Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 8266
CASS
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Mancata derubricazione del reato

    La Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse adeguata e priva di vizi logici, confermando la qualificazione del reato come detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, considerando il quantitativo, la tipologia di sostanza, il rinvenimento di un bilancino di precisione, e la disponibilità di denaro contante non giustificabile dallo stato di disoccupazione. La Corte di cassazione ha escluso la possibilità di una rilettura degli elementi di fatto e ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso che censuravano l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova, in quanto non superabili attraverso la deduzione di vizi processuali.

  • Accolto
    Illegittimità della confisca del denaro

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo inerente alla confisca, poiché l'imputato è stato condannato per detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente, non per la vendita. Pertanto, le somme di denaro rinvenute non possono essere considerate profitto diretto del reato contestato, ma al massimo di pregresse condotte illecite di cessione, con le quali manca il nesso qualificato richiesto dall'art. 240 cod. pen. per la confisca. La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, rinviando per un supplemento di motivazione.

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Commentario1

  • 1Il denaro trovato in casa non può essere confiscato se l’imputazione riguarda solo la detenzione di droga (Cass. Pen. n. 8266/26)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 marzo 2026

    Massima In tema di stupefacenti, quando l'imputato è condannato esclusivamente per detenzione ai fini di cessione ex art. 73 d.P.R. 309/1990 e non per vendita di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella sua disponibilità non può essere confiscato ai sensi dell'art. 240 c.p. come profitto del reato, mancando il necessario rapporto di diretta derivazione causale tra la somma e il fatto oggetto di condanna; tale denaro può eventualmente essere oggetto di ablazione solo nell'ambito delle misure di confisca allargata o sproporzionata, ove ne ricorrano i presupposti. 1. Il punto centrale: il profitto deve derivare dal reato per cui si procede La sentenza in argomento affronta un tema …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 8266
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8266
Data del deposito : 3 marzo 2026

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