Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/2001, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
j 0 24 1 9 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Riparto spese condo- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE miniali SEZIONE SECONDA CIVILE R.G. n. 19115/1998 Cron. 4988composta da: Gaetano GAROFALO Presidente Rep. 755 Udienza 31 ottobre 2000 Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Consigliere Roberto Michele TRIOLA Consigliere relatore AR CIOFFI MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Lucio ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 CONDOMINIO OVIDIO DI VIA MECENATE 103 MILANO, elet- per diritti L. 19 FEB. 2001 tivamente domiciliato in Roma, via Rodi n. 32, presso l'avv. IL CANCELLIERE Martino Umberto Chiocci, difeso dall'avv. Antonio Spadetta di Milano, come da procura in atti;
-ricorrente - contro 1500 COMUNIONE LOTTO 41, TI LD, TI UD, LE IR EN, ERRE.GI.E. s.r.l., CATONE BE;
- intimati -
092681 avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1380 del 19 maggio 1998; 0975817 7 1759/00 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 ottobre 2000 dal consigliere AR Cioffi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Uccella, che ha concluso chie- dendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 27 ottobre 1995 la Comunione Lotto 41, la società ERRE.GI.E., BE TO e AR Fri- genti, condomini del fabbricato sito in Milano alla via Mece- nate n. 103, convennero il condominio (denominato "Ovidio") innanzi al Tribunale di tale città e chiesero l'annullamento (per quel che ancora rileva) del punto 4 della sua deliberazione assembleare adottata il 29 settembre 1995, concernente la ri- f partizione delle spese sostenute negli esercizi 1993/1994 e 1994/1995 per riparare i danni provocati dagli allagamenti che si erano verificati al secondo piano sotterraneo, a causa dell'innalzamento della falda sottostante l'edificio. Gli attori affermarono che il regolamento condomi- niale, suddiviso il condominio, costituito da un'unica costru- zione, in tre parti (il corpo A comprendente appartamenti ed uffici, con pertinenze costituite da box e cantine, il corpo B comprendente negozi e sotto-negozi, ed il corpo C costituito dal secondo piano sotterraneo, interessato dagli allagamenti di cui si è appena innanzi detto), pone a carico di tutti i condo- mini, in ragione dei rispettivi millesimi, le spese per la manu- 2 セ tenzione dei beni condominiali destinati al servizio dell'intero condominio, e dei condomini proprietari delle unità immobilia- ri di ciascuna delle tre parti del fabbricato appena dette, quelle per la manutenzione dei beni comuni destinati al servi- zio di ciascuna di esse;
che le spese di cui al punto 4 della de- liberazione impugnata erano relative a parti comuni (sotto- suolo e fondamenta) destinate al servizio dell'intero fabbricato, e dovevano quindi essere pagate da tutti i condomini dell'edificio, non soltanto dai proprietari delle unità immobilia- ri del secondo piano sotterraneo, come aveva invece stabilito la detta deliberazione. Il condominio si costitui e rispose che le spese in questione interessavano soltanto una parte del fabbricato, e che a termini di regolamento dovevano essere sopportate sol- tanto dai condomini proprietari delle unità immobiliari costi- tuenti la parte interessata. Nelle more AR NT morì, ed il processo conti- nuò nei confronti dei suoi eredi, LD e UD NT, non- ché EN IR. Il Tribunale accolse le tesi e la domanda degli attori, e annullò la deliberazione assembleare impugnata. La Corte d'appello di Milano con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato il gravame proposto dal condominio soccombente, avendo accertato che parte delle spese ripartite dalla deliberazione impugnata, segnatamente quelle sostenute 3 nell'esercizio 1994/1995, sono relative alla portineria e all'impianto elettrico, ossia a beni comuni destinati al servizio dell'in-tero stabile;
