Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4162 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Aula "B" 041 62/01 REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 11722/98 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 7. 12. 2000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: previdenza sgravi Crau. 8850 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Rosario De Musis Presidente 1. Dottor 2. Dottor Paolino Dell'Annohel Consigliere 3. Dottor Mario Putaturo Donati Consigliere 4. Dottor Luciano Vigolo Consigliere 5. Dottor Guglielmo Simoneschi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla società di fatto casale & Palaia, fu l' . EN IN elettivamente domiciliata in Roma in via Baldo degli Ubaldi 66, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del cvvocat. Michele Rapinth;
il ricorso;
contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in 1 5258 Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso, dagli avvocati Fabio Fonzo, Clementina Pulli e Antonietta Coretti;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 15 maggio 1997, depositata il giorno 29 successi- vo, numero 240, r.g. 22/96; Udita la relazione svolta nell'udienza del 7 dicembre 2000 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Fabrizio Correra per delega dell'avvocato Fabio Fonzo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso e per la inammissibilità del terzo;
Svolgimento del processo: Con ricorso del 25 ottobre 1983, la società di fatto Casale e Palaia propose opposizione, avanti il pretore di Lamezia Terme, avverso il decreto emesso il 14 settembre 1983, con il quale le si era ingiunto il pagamento all'Istituto Nazio- nale della Previdenza Sociale della somma di lire 473.346.310 oltre interessi a titolo di recupero, tra l'al- tro, di sgravi contributivi, e relative sanzioni, indebita- mente operati dall'anno 1976 all'anno 1980 con riferimento a personale dipendente per essere subentrata alla ditta indi- viduale di NO ID della quale rappresentava la conti- nuazione e rispetto alla quale non aveva incrementato i li- 2 velli occupazionali della stessa. L'opponente assumeva di avere diritto agli sgravi stessi in quanto di nuova costitu- zione e non derivata da quella del NO e in ogni caso di avere incrementato il livello occupazionale della stessa non avendo questa alcun dipendente all'atto della cessazione della attività. Il pretore rigettò l'opposizione con pronun- cia del 19 aprile 1995. L'appello interposto dalla società e stato respinto dal tribunale di Lamezia Terme con la senten- za indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha ri- levato che era rimasto provato che la società di fatto aveva proseguito, senza soluzione di continuità, nella attività esercitata dal NO, rilevandone attrezzature, locali e dipendenti. Nè poteva interessare che tale successione fosse stata solo parziale essendosi limitata l'impresa subentrata alla prima alla produzione di calcestruzzo e proseguendo gli eredi del NO nello svolgimento di costruzioni edilizie. Si è inoltre osservato che non era stata fornita prova alcu- na in ordine alla asserita circostanza che la ditta NO avesse diritto agli sgravi previdenziali in relazione ai la- voratori passati alle dipendenze della società di fatto. Della decisione la società chiede la cassazione con ricorso sostenuto da tre motivi. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale resiste con controricorso. Motivi della decisione: -Con la prima ragione di censura denunciando vizio di moti- vazione ed errata applicazione dell'articolo 18, comma 4 del 3 decreto del Presidente della Repubblica (rectius, decreto- legge) 30 agosto 1968 numero 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968 numero 1089 la ricorrente deduce che il tri-- bunale è pervenuto a concludere nel senso della continuazio- ne della società di fatto Casale e Palaia rispetto alla dit- ta individuale di NO ID sulla base di elementi privi di decisiva rilevanza e delle mere affermazioni degli ispet- tori dell'ente previdenziale con riferimento a circostanze non documentate e contestate. Con il secondo motivo si lamenta la insufficiente e contrad- dittoria motivazione circa la ritenuta assenza di prova in ordine alla non derivazione della società di fatto dalla preesistente ditta individuale e alla spettanza a quest'ul- tima dei diritti agli sgravi con riferimento ai lavoratori passati alle dipendenze di essa ricorrente, trascurandosi di considerare, da parte del tribunale, che nel senso sostenuto dalla ricorrente poteva condurre esclusivamente la documen- tazione relativa alla seconda in possesso dell'Istituto da questo non prodotta e la cui richiesta di esibizione si è disattesa. Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che il tribunale ha disatteso il disposto dell'articolo 8 del decreto-legge 15 settembre 1990 numero 529 (rectius 259), convertito nella legge 1 giugno 1991 numero 169, soppressivo dell'articolo 18 della legge numero 1089 del 1968 relativamente alle somme aggiuntive per sgravi indebiti. I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto comune a entrambi è l'oggetto della doglianza. Di essi va rilevata la infondatezza. E invero, nelle ipotesi di trasferimento di azienda la veri- fica di un effettivo incremento occupazionale idoneo ad at- tribuire il diritto agli sgravi contributivi deve essere ef- fettuato con riferimento a una nozione di azienda in senso oggettivo, comprendente cose corporali, beni immateriali, rapporti obbligatori, rapporti di lavoro. La valutazione della "novità" della nuova impresa nei confronti della pre- cedente non solo è necessariamente complessiva essendo il prodotto di una approfondita indagine della struttura azien- dale e non richiedendo che tutti i predetti elementi trasmi- grino nella nuova struttura in modo meccanico e automatico - ma non esige neppure un formale e unitario atto di trasferi- mento, potendo emergere da un complesso di articolati ele- menti pur diversi per natura e rilievo, cioè da una plura- lità di contestuali strumenti, qualificati unitariamente so- lo per la loro funzione. Tanto premesso, come già ritenuto da questa Corte (Cass., 12 novembre 1999), ai fini dell'ottenimento dell'applicazione degli sgravi contributivi di cui all'articolo 14 della legge numero 183 del 1976 e successive modificazioni e integrazio- che, come è noto, è basata su una indagine della strut- ni tura aziendale che fa riferimento a una nozione di azienda in senso oggettivo nell'ipotesi di un suo trasferimento, - qualora sia stata accertata la presenza di significativi e- lementi di permanenza della preesistente struttura azienda- 5 le, quali quelli relativi ai lavoratori (pur se aumentati di numero) e all'oggetto sociale (pur se ampliato), è onere della azienda dare dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura. Orbene, nella specie, il tribunale ha osservato che in punto di fatto era rimasto accertato che la società ricorrente era subentrata alla ditta NO nello svolgimento, senza solu- zione di continuità, della attività produttiva cessata dalla prima, avvalendosi delle attrezzature, dei locali e dei mac- chinari di quella e utilizzando parte dei lavoratori già di- pendenti dalla stessa, ricorrendo alla assunzione mediante una loro richiesta nominativa. A fronte di una tale puntuale ricostruzione della vicenda, il ricorso si limita a una pro- testa, svolta in maniera totalmente assertoria, della non rispondenza alla realtà oggettiva delle circostanze che il giudice di merito ha ritenuto acquisite agli atti sulla base degli elementi probatori forniti dall'ente previdenziale, genericamente rinviando ad altri di segno contrario desumi- bili da non precisati atti difensivi. Correttamente poi il tribunale ha escluso che potesse accedersi - per quanto re- lativo alla identificazione del personale transitato alle dipendenze della ricorrente e con riferimento ai quali, se- condo l'assunto della ricorrente, la ditta NO aveva avu- to diritto di operare gli sgravi contributivi alla richie- sta istruttoria di assunzione di informazioni presso pubbli- ci uffici rilevando che, così facendo, si sarebbe sanata la assoluta inerzia probatoria della parte che ben avrebbe pot- 6 uto esibire, allo stesso fine, il libro matricola dei dipen- denti. A questo specifico proposito va ribadito il principio per il quale l'esercizio del potere di cui all'articolo 213 del co- dice di procedura civile di richiedere d'ufficio, alla pub- blica amministrazione le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al pro- cesso, rientra, al pari del ricorso ai poteri istruttori previsti dall'articolo 421, nella discrezionalità del giudi- ce e non può comunque risolversi nell'esenzione della parte dall'onere probatorio a suo carico, trattandosi di una fa- coltà (e non di un obbligo) del giudice avente come oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell'onere probatorio in- combente sulla parte, con la conseguenza per cui tali poteri possono essere attivati soltanto quando sia necessario ac- quisire informazioni relative ad atti o documenti della am- ministrazione che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione alla attività da essa svolta (Cass., 12 aprile 1999, n. 3573). Quanto poi al terzo motivo, è anzitutto da rilevare che la censura è inammissibile per essere stata proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione. In ogni caso, oc- corre ancora osservare che il decreto-legge invocato, quello cioè del 15 settembre 1990 numero 259, decadde prima della sua reiterazione a opera di quello numero 337 del 22 novem- bre 1990 (successivamente intervenuto per regolamentare la/ 7 materia) e la legge 1° giugno 1991 numero 169 di conversio- ne dell'ultimo della serie (quello numero 108 del 29 marzo 1991), nel quale non era più contenuta la disposizione di cui all'articolo 8 del primo "in materia di sanzioni in caso di ritardato od omesso versamento di contributi o premi pre- videnziali ed assistenziali", priva in ogni caso di caratte- re retroattivo rispetto alla disciplina preesistente, non ne fece salvi gli effetti. In conclusione, del ricorso si impone il rigetto, con la condanna della sua proponente alle spese del giudizio nella misura di cui al dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rim- borsare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le spese del giudizio che liquida in lire 16000 oltre lire cinque milioni per onorari difensivi. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2000. Il consigliere estensore Il presidente Ropuis be Umis Martin M Phillie I D , SA O IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA S 0 L 1 L A 3 , T . O Depositata in Cancelleria 3 T B A 5 R I S 'A D E . SP L A N L T I oggi, 22 MAR 2001 E S 3 N D O 7 G I - P S O 8 IM - N 1 A A IL COLLABORATORE E 1 D A S E I D DI CANCELLERIA , E M A E E O G T R R O G N T P T E E IS SU T S L I G E IR E A R D L L O E D 8