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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/12/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 360/2023 R.G.
REPUBBLICA LI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del dott. Giuseppe Izzo, in funzione di giudice unico, allo spirare del termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 10.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 360 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Gaetano Romanelli, presso lo studio del equale elettivamente domicilia in Sassano (SA), alla Via Croce n. 1
ATTORE
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ) e C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] C.F._5
dall'avv. Giovanni Peluso, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Sala
Consilina alla via Edmondo Iannicelli
CONVENUTI
Oggetto: Azione di riduzione
Conclusioni: Come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023, il sig. conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la sorella ed i nipoti Controparte_1 [...]
e . CP_2 CP_3 CP_4
1
L'attore deduceva: il decesso del padre (14.09.2015); l'esistenza di Persona_1
testamento pubblico del 11.09.2015, pubblicato il 29.01.2016, con istituzione di eredi universali in parti uguali i figli e la presenza di legati a favore di Parte_1 CP_1
e dei nipoti;
la lesione della propria quota di legittima, chiedendo la ridu- CP_1
zione delle disposizioni testamentarie e la reintegrazione della quota riservata, quantifi- cata in € 83.000,00 circa.
L'attore richiamava inoltre una precedente causa (R.G. 1537/2016) conclusasi con sen- tenza di improponibilità n. 328/2020, sostenendo che il giudice avesse erroneamente ri- tenuto non provata l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.10.2023, i convenuti eccepiva- no: il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, con conseguente improcedibilità della domanda;
la nullità della citazione per carenza dei re- quisiti ex art. 163 c.p.c. e, segnatamente, mancata indicazione dei beni ereditari, del quantum della lesione, della premorienza della madre e della con- Persona_2 fluenza dei suoi beni nell'asse ereditario;
l'erroneità della vocatio in ius, essendo com- petente il tribunale in composizione collegiale ex art. 50-bis c.p.c.; l'infondatezza della domanda di riduzione, per non avere l'attore considerato nel relitto ereditario numerosi cespiti immobiliari già nella sua disponibilità, tali da garantire la quota di legittima.
I convenuti contestavano inoltre la fondatezza della domanda, evidenziando, ancora: la volontà del de cuius di premiare la figlia e i nipoti per l'assistenza prestata;
la di- CP_1 sattenzione del figlio verso i genitori, anche dopo l'interdizione della madre;
Parte_1 la sufficienza dei beni già detenuti dall'attore a soddisfare la quota di riserva.
Con ordinanza del 24.10.2023, emessa all'esito dell'udienza cartolare del 23.10.2023, rilevato che non risultava esperita la procedura di mediazione, pur vertendosi in ipotesi di mediazione obbligatoria, veniva assegnato alle parti termine di quindici giorni per l'instaurazione della relativa procedura e la causa veniva rinviata all'udienza del
10.06.2024 per la verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità.
All'udienza del 10.06.2024, celebratasi in modalità cartolare, nessuna delle parti deposi- tava note scritte ex art. 127-ter c.p.c., motivo per il quale il giudizio veniva rinviato per i medesimi incombenti, ai sensi dell'art. 127-ter, co. 4, c.p.c. all'udienza cartolare del
18.06.2024.
Con provvedimento del 20.06.2024 emesso all'esito dell'udienza cartolare del
18.06.2024, preso atto della richiesta di rinvio formulata dalle parti al fine di concludere il procedimento di mediazione, la causa veniva rinviata al 26.11.2024, onerando le parti
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di documentare l'effettivo avvio della procedura di mediazione.
Con provvedimento del 02.12.2024, emesso all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 26.11.2024, preso atto che non vi era prova dell'avveramento della condizione di procedibilità, non avendo parte attrice provveduto a produrre il verbale negativo di mediazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, nonché per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10.11.2025,
a trattazione scritta.
Spirato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussio- ne ex art. 281-sexies c.p.c. del 10.11.2025, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Preliminarmente occorre rilevare che il presente giudizio, iscritto a ruolo in data
11.03.2023, pur avendo ad oggetto azione di riduzione per lesione di legittima, non rien- tra, a seguito della entrata in vigore del D. Lgs. 149/2022, nella competenza collegiale del Tribunale, che è invece chiamato a giudicare in composizione monocratica: ciò per effetto della modifica dell'art. 50-bis c.p.c., che, a decorrere dal 28.02.2023, ha sottratto la trattazione delle controversie di cui al comma 1, n. 6) (cause di impugnazione dei te- stamenti e di riduzione per lesione di legittima) della citata disposizione alla competen- za del Tribunale in composizione collegiale.
Ciò posto, la questione relativa alla procedibilità della domanda giudiziale assume carat- tere assorbente, motivo per il quale va esaminata in via preliminare.
Parte attrice ha provveduto al deposito del verbale di mediazione del 22.11.2024 solo in data 03.11.2025, allegando di aver ricevuto in data 27.11.2024 le credenziali per scari- care il verbale di mancato accordo.
