioni ed interessi - anno 2020, per l'autoveicolo Società_1 targato Targa_1, avente numero di telaio n. Numero_1, per l'importo complessivo di euro 4.380,04
Eccepiva la ricorrente l'erronea quantificazione del super bollo richiesto in pagamento. Il veicolo in questione era stato costruito nell'annualità 2009, come si poteva evincere dal certificato di omologazione dell'autoveicolo datato 19.02.2009, e pertanto nell'annualità 2020 , essendo decorsi 10 anni dalla data di costruzione, il Super Bollo andava calcolato tenendo conto della riduzione al 30%.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento parziale dell'atto impugnato dichiarando dovuta l'imposta nella misura di € 1578,00.
L'Agenzia delle Entrate, rigettato il reclamo, si costituiva in giudizio, chiedendo in via preliminare di verificare la conformità del ricorso depositato in segreteria con l'istanza di reclamo, nonché la tempestività del ricorso depositato in segreteria ai sensi dell'art. 21 e 17 bis del D.Lgs. nr. 546/92.
Nel merito, rilevava che la documentazione presentata dalla ricorrente, nella specie un duplicato dl certificato di conformità in lingua inglese datato 28/07/2009, emesso dalla Società_1, azienda automobilistica privata - e non da un ente pubblico-, non indicava in modo specifico la data di costruzione del veicolo, ma forniva due date che si presume siano quelle di produzione del documento stesso e, comunque senza alcuna valenza di data certa.
Tali date, inoltre, non trovavano corrispondenza con quanto riportato dalla visura ACI, dove è indicata una differente data di dichiarazione di conformità, ovvero il 31/03/2010, e con quanto riportato nella visura S.IN.
T.A. (Sistema informativo tasse auto dell'ACI e della Regione Sicilia) che, come data di costruzione del veicolo, indica l'anno 2010; il certificato è privo di traduzione asseverata, proviene da una società privata e non da un ente pubblico corrispondente al P.R.A. o all'A.C.I. presenti in Italia.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Nelle memorie depositate parte ricorrente insisteva nei motivi di ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Verificata la tempestività del deposito del ricorso in conformità agli articoli 21 e 17 bis del d.lgs. n. 546/1992
e la conformità del reclamo con il ricorso depositato ai sensi dell'articolo 17 bis del d.lgs. n. 546/1992, nel merito il ricorso è infondato e va rigettato. L'art, 16, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto che per gli anni 2012 e successivi l'addizionale erariale alla tassa automobilistica , pari a euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt, è dovuta da coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica risultano al Pubblico
Registro Automobilistico (P.R.A.) proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 KW.
L'articolo 16, comma 15-ter, ha inoltre disposto “ L'addizionale di cui al comma 1 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione... I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione”.
Premesso ciò, la società ricorrente lamenta una errata quantificazione del calcolo del superbollo, ritenendo che andava applicata la riduzione al 30% per l'anno di imposta 2020 ed a riprova di ciò allega un documento in pdf che rappresenta un duplicato dl certificato di conformità in lingua inglese datato 28/07/2009, emesso dalla Società_1.
Detto certificato, oltre ad essere privo di data certa, non trova conferma nel sistema informativo dell'ACI e della Regione Sicilia che, come data di costruzione del veicolo, indicano rispettivamente il 31.03.2010 ed il
2010.
La ricorrente ha omesso di integrare la documentazione, nonostante invitata dall'Ufficio finanziario in sede di reclamo, né in questa sede ha prodotto ulteriore documentazione dalla quale poter risalire in maniera inequivocabile alla data del conseguimento della conformità del veicolo alle norme EU.
Correttamente, pertanto, l'Ufficio Finanziario ha applicato per la quantificazione del superbollo la riduzione al 60 per cento non essendo stata fornita la prova certa che il veicolo fosse stato costruito nel 2009.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ricorrente_1 S.r.l. con atto del 19 Novembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Ricostruzione in fatto delle vicende relative al giudizio di primo grado.
La società contesta la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania n. 2686/2024, che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo al superbollo 2020 per il veicolo Società_1 Targa_1. La società sostiene che l'importo richiesto dall'Ufficio sia errato, in quanto non tiene conto delle riduzioni previste dalla normativa vigente in relazione all'anzianità del veicolo. Nello specifico, l'Ufficio richiedeva € 3.156,00 a titolo di Super Bollo, € 946,80 a titolo di sanzioni, ed € 272,06 a titolo di interessi, oltre spese di notifica per un importo complessivo pari ad € 4.380,04.
