Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 27/01/2026, n. 1107
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica degli atti sottostanti

    Il ricorso è inammissibile perché vi è prova delle due notifiche a mani del destinatario, ciò che esclude la necessità di verifiche o adempimenti ulteriori.

  • Inammissibile
    Errore nella dichiarazione dei redditi

    A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per vizi di notifica, non possono essere fatte valere in questa sede censure relative al merito delle cartelle.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi

    La censura relativa al calcolo degli interessi è infondata, trattandosi di un calcolo automatico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 27/01/2026, n. 1107
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1107
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo