Sentenza 18 maggio 2001
Massime • 1
Il criterio della buona fede nella interpretazione dei contratti, applicabile anche agli atti prenegoziali, deve ritenersi funzionale ad escludere il ricorso a significati unilaterali o contrastanti con un criterio di affidamento dell'uomo medio, ma non consente di assegnare all'atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo, corrispondente alla convinzione soggettiva di una singola persona. Esso rappresenta, difatti, il punto di sutura tra la ricerca della reale volontà delle parti (costituente il primo momento del processo interpretativo, in base alla comune intenzione ed al senso letterale delle parole) ed il persistere di un dubbio sul preciso contenuto della volontà contrattuale (in base ad un criterio obbiettivo, fondato su di un canone di reciproca lealtà nella condotta tra le parti, ed inteso alla tutela dell'affidamento che ciascuna parte deve porre nel significato della dichiarazione dell'altra), e rappresenta, pertanto, un mezzo, alfine, soltanto sussidiario dell'interpretazione, non invocabile quando il giudice di merito abbia, attraverso l'esame degli elementi di prova raccolti, già "aliunde" accertato l'effettiva volontà delle parti (nella specie, la corte territoriale aveva escluso che la vincitrice di un concorso a premi indetto dalla ditta "Postalmarket" avesse potuto legittimamente intendere, dal contesto letterale delle clausole concorsuali, che l'opera pittorica del maestro E. Greco a lei destinata come vincita potesse essere l'originale, e non anche una copia, sia pur a tiratura limitatissima - o, al più una litografia - dell'originale stesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6819 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PA NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO TACCHINI 19, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO LEPROUX, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FILIPPO BIAMONTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTALMARKET GRANDE DISTRIBUZIONE AVANZATA SPA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 17678/98 proposto da:
G.DI.A. GRANDE DISTRIBUZIONE AVANZATA SPA, in persona del suo Direttore Generale Sig. Stephan Merck e del suo Vice Direttore Generale Sig. Dietrich Kollmann, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell'avvocato NICOLA BOSCO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ENRICO PARENTI, giusta procura speciale per Notar HE RC di Milano del 07/10/98 rep.n. 59670;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PA NA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 867/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 06/03/98 e depositata il 19/03/98 (R.G. 627/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Alessandro LEPROUX;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 27.4.1991 la s.p.a. Grande Distribuzione Avanzata AL proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale di Roma in data 19.3.1991, con il quale le si ingiungeva di consegnare alla ricorrente AP AD un esemplare dell'opera di MI CO del valore di 30 milioni o il suo equivalente in denaro. L'opponente assumeva l'infondatezza della pretesa della ricorrente opposta, in quanto era chiaro dalla comunicazione di vincita che l'istante aveva vinto solo una copia riproduttiva dell'originale, questo sì del valore di L. 30 milioni.
Resisteva la AP.
Il Tribunale di Roma, con sentenza dell'11.1.1995 rigettava l'opposizione.
Proponeva appello la AL.
La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata 118.4.1998, in accoglimento dell'appello, revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda della AP.
Riteneva la corte di appello che nel plico inviato dalla AL all'appellata vi era una comunicazione secondo cui il maestro MI CO aveva consentito di trarre un numero limitato di esemplari da una sua splendida opera d'arte originale;
che tra i premi offerti in precedenza e non ritirati vi era un'opera del detto maestro del valore di 30 milioni, convertibili in gettoni d'oro; che in detto plico vi era anche un buono d'ordine speciale, che la AP inoltrava per un totale di acquisto per L. 80.000.
Secondo il giudice di appello la AP, alla luce di queste circostanze, era ben consapevole di aver vinto solo un esemplare tratto dall'opera originale, e cioè una copia, per cui non vi era stato nessun effetto ingannatorio della AL e nessun affidamento dell'appellata.
Secondo la corte territoriale, tuttavia, la pubblicità effettuata era scorretta ed ambigua, in quanto la stessa poteva far pensare non a mere copie, ma a litografie dell'opera.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la AP.
Resiste la AL con controricorso, che contiene anche ricorso incidentale condizionato.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1427 e ss., 1439 e ss. e 1441 c.c., nonché il mancato esame di un punto decisivo e difetto assoluto di motivazione.
Assume la ricorrente che essa aveva già eccepito in appello l'inammissibilità del gravame concernente il preteso difetto di idoneità ingannatoria della proposta inviata dalla AL, poiché durante il primo grado la controparte aveva espressamente limitato l'oggetto della controversia al solo "valore della prestazione", mentre l'eccezione di annullamento, richiedendo una pronuncia costitutiva, necessita di una domanda in tal senso, inammissibile in appello.