2) Illegittimità della sentenza per la mancata applicazione della riduzione del superbollo al 30%.
L'appellante evidenzia che la Corte di primo grado avrebbe confuso la data di costruzione del veicolo con la data di immatricolazione. Secondo la normativa (art. 16 D.L. 201/2011), la riduzione del superbollo si applica in base alla data di costruzione e non a quella di immatricolazione. La società afferma che il veicolo
è stato costruito il 19.02.2009, come risulta dal certificato di omologazione prodotto in giudizio, e che quindi per l'anno 2020 avrebbe dovuto applicarsi la riduzione al 30% e non al 60%.
L'appellante sottolinea che il certificato di omologazione rilasciato dalla casa madre Società_1 attesta la data di costruzione del veicolo e che tale documento è valido in tutta l'Unione Europea. Il certificato, secondo la società, costituisce prova sufficiente della data di costruzione, essendo indispensabile per l'immatricolazione del veicolo in qualsiasi Stato membro. La società richiama la normativa di riferimento e le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, che prevedono la riduzione del superbollo in base all'anzianità del veicolo calcolata dalla data di costruzione.
L'appellante sostiene che la sentenza impugnata abbia erroneamente applicato la riduzione al 60% facendo riferimento alla data di immatricolazione, mentre avrebbe dovuto applicare la riduzione al 30% considerando la data di costruzione.
L'appellante conclude che, applicando la riduzione al 30% prevista dalla normativa, l'importo dovuto a titolo di superbollo per l'anno 2020 sarebbe stato pari a € 1.578,00 e non a € 3.156,00 come richiesto dall'Ufficio.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2686/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 12 e depositata il 3
Aprile 2024, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In primo luogo, l'Ufficio sottolinea che i motivi di appello proposti dalla società appellante ripropongono sostanzialmente le stesse argomentazioni già avanzate in primo grado, senza apportare elementi nuovi o decisivi. Secondo l'Ufficio, tali motivi risultano infondati e, ancor prima, inammissibili per difetto di autosufficienza, in quanto non supportati da documentazione idonea a dimostrare in modo certo la data di costruzione del veicolo.
L'Ufficio evidenzia che la sentenza di primo grado è stata adottata sulla base di una motivazione chiara e coerente, che ha tenuto conto della documentazione presente in atti e delle risultanze delle banche dati ufficiali. In particolare, viene ribadito che la documentazione prodotta dall'appellante, ossia il certificato di conformità in lingua inglese rilasciato dalla casa madre Società_1, non è stata emessa da un ente pubblico e non indica in modo specifico e inequivocabile la data di costruzione del veicolo. Inoltre, tale documento non
è corredato da una traduzione asseverata e non possiede data certa, elementi che ne limitano la valenza probatoria.
L'Ufficio richiama anche le informazioni contenute nelle banche dati dell'Amministrazione, quali la visura
ACI e la visura S.IN.T.A., che riportano come data di costruzione del veicolo l'anno 2010, in contrasto con quanto sostenuto dall'appellante. A fronte di questa discrepanza, l'Ufficio aveva già richiesto alla parte, tramite comunicazione PEC, di integrare la documentazione al fine di comprovare in modo inequivocabile la data di costruzione, ma tale richiesta non ha avuto esito soddisfacente.
Sulla base di tali considerazioni, l'Ufficio sostiene che l'imposta richiesta sia stata correttamente calcolata, applicando la riduzione al 60% prevista dalla normativa dopo cinque anni dalla data di costruzione, come risultante dalle banche dati ufficiali. La richiesta di applicazione della riduzione al 30% viene pertanto ritenuta infondata, in assenza di una prova certa e giuridicamente valida della data di costruzione antecedente.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 30 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. Sull'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, l'eccezione non è fondata. L'appello individua: la decisione impugnata, il contenuto essenziale della statuizione contestata, il punto decisivo oggetto di censura (criterio di individuazione della data di costruzione ai fini della riduzione ex art.16, comma 15-ter), le ragioni di dissenso, con specifico riferimento alla documentazione prodotta (carta di circolazione e certificazione di conformità/omologazione). Ne consegue l'ammissibilità del gravame.