Orbene, pur essendo incontestato l'effettivo esperimento del procedimento di mediazio- ne, non può non rilevarsi la tardività del deposito del suddetto verbale. Posto, infatti, che l'udienza del 26.11.2024 veniva fissata per la verifica dell'avveramento della con- dizione di procedibilità, sarebbe stato onere dell'attore, in quanto parte interessata, atti- varsi tempestivamente per ottenere il verbale dell'incontro svoltosi dinanzi all'organismo di mediazione il 22.11.2024 o, in caso di indisponibilità del documento per causa allo stesso non imputabile, chiedere una proroga del termine per il relativo deposito o una rimessione in termini. Al contrario, parte attrice, in occasione della summenzionata udienza, si è mostrata del tutto inerte, omettendo finanche di depositare note ex art. 127-ter c.p.c.; solo con istanza del 3.11.2025, depositata dunque un anno dopo l'incontro di mediazione, parte attrice ha chiesto revocarsi il provvedimento con il quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, deducendo la non
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imputabilità a sé della mancata disponibilità del verbale di mediazione.
Tale richiesta, da intendersi quale rimessione in termini, non può essere tuttavia accolta.
Ed invero, come ricordato con ordinanza n. 29757 emessa dalla Suprema Corte il 15 novembre 2019, la rimessione in termini, tanto nella versione già prevista dall'art. 184 bis c.p.c., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153 c.p.c., comma 2, presuppone “la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, da intendere come immedia- tezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (Cass. 11 novembre 2011, n. 23561; Cass. 1 marzo 2019, n.
6102)”. Nel caso di specie, come detto, parte attrice, pur essendo entrata nella disponibi- lità del verbale di mediazione in data 27.11.2024, ovverosia un giorno dopo l'udienza celebrata il 26.11.2024, ha atteso circa un anno prima di depositare il suddetto verbale, un lasso di tempo inconciliabile con la ratio sottesa alla summenzionata pronuncia della
Corte nomofilattica, che, invece, richiede l'immediatezza della reazione della parte in- corso in decadenza per causa ad essa non imputabile. Ne consegue che il verbale depo- sitato il 03.11.2025 non può essere valutato ai fini del giudizio, con conseguente pro- nuncia di improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 5, co. 1-bis, d.lgs.
28/2010.
Alla improcedibilità della domanda attorea consegue l'assorbimento di ogni altra que- stione dedotta in giudizio.
La definizione esclusivamente in rito del giudizio costituisce giustificato motivo per di- sporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibili le domande proposte da;
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa.
Così deciso in Lagonegro, il 05.12.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA LI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del dott. Giuseppe Izzo, in funzione di giudice unico, allo spirare del termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 10.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 360 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Gaetano Romanelli, presso lo studio del equale elettivamente domicilia in Sassano (SA), alla Via Croce n. 1
ATTORE
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ) e C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] C.F._5
dall'avv. Giovanni Peluso, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Sala
Consilina alla via Edmondo Iannicelli
CONVENUTI
Oggetto: Azione di riduzione
Conclusioni: Come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023, il sig. conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la sorella ed i nipoti Controparte_1 [...]
e . CP_2 CP_3 CP_4
1
L'attore deduceva: il decesso del padre (14.09.2015); l'esistenza di Persona_1
testamento pubblico del 11.09.2015, pubblicato il 29.01.2016, con istituzione di eredi universali in parti uguali i figli e la presenza di legati a favore di Parte_1 CP_1
e dei nipoti;
la lesione della propria quota di legittima, chiedendo la ridu- CP_1
zione delle disposizioni testamentarie e la reintegrazione della quota riservata, quantifi- cata in € 83.000,00 circa.
L'attore richiamava inoltre una precedente causa (R.G. 1537/2016) conclusasi con sen- tenza di improponibilità n. 328/2020, sostenendo che il giudice avesse erroneamente ri- tenuto non provata l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.10.2023, i convenuti eccepiva- no: il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, con conseguente improcedibilità della domanda;
la nullità della citazione per carenza dei re- quisiti ex art. 163 c.p.c. e, segnatamente, mancata indicazione dei beni ereditari, del quantum della lesione, della premorienza della madre e della con- Persona_2 fluenza dei suoi beni nell'asse ereditario;
l'erroneità della vocatio in ius, essendo com- petente il tribunale in composizione collegiale ex art. 50-bis c.p.c.; l'infondatezza della domanda di riduzione, per non avere l'attore considerato nel relitto ereditario numerosi cespiti immobiliari già nella sua disponibilità, tali da garantire la quota di legittima.
I convenuti contestavano inoltre la fondatezza della domanda, evidenziando, ancora: la volontà del de cuius di premiare la figlia e i nipoti per l'assistenza prestata;
la di- CP_1 sattenzione del figlio verso i genitori, anche dopo l'interdizione della madre;
Parte_1 la sufficienza dei beni già detenuti dall'attore a soddisfare la quota di riserva.