e la restante parte, quelle sostenute nell'esercizio precedente, sono relative non a beni comuni, ma ad unità immobiliari di singoli condomini, non hanno dunque carattere condominiale, ed ad esse devono quindi far fronte i singoli proprietari delle unità immobiliari danneggiate. Il Condominio ha chiesto la cassazione di tale sen- tenza per due motivi, che hanno poi illustrato con memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso il condominio “Ovidio" afferma che la ragione, in fatto, per cui la Corte d'appello di Milano ha accolto la domanda dei condomini inti- mati, relativamente alla ripartizione della spesa sostenuta per riparare i danni provocati dall'innalzamento della falda nell'esercizio 1993/1994 (che ha ritenuto finalizzata alla ma- nutenzione di beni non condominiali), è diversa da quella che questi ultimi (sostenendo che tale spesa era finalizzata alla manutenzione di beni condominiali utilizzati da tutti i condo- mini) avevano prospettato, e denunzia pertanto la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. La censura è infondata. Il giudice viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato quando pone a fondamento della sua decisione fatti diversi da quelli allegati dalle parti, non anche quando valuta e qualifica tali fatti in modo diverso da quanto da esse prospettato (tra le tante, vedi da ultimo le sentenze di questa Corte (sez. II, 19 ottobre 1998, n. 10337; sez. III, 3 feb- braio 1999, n. 919; sez. lav., 9 febbraio 1999, n. 1108; sez. II, 23 marzo 1999, n. 2730; sez. lav., 2 luglio 1999, n. 6827). La Corte territoriale ha ben evidenziato che ha dato al fatto riferito dagli attori una diversa qualificazione (ed ha quindi affermato che la spesa sostenuta dal condominio nell'esercizio 1993/1994 per porre rimedio agli inconvenienti provocati dall'innalzamento della falda sottostante l'edificio era stata destinata alla manutenzione di beni individuali, e non di beni comuni), tenendo presente quanto emerge "dalla lettura dell'atto di citazione" introduttivo del giudizio, ossia le caratte- ristiche di tale fatto indicate dagli attori stessi nel descrivere, sia pur sommariamente, i lavori eseguiti, e da essi non cor- rettamente considerate. Con il secondo motivo del suo ricorso il condominio “Ovidio” censura la sentenza impugnata per non aver affron- tato quello che a suo dire era il tema decisivo della lite, ossia l'interpretazione del regolamento condominiale, che a suo dire esclude la presenza, nel secondo piano sotterraneo dell'edificio, la presenza di beni condominiali destinati al ser- vizio dell'intero edificio. 5 i La censura (che, considerata l'infondatezza del primo motivo di ricorso, investe in modo significativo solo la parte della sentenza impugnata relativa alla ripartizione delle spese sostenute nell'esercizio 1994/1995, ossia quelle relative alla manutenzione della portineria e dell'impianto elettrico) è in- hoooo fondata. TOR 290000) La Corte territoriale nella sua sentenza ha affermato 8067-30,00 che il criterio di ripartizione delle spese in discorso è illegitti- mo per le ragioni indicate dal Tribunale, ed ha quindi all'evidenza fatto propria anche l'interpretazione che quest'ultimo aveva dato al setto regolamento, affermando che esso, non diversamente dalla legge, stabilisce che le spese ne cessarie per la manutenzione dei beni comuni utilizzat TG tutti i condomini, quali quelli di specie, devono essere tra 2 A A ripartite. M O 7 S R . Nulla sulle spese, perché gli intimati non si sono co- 7 E T G 1 A U R ) T L O stituiti. i P V N z IP i E v 1 IL r e E H S L A i
PER QUESTI MOTIVI
D t a t L I ia e A Z a E r z e i d a A r N z D o i e H t v G E t r nIn 8 C a La Corte rigetta il ricorso e a n I i ri r e S G C t e g a l i s S r M A 0 i i b A a a g D s s R Roma, 31 ottobre 2000 s # e n 3 t. o . R t p M . o s p e (B R D 1 (Gaetano Garofalo) L'estensorę (AR Cioffi) AR FEB. 2001 ANCELLIERE C1 Y 9 Valeria Neri IL CANCELLERE 1 Roma