Sentenza 13 febbraio 2001
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- 1. L’inadempimento all’onere da parte del donatario può condizionare risolutivamente l’efficacia della donazioneCipriano Leonardo · https://www.diritto.it/ · 8 ottobre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2001, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
C.C. 63895 CANCELLERIA % E 6 8 N 5 R.G. 5460/99 Utenza del 16.11.2000 Oggetto: INVIM 9 . O 1 ✓TER I / N IA Z 4 - TR / A IBU PUBBLICA ITALIANA 6 R B 2 T . . 0206 E SOPR 7 0 1 S L R I OM DE POP OL NO . L P G . A E D . R B L ALICASSAZIONE A E A T D D I 1 S SEZIONE TRIBUTARIA 3 E N 1 E T . S N Compos dai sigg.ri Magistrati: I N E A S E Crou 4303 Dott. Mario Delli Priscoli Presidente Dott. Mario Cicala Consigliere CORTE SUPREMA DI GASSAZIONE Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari UFFICIO COPIE Consigliere Dott. Antonio Merone Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE Dott.ssa Simonetta Sotgiu Consigliere per diritti 1500 14 FEB. 2001 IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
De Proter s.p.a. -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione n. 11, n. 599/11/1997del 15.12.1997/22.1.1998; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.11.2000 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito, per l'Amministrazione finanziaria, l'avv. dello Stato Gentili;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio 7 Sepe, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 9 1 CAMPIONE CIVILE N. 63895 Svolgimento del processo 1. La società Proter s.p.a. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento per l'INVIM straordinaria relativa ad un fabbricato sito in Gignese del quale era stato elevato il valore finale da Lit. 370.000.000 a Lit. 550.000.000. Assumeva la contribuente che l'avviso era assolutamente carente di motivazione e ne chiedeva pertanto l'annullamento. La Commissione Tributaria di 1° grado dichiarava la nullità dell'avviso. Avverso tale decisione proponeva appello l'Ufficio del registro sostenendo la validità dell'avviso motivato con riferimento alla stima dell'U.T.E. di Novara. Con la sentenza enunciata in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte respingeva l'appello deducendo che l'atto di accertamento in rettifica era carente di motivazione, in quanto conteneva una descrizione sommaria dell'immobile e si limitava ad indicarne il presunto valore venale senza precisare quale dei tre criteri di legge fosse stato adottato. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria. La contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 2. Con un unico, articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.51 del D. P. R. n.299 n. 131/86, dell'art. 1 del D.L. 13.11.91 n. 299 conv. con modifiche nella 1. 363/1991, dell'art. 20 del D. P.R. 26.10.72 n.643 ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.; nonché il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Deduce la ricorrente che la decisione della Commissione Regionale era erronea in quanto l'avviso di accertamento, motivato con riferimento alla stima U.T.E. (in esso indicata e trascritta), identificava compiutamente i criteri (tipologia, ubicazione, epoca di costruzione, finiture, impianti, distribuzione ed estensione, zona di residenza, valore al mq. ) per cui era stato assegnato all'immobile il maggior valore contestato. 2 La motivazione della sentenza impugnata era quindi carente e/o erronea nella parte in cui si legge che l'Ufficio si era limitato ad un semplice descrizione dell'immobile e all'assegnazione di un valore presunto senza indicare quale dei tre criteri indicati dall'art.51 del D.P.R. 131/1986 aveva applicato.
3. Il ricorso é fondato. E' orientamento giurisprudenziale consolidato che in tema di imposta di registro e di INVIM l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, ed altresì a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, é sufficiente che l'avviso enunci i criteri astratti, anche facendo riferimento alla valutazione dell'U.T.E., in base ai quali é stato determinato il diverso valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detto obiettivo;
salvo poi, in sede contenziosa, l'onere dell'Ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi del "quantum” accertato nel quadro dei parametri prescelti, non sussistendo in materia tributaria alcuna presunzione di legittimità dell'avviso di accertamento. Ciò premesso, nell'avviso di accertamento é stata trascritta la valutazione dell'U.T.E. dell'immobile con riferimento alla sua tipologia, all'ubicazione, all'epoca di costruzione, alle finiture ottime, agli impianti in normale condizioni di manutenzione, all'estensione, alla natura residenziale e panoramica del complesso, к all'interesse turistico della zona, al valore al mq.. Tali elementi non sono meramente descrittivi, volti soltanto ad identificare fisicamente l'immobile oggetto dell'atto di compravendita, ma introducono, specie se esaminati nel loro insieme, indubbi criteri di valutazione che utilmente possono essere allegati nell'avviso di accertamento in rettifica. Invero, l'art. 51 3° comma del d.p.r. 131/1986, nell'indicare i criteri cui si deve attenere l'Ufficio nel controllo del valore commerciale degli immobili o dei diritti reali immobiliari, fa richiamo, oltre al parametro comparativo e a quello del reddito, "ad ogni altro elemento di valutazione"; da quest'ultima ampia previsione 3 residuale non si vede come possano essere esclusi i riferimenti, certamente rilevanti ai fini della stima del bene, relativi alla sua destinazione, alla collocazione, alla tipologia, alla superficie, allo stato di conservazione, alla natura residenziale e panoramica della zona etc.; tutti elementi chet elementi in modo mesamente mettono in condizione enerico e il contribuente di esercitare adeguatamente il diritto di difesa. Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte. Roma, 16.11.2000 SAZIONE Il Consigliere est. Il Presidente S Mais Vell uscoli A Enfers en AmidoCasano حسستها IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 FEB. 2001Oggi I CANCELLIERE C Amaldo CasanoMolite A E I 6 N 8 5 R 9 . O 1 I A / N Z 4 T / A . U 6 R B 2 B T . . I S L R I R . L P G A T . E . D R B L A E A A T D I D 1 I R S 3 E E N 1 T E T . S N A N I E A S M E