CASS
Sentenza 4 maggio 2021
Sentenza 4 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2021, n. 16844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16844 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OL EL, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 1538/2019 del giorno 01/02/2019, della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16844 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO Data Udienza: 09/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata in data 04/01/2018, il Tribunale di Cassino, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava UC EL colpevole del reato di cui agli artt. 81 c.p., 73, comma 1, d.P.R. 309/90, e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 60.000,00 di multa. 1.1. Con la sentenza n. 1538/2019 del giorno 01/02/2019, la Corte di Appello di Roma, adita dall'imputato, confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso tale sentenza d'appello propone ricorso per cassazione UC EL, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): I) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90. Deduce che ai fini del riconoscimento dell'attenuante in parola non è necessario, quando si è in presenza di traffici di modesta rilevanza, è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenza e la sua possibilità di collaborazione per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, la collaborazione da parte del ricorrente non si è limitata "al riconoscimento fotografico di un correo, già individuato e tratto in arresto dalla PG" ma è consistita nell'indicare, nel corso dell'interrogatorio, una persona insospettabile, titolare di alcune sale scommesse in Cassino, che -al momento delle dichiarazioni dell'imputato- era libera. II) violazione di legge in conseguenza della sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale. Deduce che, in virtù del nuovo minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (anni 6 di reclusione), la pena va rideterminata considerando che il primo giudice ha applicato, per il delitto più grave, la pena base di anni 8 di reclusione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato nei limiti e termini di cui appresso. 4. In ordine alla censura sub I), occorre riaffermare che, ai fini della ravvisabilità dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che si colloca in uno spazio più avanzato rispetto a quello della mera collaborazione informativa, l'operosità da valutarsi è quella che consente la realizzazione di uno dei risultati concreti previsti dalla citata norma e, specificamente, di interrompere la catena delittuosa in atto e colpire i mezzi di produzione delle attività criminali, in coerenza con i più recenti interventi legislativi, che tendono ad incidere sul sistema patrimoniale e finanziario, provento e strumento, del crimine. In ogni caso, necessita una collaborazione qualificata della proficuità, occorrendo un aiuto del soggetto concreto ed efficace non essendo sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice (v. Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015 Ud. -dep. 25/05/2015- Rv. 263822; Sez. 6, n. 20799 del 02/03/2010 Ud. -dep. 03/06/2010- Rv. 247376). Orbene nella specie, i giudici di merito nel corso della cospicua motivazione hanno ragionevolmente spiegato la non ricorrenza di tali requisiti. Si è trattato di una valutazione di merito che, per come formulata, attraverso un ragionato raffronto tra condotta collaborativa e risultati, appare priva di invalidità logiche o giuridiche, apprezzabili in sede di legittimità, con conseguente palese infondatezza della corrispondente doglianza (v. Sez. 3, n. 29621 del 13/02/2018 Ud. -dep. 02/07/2018- Rv. 273719; Sez. 6, n. 37100 del 19/07/2012; Sez. 4, 7229/1996, Rv. 206805). La Corte distrettuale, infatti, non ha omesso di evidenziare che la collaborazione da parte del ricorrente si è limitata al riconoscimento fotografico di un correo, già individuato e tratto in arresto, ritenendo implicitamente che le altre dichiarazioni rappresentassero una mera collaborazione informativa. 4.1. Di qui l'infondatezza della doglianza in scrutinio. 5. Diverso esito deve avere l'eccezione sub II). 5.1. In vero, nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019, depositata in data 8 marzo 2019 e pubblicata sulla G. U. n. 11 del 13/03/2019, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost., nella parte in cui esso prevede un minimo edittale di otto anni di reclusione, anziché di anni sei, limite quest'ultimo I 3 Così deciso il 09/03/2021 già rinvenibile nell'ordinamento e ritenuto più adeguato ai fatti "di confine" nel sistema punitivo dei reati connessi al traffico degli stupefacenti. 5.2. Ne consegue la sopravvenuta illegalità della pena determinata sulla base di parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali con la citata sentenza. La radicale modifica del quadro normativo di riferimento impone, infatti, la valutazione delle situazioni giudicate ed oggetto di ricorso alla luce dei principi sulla successione di leggi nel tempo dettati dall'art. 2, comma 4, c.p., nonché dall'art. 7, par. 1, CEDU, secondo cui l'imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza, fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato (cfr. Sez. Un. n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206, per il caso dei parametri edittali previsti per le cc.dd. droghe leggere, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza n. 32 del 2014). 6. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, con declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p., rigettando il ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiara irrevocabile la declaratoria di affermazione della penale responsabilità.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16844 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO Data Udienza: 09/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata in data 04/01/2018, il Tribunale di Cassino, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava UC EL colpevole del reato di cui agli artt. 81 c.p., 73, comma 1, d.P.R. 309/90, e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 60.000,00 di multa. 1.1. Con la sentenza n. 1538/2019 del giorno 01/02/2019, la Corte di Appello di Roma, adita dall'imputato, confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso tale sentenza d'appello propone ricorso per cassazione UC EL, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): I) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90. Deduce che ai fini del riconoscimento dell'attenuante in parola non è necessario, quando si è in presenza di traffici di modesta rilevanza, è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenza e la sua possibilità di collaborazione per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, la collaborazione da parte del ricorrente non si è limitata "al riconoscimento fotografico di un correo, già individuato e tratto in arresto dalla PG" ma è consistita nell'indicare, nel corso dell'interrogatorio, una persona insospettabile, titolare di alcune sale scommesse in Cassino, che -al momento delle dichiarazioni dell'imputato- era libera. II) violazione di legge in conseguenza della sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale. Deduce che, in virtù del nuovo minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (anni 6 di reclusione), la pena va rideterminata considerando che il primo giudice ha applicato, per il delitto più grave, la pena base di anni 8 di reclusione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato nei limiti e termini di cui appresso. 4. In ordine alla censura sub I), occorre riaffermare che, ai fini della ravvisabilità dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che si colloca in uno spazio più avanzato rispetto a quello della mera collaborazione informativa, l'operosità da valutarsi è quella che consente la realizzazione di uno dei risultati concreti previsti dalla citata norma e, specificamente, di interrompere la catena delittuosa in atto e colpire i mezzi di produzione delle attività criminali, in coerenza con i più recenti interventi legislativi, che tendono ad incidere sul sistema patrimoniale e finanziario, provento e strumento, del crimine. In ogni caso, necessita una collaborazione qualificata della proficuità, occorrendo un aiuto del soggetto concreto ed efficace non essendo sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice (v. Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015 Ud. -dep. 25/05/2015- Rv. 263822; Sez. 6, n. 20799 del 02/03/2010 Ud. -dep. 03/06/2010- Rv. 247376). Orbene nella specie, i giudici di merito nel corso della cospicua motivazione hanno ragionevolmente spiegato la non ricorrenza di tali requisiti. Si è trattato di una valutazione di merito che, per come formulata, attraverso un ragionato raffronto tra condotta collaborativa e risultati, appare priva di invalidità logiche o giuridiche, apprezzabili in sede di legittimità, con conseguente palese infondatezza della corrispondente doglianza (v. Sez. 3, n. 29621 del 13/02/2018 Ud. -dep. 02/07/2018- Rv. 273719; Sez. 6, n. 37100 del 19/07/2012; Sez. 4, 7229/1996, Rv. 206805). La Corte distrettuale, infatti, non ha omesso di evidenziare che la collaborazione da parte del ricorrente si è limitata al riconoscimento fotografico di un correo, già individuato e tratto in arresto, ritenendo implicitamente che le altre dichiarazioni rappresentassero una mera collaborazione informativa. 4.1. Di qui l'infondatezza della doglianza in scrutinio. 5. Diverso esito deve avere l'eccezione sub II). 5.1. In vero, nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019, depositata in data 8 marzo 2019 e pubblicata sulla G. U. n. 11 del 13/03/2019, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost., nella parte in cui esso prevede un minimo edittale di otto anni di reclusione, anziché di anni sei, limite quest'ultimo I 3 Così deciso il 09/03/2021 già rinvenibile nell'ordinamento e ritenuto più adeguato ai fatti "di confine" nel sistema punitivo dei reati connessi al traffico degli stupefacenti. 5.2. Ne consegue la sopravvenuta illegalità della pena determinata sulla base di parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali con la citata sentenza. La radicale modifica del quadro normativo di riferimento impone, infatti, la valutazione delle situazioni giudicate ed oggetto di ricorso alla luce dei principi sulla successione di leggi nel tempo dettati dall'art. 2, comma 4, c.p., nonché dall'art. 7, par. 1, CEDU, secondo cui l'imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza, fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato (cfr. Sez. Un. n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206, per il caso dei parametri edittali previsti per le cc.dd. droghe leggere, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza n. 32 del 2014). 6. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, con declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p., rigettando il ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiara irrevocabile la declaratoria di affermazione della penale responsabilità.