TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2936
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 5 e dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76. Violazione e falsa applicazione dell’art. 65, comma 1, lett. c-bis), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    La sottoscrizione apposta mediante mera "immagine di firma" non riveste equipollente attitudine dimostrativa rispetto alla sottoscrizione autografa o digitale. Tale modalità non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, poiché non attesta la certa riferibilità della domanda a colui che la sottoscrive.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e di risultato ex art. 97 della Costituzione. Violazione del legittimo affidamento.

    Non si configura un'ipotesi di mera irregolarità formale da sanare, bensì il recupero ex post di un elemento essenziale (la sottoscrizione) che difettava ab origine.

  • Rigettato
    Motivi aggiunti relativi al D.P.C.M. di ripartizione della quota otto per mille per l'annualità 2023

    La fondatezza della riscontrata irregolarità della sottoscrizione impone la reiezione del gravame, prescindendo dall'esame degli ulteriori profili rilevati dall'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2936
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2936
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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