Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/1999, n. 8384
CASS
Sentenza 3 agosto 1999

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In tema di liquidazione del compenso ad un perito deve ritenersi viziato da una motivazione soltanto apparente, perché inidonea ad individuare la ratio decidendi, nonché contraddittoria, il provvedimento di liquidazione con cui il giudice di merito abbia escluso che l'attività di esecuzione dell'incarico peritale fosse riconducibile alla nozione di perizia contabile, assumendo che la prestazione del perito aveva avuto "natura fattualmente accertativa e contabilmente meramente riepilogativa", posto che tanto l'attività di accertamento che quella di riepilogo contabile sono attività del tutto compatibili con l'accertamento demandato a chi deve esaminare conti, cioè mettere a confronto diverse entità numericamente computabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/1999, n. 8384
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8384
    Data del deposito : 3 agosto 1999

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