Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 026 5 1 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE U EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 9879/98 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere- Cron. S ol - Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Rep. - Rel. Consigliere Ud.14/12/00 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.. SENTENZA per diritti L. # 23 FER 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, STARNONIrappresentato e difeso dagli avvocati GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2000 ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI 5447 FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in -1- atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 3397/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 23/02/98 R.G.N.11052/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Roma, con sentenza 6 aprile 1993, in parziale accoglimento del ricorso di IN IU, ha condannato l'assegno di invalidità dal1'INPS a corrispondergli 1.1.1990 oltre interessi e rivalutazione dal 1.5.1990 al 31.1.1992. Contro questa sentenza hanno proposto appello sia l'INPS, con ricorso depositato il 3.3.1994, e notificato il 20 l'accertamento maggio successivo, impugnando il riconoscimento del diritto a pensione, sia il IN, con ricorso depositato successivamente, il 26.3.1994, chiedendo interessi e Age rivalutazione dal 1.5.1990 sino all'effettivo soddisfo. I due appelli principali non venivano riuniti. Il Tribunale di Roma, con sentenza 13 giugno 1997/23 febbraio 1998, ha dichiarato improcedibile l'appello dell'Inps, perché al momento della decisione risultava già intervenuta la sentenza sull'appello proposto dal IN. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inps, con unico motivo. L'intimato, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso il ricorrente Istituto, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 333, 3 335 e 348 c.p.c., difetto assoluto di motivazione ed omesso esame di punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere dichiarato improcedibile l' appello dell'Inps, proposto per primo in ordine cronologico, sicché al momento della sua discussione 1' appellante non aveva motivo di richiedere la riunione con 1' appello proposto successivamente dal IN, invia autonoma anziché in via incidentale, il quale peraltro aveva proposto appello incidentale, avente lo stesso contenuto di quello proposto in via principale, nel giudizio instaurato con 1' appello principale Asy dell'Inps. Il motivo è infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che la parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione, qualora proponga la propria impugnazione, sentenza, separatamente in viaavverso la medesima principale, anziché in via incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.; e che la mancata riunione delle due impugnazioni, mentre non incide sulla : validità della pronuncia della prima, rende improcedibile la seconda (Cass. Sez.Un. 22 dicembre 1976 n. 4703, cui si 4 è uniformata la giurisprudenza successiva: sent. 7 luglio 1994 n. 6412; 16 settembre 1993, n. 9548; 26 gennaio 1993, n. 930; 7 aprile 1992, n. 4244; 26 febbraio 1985, n. 1640; 3 dicembre 1981, n. 6398; 16 febbraio 1998 n. 1637). Tale regola, che trova il suo fondamento nel principio dell'ordinamento processuale della unicità fondamentale della decisione sulle impugnazioni avverso la stessa sentenza (Cass. 13054/1991), espresso dall'art. 333 c.p.c., il quale sanziona con la decadenza la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successive alla prima (Cass. 7 luglio 1994 n. 6412), è stata applicata da questa Axey Corte anche all'ipotesi specifica della presente causa, di decisione del giudice dell'impugnazione che sia intervenuta per prima sulla impugnazione proposta cronologicamente per seconda in via autonoma, anziché in via incidentale, la quale decisione preclude l'esame dell'impugnazione effettivamente principale, proposta per prima (Cass. 1640/1985 cit.). A tale regola il Collegio intende attenersi: in effetti nulla impediva all' appellante principale Inps, una volta ricevuta la notifica dell'impugnazione successivamente proposta in via autonoma dal IN, di porre a conoscenza il giudice di questa causa della pendenza della propria impugnazione principale, sia pure con un richiamo per 5 relationem (Cass. 930/1993, 6412/1994 cit.), e provocare così il simultaneus processus, per assicurare il quale è disposta la norma dell'art. 335 c.p.c. Il ricorso va pertanto respinto. Sussistono giusti motivi per la totale compensazione delle spese del presente giudizio, in relazione alla peculiarità della fattispecie.
p.q.m.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 14 dicembre 2000. Il Presidente личнішо ре зніні Il Consigliere Estensore Aвло де Майей Phill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 23 FEB. 2001 oggi, IL L ✓ ABORATORE A M E CAS PR DI/CANCELLERIA I A S D , S A 3 O 0 T 1 L 3 , L 5 . A O T . S B R E I N P A ' D S L 3 I L A 7 N E T - G S D 8 - O O I 1 Op/335-omessa riunione-effetti S P A 1 N D M E I RC. 9879198 E E S , A G I O D A G R E E T O T S L I T N T G E I A E S R L R E I L D E D O 16