Con ordinanza del 24.10.2023, emessa all'esito dell'udienza cartolare del 23.10.2023, rilevato che non risultava esperita la procedura di mediazione, pur vertendosi in ipotesi di mediazione obbligatoria, veniva assegnato alle parti termine di quindici giorni per l'instaurazione della relativa procedura e la causa veniva rinviata all'udienza del
10.06.2024 per la verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità.
All'udienza del 10.06.2024, celebratasi in modalità cartolare, nessuna delle parti deposi- tava note scritte ex art. 127-ter c.p.c., motivo per il quale il giudizio veniva rinviato per i medesimi incombenti, ai sensi dell'art. 127-ter, co. 4, c.p.c. all'udienza cartolare del
18.06.2024.
Con provvedimento del 20.06.2024 emesso all'esito dell'udienza cartolare del
18.06.2024, preso atto della richiesta di rinvio formulata dalle parti al fine di concludere il procedimento di mediazione, la causa veniva rinviata al 26.11.2024, onerando le parti
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di documentare l'effettivo avvio della procedura di mediazione.
Con provvedimento del 02.12.2024, emesso all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 26.11.2024, preso atto che non vi era prova dell'avveramento della condizione di procedibilità, non avendo parte attrice provveduto a produrre il verbale negativo di mediazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, nonché per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10.11.2025,
a trattazione scritta.
Spirato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussio- ne ex art. 281-sexies c.p.c. del 10.11.2025, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Preliminarmente occorre rilevare che il presente giudizio, iscritto a ruolo in data
11.03.2023, pur avendo ad oggetto azione di riduzione per lesione di legittima, non rien- tra, a seguito della entrata in vigore del D. Lgs. 149/2022, nella competenza collegiale del Tribunale, che è invece chiamato a giudicare in composizione monocratica: ciò per effetto della modifica dell'art. 50-bis c.p.c., che, a decorrere dal 28.02.2023, ha sottratto la trattazione delle controversie di cui al comma 1, n. 6) (cause di impugnazione dei te- stamenti e di riduzione per lesione di legittima) della citata disposizione alla competen- za del Tribunale in composizione collegiale.
Ciò posto, la questione relativa alla procedibilità della domanda giudiziale assume carat- tere assorbente, motivo per il quale va esaminata in via preliminare.
Parte attrice ha provveduto al deposito del verbale di mediazione del 22.11.2024 solo in data 03.11.2025, allegando di aver ricevuto in data 27.11.2024 le credenziali per scari- care il verbale di mancato accordo.
Orbene, pur essendo incontestato l'effettivo esperimento del procedimento di mediazio- ne, non può non rilevarsi la tardività del deposito del suddetto verbale. Posto, infatti, che l'udienza del 26.11.2024 veniva fissata per la verifica dell'avveramento della con- dizione di procedibilità, sarebbe stato onere dell'attore, in quanto parte interessata, atti- varsi tempestivamente per ottenere il verbale dell'incontro svoltosi dinanzi all'organismo di mediazione il 22.11.2024 o, in caso di indisponibilità del documento per causa allo stesso non imputabile, chiedere una proroga del termine per il relativo deposito o una rimessione in termini. Al contrario, parte attrice, in occasione della summenzionata udienza, si è mostrata del tutto inerte, omettendo finanche di depositare note ex art. 127-ter c.p.c.; solo con istanza del 3.11.2025, depositata dunque un anno dopo l'incontro di mediazione, parte attrice ha chiesto revocarsi il provvedimento con il quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, deducendo la non
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imputabilità a sé della mancata disponibilità del verbale di mediazione.
Tale richiesta, da intendersi quale rimessione in termini, non può essere tuttavia accolta.
Ed invero, come ricordato con ordinanza n. 29757 emessa dalla Suprema Corte il 15 novembre 2019, la rimessione in termini, tanto nella versione già prevista dall'art. 184 bis c.p.c., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153 c.p.c., comma 2, presuppone “la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, da intendere come immedia- tezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (Cass. 11 novembre 2011, n. 23561; Cass. 1 marzo 2019, n.
6102)”. Nel caso di specie, come detto, parte attrice, pur essendo entrata nella disponibi- lità del verbale di mediazione in data 27.11.2024, ovverosia un giorno dopo l'udienza celebrata il 26.11.2024, ha atteso circa un anno prima di depositare il suddetto verbale, un lasso di tempo inconciliabile con la ratio sottesa alla summenzionata pronuncia della
Corte nomofilattica, che, invece, richiede l'immediatezza della reazione della parte in- corso in decadenza per causa ad essa non imputabile. Ne consegue che il verbale depo- sitato il 03.11.2025 non può essere valutato ai fini del giudizio, con conseguente pro- nuncia di improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 5, co. 1-bis, d.lgs.
28/2010.
Alla improcedibilità della domanda attorea consegue l'assorbimento di ogni altra que- stione dedotta in giudizio.
La definizione esclusivamente in rito del giudizio costituisce giustificato motivo per di- sporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibili le domande proposte da;
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa.
Così deciso in Lagonegro, il 05.12.2025
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