Sentenza 3 agosto 1999
Massime • 1
In tema di liquidazione del compenso ad un perito deve ritenersi viziato da una motivazione soltanto apparente, perché inidonea ad individuare la ratio decidendi, nonché contraddittoria, il provvedimento di liquidazione con cui il giudice di merito abbia escluso che l'attività di esecuzione dell'incarico peritale fosse riconducibile alla nozione di perizia contabile, assumendo che la prestazione del perito aveva avuto "natura fattualmente accertativa e contabilmente meramente riepilogativa", posto che tanto l'attività di accertamento che quella di riepilogo contabile sono attività del tutto compatibili con l'accertamento demandato a chi deve esaminare conti, cioè mettere a confronto diverse entità numericamente computabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/1999, n. 8384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8384 |
| Data del deposito : | 3 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO UC, domiciliato ex lege in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MASSIMO DONATI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
STRANO ALFIO, Sig. P.M. presso la Procura della Repubblica di Catania, Tribunale di Catania (Sez. II Penale);
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di CATANIA, depositato il 28/9/96 R.G. n.382/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/98 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento penale a carico di Strano Alfio, imputato di omessa annotazione a fatturazione di corrispettivi per gli anni 1991 e 1992, il Tribunale di Catania, disponendo perizia contabile e merceologica, dava incarico, all'attuale ricorrente avv. Luciano Taurino, di accertare, in relazione ai corrispettivi non annotati determinati dalla Guardia di Finanza, l'incidenza delle rettifiche operate in sede di dichiarazioni integrative dalla società e dai soci nonché l'incidenza delle "rese" relative alla molitura del grano. Espletato l'incarico, il ricorrente richiedeva la liquidazione del compenso in £. 25.154.000 oltre IVA e spese documentate. Il Tribunale, con decreto 14.3.86, in applicazione dell'art. 4 della l. 319/80, trattandosi di prestazioni non rientranti nelle tabelle, liquidava per 200 vacazioni £. 2.088.000, oltre IVA e CAP, nonché £. 928.200 per spese documentate. Il ricorrente proponeva reclamo, ex art. 11, 5 comma l. 319/80 che il Tribunale rigettava con ordinanza del 20/28.9.1996. Posta l'irrilevanza della formulazione (perizia contabile e merceologica) usata dal giudice, nel provvedimento di conferimento dell'incarico, affermava il tribunale che, in relazione al contenuto di tale incarico ed all'attività effettivamente espletata dal perito, quale si evinceva dall'esame degli atti processuali e della relazione tecnica, la natura "fattualmente accertativa e contabilmente meramente riepilogativa" dell'attività svolta dal perito, escludeva, sia in via diretta che analogica, l'applicabilità dell'art. 2 della tabella allegata al D.P.R. 352/88. Inoltre, l'assenza dei connotati di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, della suddetta attività, impediva l'applicabilità dell'art. 5 l. 319/80 e rendeva del tutto congruo il termine concesso per il deposito della relazione tecnica. Corretta, pertanto, doveva considerarsi la determinazione degli onorari ai sensi dell'art. 4 L. 319/80. Avverso tale provvedimento, ricorre in Cassazione ex art. 111 della Costituzione l'avv. Luciano Taurino.
Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione:
1) l'apparente o perplessa, nonché contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. - per avere il Tribunale erroneamente escluso l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2 tabella DPR 352/88, o, in via analogica, dell'art. 3 l. 319/80:
A) senza qualificare il tipo di perizia e, pur affermando contraddittoriamente, la natura accertativa e contabile della stessa, anche se meramente riepilogativa;
B) senza motivare sull'impossibilità di applicare il criterio analogico previsto nell'art. 3 della l. 319/80;
C) senza, quindi, chiarire la vera ratio decidendi, offrendo all'uopo solo una motivazione apparente e perplessa;
2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 tabella allegata al DPR n. 312/88- - per avere il Tribunale, non negando la natura contabile dell'incarico, ma qualificandolo come accertativo e meramente riepilogativo, erroneamente escluso l'applicabilità del citato art. 2, nonostante, trattandosi di perizia disposta in un procedimento penale nato da violazione di leggi tributarie (l.516/82 detta delle "manette agli evasori"), per accertare, come dal posto quesito, l'incidenza delle rettifiche portate dalle dichiarazioni integrative in relazione ai corrispettivi non annotati accertati dalla Guardia di Finanza, fosse necessario:
analizzare, raffrontare e ricostruire le rimanenze iniziali all'1.1.91 ed all'1.1.92 e stabilire i limiti e gli effetti delle rettifiche, ai sensi dell'art. 33 l. 413/91 (condono); il che comportava rilevazioni fiscali, contabili e merceologiche 3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 319/80 - per avere il Tribunale erroneamente, e senza alcuna motivazione, ritenuto non applicabile il criterio analogico di cui all'art. 3 l. 319/80, nonostante gli accertamenti demandati al perito avessero elementi di omogeneità, con quelli fiscali e contabili, e gli accertamenti merceologici non potessero ritenersi prevalenti, avendo peraltro natura sussidiaria;
4) la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. 319/80, nonché l'omessa motivazione - per avere il Tribunale, qualificando l'accertamento del perito come meramente riepilogativo, erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 5 l. 319/80 (aumento per la difficoltà e complessità dell'incarico) senza considerare: A) che, in relazione alla tariffa (che limita l'applicabilità dell'onorario all'importo di un miliardo), il volume di affari da accertare era di £ 3.769.976.272; l'esame implicava il collegamento di principi contabili e fiscali, con quelli merceologici;
il tempo concesso per l'espletamento dell'incarico era breve;
B) che, in relazione al criterio delle vacazioni, la complessità dell'opera andava raffrontata con la semplicità del mandato liquidabile a vacazione.
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato, infatti, nel liquidare il compenso al perito escludendo l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2 del D.P.R. 352/88, ha negato all'accertamento demandato e svolto dallo stesso la natura di perizia contabile, dando di tale decisione una motivazione solo apparente, inidonea ad individuare la ratio decidendi, ed oltretutto contraddittoria.
Secondo il Tribunale, invero, la "natura fattualmente accertativa e contabilmente meramente riepilogativa" della prestazione resa dal perito, spiegherebbe la ritenuta natura non contabile della perizia;
e ciò dando per implicitamente presupposto un concetto di "perizia contabile" al quale dovrebbe essere estranea sia l'attività di "accertamento" (fattuale?), che quella di riepilogo contabile;
due attività, viceversa, del tutto compatibili con l'accertamento demandato a chi deve esaminare conti, cioè mettere a confronto diverse entità numericamente computabili.
Risulta, quindi, contraddittorio negare la natura contabile di una perizia, con argomenti che, in realtà, non l'escludono. Del tutto assente è, poi, la motivazione del Tribunale con riferimento all'esclusione dell'applicazione, anche in via analogica, della disciplina di cui all'art. 2 del DPR 352/88 e ciò nonostante sia, per legge, (art. 3 l. 319/80) stabilito che gli onorari fissi e variabili si applicano anche alle prestazioni "analoghe" a quelle espressamente previste nelle tabelle;
e sia, quindi, necessario indicare le ragioni per le quali il tipo di prestazione richiesta ed espletata non possa ritenersi analoga a quella prevista in tabella, tanto più nel caso di specie in cui una attività contabile riepilogativa è comunque ammessa. Il primo motivo di ricorso merita, quindi, accoglimento. Ne consegue l'assorbimento del 2 e 3 motivo collegati alla individuazione della natura della prestazione richiesta ed espletata dal perito.
In ordine al quarto motivo di ricorso, del tutto apparente è la motivazione con la quale il Tribunale esclude l'applicabilità dell'aumento previsto dall'art. 5 l. 319/80 limitandosi apoditticamente ad affermare di non ritenere sussistente il carattere di eccezionale importanza, complessità e difficoltà richiesto dalla citata norma, e facendo riferimento ad un argomento (il carattere riepilogativo della prestazione) che non esclude ne' complessità, ne' difficoltà in relazione al volume di affari esaminati.
Il provvedimento impugnato va, pertanto, cassato con rinvio, anche per spese, al Tribunale di Catania che provvederà ad un nuovo esame della controversia, accertando preliminarmente se la prestazione richiesta al consulente e dallo stesso espletata, rientri fra quelle indicate nelle tabelle, o sia ad esse analoga, applicando solo in caso negativo, la commisurazione degli onorari in base alle vacazioni. (v. sentenza 601/91 di questa Corte).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
cassa e rinvia, anche per spese, al tribunale di Catania.