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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 27/01/2026, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1107/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IG PO PP, Presidente
CICCHESE RO, Relatore
BRUNO BRUNELLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1035/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089976906000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089976906000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089976906000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089976906000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089976906000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2021
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230042816124001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230088505004000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione indicato in epigrafe, dell'importo di € 7.125,10, in relazione alle sottese cartelle di pagamento nn. 09720230042816124 001 e 09720230088505004 00
Lamenta:
Mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi
Nullità dell'Intimazione di pagamento n. 09720249089976906000 e degli atti sottostanti per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 a seguito della mancata giuridica notifica degli atti sottostanti.
Eccezione di errore nella dichiarazione dei redditi e conseguente illegittimità nell'intimazione di pagamento per la cartella n. 09720230088505004000.
ADER costituita in giudizio ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del ricorso per essere state le due cartelle correttamente notificate, ciò che impedirebbe oggi al ricorrente di articolare doglianze relative al merito della pretesa tributaria.
Ha osservato nel merito che l'atto sarebbe sufficientemente motivato, trattandosi, quanto al tasso di interesse, di un criterio automatico
Con memoria depositata in data 16 gennaio 2026, il ricorrente sostenuto la presenza di vizi di notifica delle cartelle di pagamento, evidenziando come in almeno una relata sarebbe indicato un indirizzo che non corrisponde alla residenza anagrafica del Sig. Ricorrente_1 alla data del 09.06.2023, né a un domicilio da lui eletto.
Ha poi evidenziato che: non risulterebbero ricerche presso l'indirizzo corretto, né l'utilizzo delle banche dati a disposizione dell'Agente, mancherebbe una chiara identificazione del consegnatario, in una relata il consegnatario è indicato con nome parziale o senza specifica indicazione del rapporto con il destinatario
(familiare convivente, addetto allo stabile, ecc.)
All'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché vi è prova delle due notifiche a mani del destinatario, ciò che esclude la necessità di verifiche o adempimenti ulteriori.
A tanto consegue che non possano fatte essere valere in questa sede censure relative al merito delle cartelle.
E' poi infondata la censura relativa al calcolo degli interessi trattandosi, come rilevato da ADER, di un calcolo automatico.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IG PO PP, Presidente
CICCHESE RO, Relatore
BRUNO BRUNELLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1035/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089976906000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089976906000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089976906000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089976906000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089976906000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2021
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230042816124001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230088505004000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione indicato in epigrafe, dell'importo di € 7.125,10, in relazione alle sottese cartelle di pagamento nn. 09720230042816124 001 e 09720230088505004 00
Lamenta:
Mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi
Nullità dell'Intimazione di pagamento n. 09720249089976906000 e degli atti sottostanti per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 a seguito della mancata giuridica notifica degli atti sottostanti.
Eccezione di errore nella dichiarazione dei redditi e conseguente illegittimità nell'intimazione di pagamento per la cartella n. 09720230088505004000.
ADER costituita in giudizio ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del ricorso per essere state le due cartelle correttamente notificate, ciò che impedirebbe oggi al ricorrente di articolare doglianze relative al merito della pretesa tributaria.
Ha osservato nel merito che l'atto sarebbe sufficientemente motivato, trattandosi, quanto al tasso di interesse, di un criterio automatico
Con memoria depositata in data 16 gennaio 2026, il ricorrente sostenuto la presenza di vizi di notifica delle cartelle di pagamento, evidenziando come in almeno una relata sarebbe indicato un indirizzo che non corrisponde alla residenza anagrafica del Sig. Ricorrente_1 alla data del 09.06.2023, né a un domicilio da lui eletto.
Ha poi evidenziato che: non risulterebbero ricerche presso l'indirizzo corretto, né l'utilizzo delle banche dati a disposizione dell'Agente, mancherebbe una chiara identificazione del consegnatario, in una relata il consegnatario è indicato con nome parziale o senza specifica indicazione del rapporto con il destinatario
(familiare convivente, addetto allo stabile, ecc.)
All'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché vi è prova delle due notifiche a mani del destinatario, ciò che esclude la necessità di verifiche o adempimenti ulteriori.
A tanto consegue che non possano fatte essere valere in questa sede censure relative al merito delle cartelle.
E' poi infondata la censura relativa al calcolo degli interessi trattandosi, come rilevato da ADER, di un calcolo automatico.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.