Inoltre la ricorrente rileva che è solo il soggetto passivo del dolo che può invocare l'annullamento del contratto e non il soggetto attivo, che non è legittimato al riguardo.
Assume poi la ricorrente che erano inammissibili le eccezioni mosse in sede di appello di nullità del contratto per difetto di causa o di accordo.
2.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
Contrariamente all'assunto della ricorrente il thema disputandum è rimasto, anche in grado di appello, quello relativo all interpretazione del contratto intervenuto tra le parti. Infatti il giudice di appello ha ritenuto che fosse posto il motivo di appello nel merito avverso la decisione di primo grado ("errata interpretazione da parte del primo giudice dell'effetto ingannatorio del bando in generale ..., poiché chiarissimo nel riferirsi ad una copia dell'originale, e, in particolare sul soggetto specifico..." (pag. 3).
In questi termini ha deciso la corte di merito che, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, ha ritenuto si che non vi fosse un effetto ingannatario nel comportamento della società appellante e la conseguente esistenza di un affidamento tutelabile da parte dell'appellata, ma sempre nell'ambito dell'interpretazione del contratto.
Infatti il giudice di appello si sofferma a valutare quale fosse il contenuto della documentazione spedita dalla AL alla AP, per trarne poi la conseguenza che da esso non si poteva non essere consapevoli che la vincita atteneva solo ad una copia e non all'originale dell'opera d'arte.
Se questa poi fosse l'esatta interpretazione della proposta contrattuale (e quindi del contratto) è una questione che attiene al secondo motivo del ricorso.
2.2. Ciò che va messo in rilievo in relazione al primo motivo di ricorso è che la sentenza impugnata, interpretandola correttamente (come rientra nei poteri del giudice dell'impugnazione), non ha esaminato e deciso su un eventuale vizio del consenso della AP, ma sul contenuto del contratto intervenuto tra lei e la AL (e tanto meno ha deciso su eventuali cause di nullità dello stesso). Infatti il giudice di appello ha ritenuto che l'opera d'arte in originale non fosse dovuta, non in quanto sussisteva una causa di annullamento del contratto (dolo) o addirittura una causa di nullità, bensì l'esatto contrario è cioè che l'oggetto del contratto (evidentemente valido) fosse una riproduzione dell'originale e che di tanto fosse consapevole non solo la AL ovviamente, ma anche la AP.
In altri termini dalla lettura della sentenza impugnata si intende che i giudici di appello hanno ritenuto che la comune intenzione delle parti (art. 1362 c.c.), espressa nel contratto, avesse ad oggetto una riproduzione dell'opera e non l'originale della stessa. 3.1. È vero che la sentenza impugnata si è posta anche il problema della portata ingannatoria della proposta della AL e dell'affidamento della AP, ma ciò non nell'ottica di un eventuale annullamento del contratto, come ritiene la ricorrente, ma in quella dell'interpretazione del contratto.
Infatti tra i criteri interpretativi del contratto, vi è anche quello secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (art. 1366 c.c.). La buona fede è un criterio che serve ad escludere,
nell'interpretazione del contratto, il ricorso ad un significato unilaterale o sforzato o contrastante con un criterio di affidamento dell'uomo medio (Cass. 13.12.1978, n. 5939). Il principio dell'interpretazione dei contratti secondo buona fede, che rappresenta il punto di sutura tra la ricerca della reale volontà delle parti - costituente il primo momento del processo interpretativo, in base alla comune intenzione ed al senso letterale delle parole - ed il persistere di un dubbio sul preciso contenuto della volontà contrattuale, in base ad un criterio obiettivo, avente per fondamento un canone di reciproca lealtà nella condotta tra le parti, ed a tutela dell'affidamento che ciascuna parte deve porre sul significato della dichiarazione dell'altra, costituisce un mezzo sussidiario dell'interpretazione conferito al giudice, il quale presuppone la persistenza di un dubbio sul reale significato delle dichiarazioni contrattuali. Tale principio non è pertanto invocabile quando il giudice, attraverso l'esame degli elementi di prova raccolti, abbia già accertato l'effettiva volontà delle parti (Cass. 14.4.1975, n. 1418).
3.2. Nella fattispecie, quindi, il giudice di merito, avendo ritenuto che la AP era ben consapevole che si trattava di una riproduzione, sulla base di quanto emergeva dal contenuto letterale della proposta contrattuale, correttamente ha ritenuto che non sussistesse un problema di affidamento della AP. Ciò denota che nell'operazione interpretativa della comune volontà delle parti il giudice di merito non ha ritenuto permanessero dubbi sul contenuto contrattuale in questione, tale da rendere necessaria l'adozione del criterio sussidiario ermeneutico dell'interpretazione secondo buona fede.
4. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell'art. 1469 quater;
nonché il difetto assoluto di motivazione. Lamenta la ricorrente che erroneamente la corte di appello ha omesso di prendere in esame il punto relativo all'espressione "esemplare originale", che non significa "esemplare unico".
In ogni caso, avendo la corte territoriale ritenuto che la pubblicità "era scorretta ed ambigua", doveva trarne le dovute conseguenze, ai sensi dell'art. 1469 quater c.c., applicando l'interpretazione più favorevole al consumatore.
5. Il motivo è infondato e va rigettato.
Va, anzitutto osservato che, quando la parte che denunzi in cassazione l'erronea determinazione della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito in violazione degli artt. 1362 c.c., è tenuta ad indicare quali canoni o criteri interpretativi siano stati violati;
in mancanza l'individuazione della volontà negoziale - che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorché esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. 12.3.1994, n. 2415; Cass. 2.2.1996, n. 914). Nella fattispecie la ricorrente non indica quale canone ermeneutico sia stato violato, tra i vari indicati dalle norme di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.. 6. In ogni caso, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto e, qualora queste siano chiare e dimostrino un'intima ratio, il giudice non può ricercarne una diversa, venendo così - a sovrapporre la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti (Cass. 29.4.1994, n. 4121; Cass. 22.4.1995, n. 4563). La corte di merito, facendo riferimento alla comunicazione proposta della AL, con cui si comunicava che, con un buono d'ordine speciale, si aveva diritto a ritirare un premio, costituito da un numero limitato di esemplari tratti da un'opera d'arte del maestro MI CO, da assegnare ad alcuni clienti, ha ritenuto che non dell'opera originale si trattasse, ma appunto di copie, potendo, al più pensarsi a litografie.
Trattasi di interpretazione che la corte di merito ha ritenuto di poter trarre dalle locuzioni usate dalla PostalMarket nella proposta contrattuale, e non essendo la motivazione ne' insufficiente ne' contraddittoria, è incensurabile in questa sede di legittimità, risolvendosi le censure della ricorrente in una diversa lettura delle dette espressioni letterali.
7.1. Infondata è anche quella parte del motivo con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1469 quater c.c.. Va, infatti osservato che detta norma è stata introdotta solo con l'art. 25 della l. 6.2.1995, n. 52. Giusta la regola generale posta dall'art. 11, c. 1, disp. prel. c.c., la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo. Ne consegue che lo ius superveniens, costituito dalla detta normativa svolge i propri effetti solo in relazione ai contratti successivi alla data di entrata in vigore, mentre F per quanto concerne i precedenti, solo in relazione alla regolamentazione degli effetti ancora in corso(Cass. n. 13339/1999).
7.2. In ogni caso nella specifica fattispecie (in cui la clausola contrattuale del premio era riportata in moduli pubblicitari), il principio, invocato dalla ricorrente come fissato dall'art. 1469 quater, c. 2^, c.c., relativamente alla circoscritta ipotesi del
"contratto del consumatore", secondo cui le clausole proposte per iscritto al consumatore vanno interpretate, in caso di dubbio, nel modo più favorevole allo stesso, trova già il suo referente normativo nell'art. 1370 c.c.. Sulla base di detta ultima norma le clausole inserite nelle condizioni generali del contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano nel dubbio in favore dell'altro.
Sennonché, il presupposto per l'applicazione del principio fissato dall'art. 1370 c.c. come dall'art. 1469 quater c.c. per il "contratto del consumatore") è che rimanga un dubbio interpretativo della clausola contrattuale, dopo aver effettuato l'interpretazione della stessa sulla base dei criteri fissati dagli artt. 1362 e segg. c.c., secondo la gerarchia ivi prevista.
7.3. Nella fattispecie la sentenza di merito, pur definendo la pubblicità effettuata dalla AL "ambigua e scorretta", ha ritenuto che essa facesse pensare che il premio era costituito da litografie e non da copie. In altri termini, secondo il giudice di merito, non vi era dubbio che l'originale (o il suo equivalente in, gettoni d'oro) non costituiva oggetto della clausola contrattuale, mentre poteva permanere un dubbio sul punto se dette riproduzioni erano litografie o mere copie.
Poiché però la domanda era relativa all'originale dell'opera d'arte (o al suo equivalente valore) e non alla litografia correttamente la sentenza impugnata ha rigettato la domanda.
8. Il ricorso va pertanto rigettato.
Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Compensa per intero tra le parti le spese processuali di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001