La disciplina dell'addizionale erariale (c. d. superbollo) prevede, per quanto qui rileva, che l'addizionale sia ridotta in funzione dell'anzianità del veicolo calcolata dalla data di costruzione. In particolare, l'art. 16, comma
15-ter, D. L.201/2011 stabilisce che l'addizionale: è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, 30% e 15%, e non è più dovuta dopo venti anni, con decorrenza dei periodi dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. La questione decisiva
è dunque l'individuazione della data di costruzione del veicolo ai fini dell'applicazione della riduzione: se
2009, nel 2020 è applicabile la riduzione 30%; se 2010, nel 2020 opera (secondo lo schema temporale) la riduzione 60%.
La Corte ritiene che la motivazione della sentenza di primo grado non valorizzi in modo corretto la distinzione, imposta dal dato normativo, tra: data di prima immatricolazione (tipicamente riportata nella carta di circolazione, rilevante ai fini della circolazione e dell'iscrizione al PRA); data di costruzione (espressamente richiamata dalla norma agevolativa e, pertanto, criterio legale per misurare la riduzione del tributo). Ne consegue che non è logicamente corretto assumere la data di prima immatricolazione come “prova negativa” della costruzione precedente, ove sia offerta documentazione idonea a dimostrare che la costruzione sia antecedente.
L'appellante ha prodotto un EC Certificate of Conformity (Duplicate), relativo al veicolo identificato dal VIN Numero_1, recante la data 19.02.2009 e attestante la conformità del veicolo al tipo approvato. La Corte osserva che: il documento riporta il VIN, dato tecnico univoco e non equivoco, che consente il collegamento certo tra certificazione e veicolo oggetto di imposizione;
il certificato di conformità è documento che, per sua natura, accompagna la produzione/omologazione del veicolo e risulta coerente con la finalità di attestare caratteristiche tecniche e conformità ai requisiti UE, funzionali anche alla successiva immatricolazione;
è vero che il contribuente che invoca un beneficio deve allegare elementi idonei;
tuttavia, quando viene prodotto un documento tecnico riferibile al costruttore e univocamente riferito al veicolo,
l'Amministrazione – che contesta la data indicata – deve opporre elementi specifici e non meramente presuntivi, soprattutto se le risultanze invocate (ACI) appaiono riconducibili, nella pratica applicativa, anche a dati amministrativi connessi alla prima immatricolazione o a registrazioni successive;
il richiamo a dati che indicano “2010” non vale, di per sé, a smentire la data di costruzione “2009” risultante dal documento del costruttore, ove quei dati non siano accompagnati da un'esplicitazione chiara circa la natura del campo
(costruzione/immatricolazione/registrazione) e la fonte tecnica originaria. Quanto al profilo della traduzione asseverata, la Corte rileva che, ai fini del presente giudizio, la parte rilevante del documento (marca, modello,
VIN, e data) è intellegibile e sostanzialmente non ambigua;
la contestazione dell'Ufficio si concentra infatti non sulla comprensibilità letterale, ma sulla pretesa carenza di certezza giuridica della data. Tale rilievo non
è sufficiente a disconoscere il valore dell'atto, in assenza di un concreto elemento tecnico contrari o (ad es. certificazione ufficiale del costruttore o dell'autorità competente che indichi diversa data di costruzione per il medesimo VIN).
Accertata la data di costruzione al 19.02.2009, i periodi di cui all'art.16, comma 15-ter, decorrono dal 1° gennaio 2010. Pertanto, per l'anno d'imposta 2020, risulta decorso il termine utile per l'applicazione della riduzione al 30% (dieci anni), con conseguente illegittimità dell'avviso nella parte in cui applica la riduzione al 60% e determina il tributo in misura maggiore. Ne deriva che l'avviso di accertamento impugnato non è conforme a legge quanto alla quantificazione dell'addizionale; la sentenza di primo grado va quindi riformata.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va accolto. Sulle spese di lite, tenuto conto della natura eminentemente tecnica della questione (individuazione della data di costruzione), della presenza di risultanze amministrative non univoche, dell'esito alterno nei due gradi di giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Staccata di Catania, Sezione n. 6, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 30 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)