Sentenza 17 ottobre 2005
Massime • 1
Ai fini della individuazione dei reati puniti con pena alternativa, avverso i quali, in caso di proscioglimento, può proporre appello il P.M., ai sensi dell'art. 36, comma primo, parte seconda, D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., per i soli interessi civili, anche la parte civile, occorre far riferimento non alla pena originariamente prevista dalla norma incriminatrice, ma a quella irrogabile dal giudice di pace. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il tribunale aveva dichiarato inammissibili gli atti di appello che la parte civile, per i soli interessi civili, e il P.M. avevano proposto avverso la sentenza con la quale il giudice di pace aveva prosciolto l'imputato dal reato di lesioni personali volontarie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2005, n. 43338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43338 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 17/10/2005
Dott. PIZZUTI PP - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 2038
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 001671/2005
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Su appello poi qualificato come ricorso per Cassazione con sent. Trib. di Trapani del 24 settembre 2004, proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. DI TRAPANI;
nei confronti di:
1) IM PP N. IL 10/05/1945;
avverso SENTENZA del 19/02/2004 GIUDICE DI PACE di ALCAMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentito il Sost. Proc. Gen., Dr. GALATI G., il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
Sentito, per l'imputato, l'avv. De Angelis, il quale ha chiesto il rigetto del gravame.
RILEVATO IN FATTO
che con sentenza del giudice di pace di Alcamo in data 19 febbraio 2004 venne dichiarato non doversi procedere a carico di IM PP in ordine al reato di lesioni volontarie in danno di ME PP per difetto di querela;
che avverso detta sentenza proposero appello tanto la procura della Repubblica in Trapani quanto la costituita parte civile;
che il tribunale di Trapani, sez. distaccata di Alcamo, investito dei gravami, con sentenza del 24 settembre 2004, li dichiarò entrambi inammissibili, convertendo, peraltro, quello proposto dal pubblico ministero in ricorso per cassazione e disponendo quindi la trasmissione degli atti a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la ritenuta inappellabilità della sentenza del giudice di pace è stata fondata dal tribunale sull'osservazione che il D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, art. 36, comma 1, limita la possibilità di appello del pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento alla sola ipotesi che queste siano state pronunciate per reati puniti con pena alternativa, laddove il reato di lesioni volontarie è punito soltanto con pena detentiva;
che tale argomentazione non appare condivisibile, alla luce del principio già affermato da questa Corte, ed al quale il collegio ritiene debbasi prestare adesione, secondo cui: "Ai fini della individuazione dei reati puniti con pena alternativa, avverso i quali, in caso di proscioglimento, può proporre appello il P.M., ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, art. 36, comma 1, seconda parte, e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. Pen., per i soli interessi civili, anche la parte civile, occorre far riferimento non alla pena originariamente prevista dalla norma incriminatrice ma a quella irrogabile dal giudice di pace" (Cass. 5^, 24 gennaio - 3 marzo 2005 n. 8321, P.C. in proc. Laudone, RV 230688, relativa anch'essa, al pari di quanto si verifica nel caso di specie, ad un addebito di lesioni personali volontarie);
che pertanto, dovendosi ritenere ammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., anche quello proposto dalla parte civile, va annullata senza rinvio la sentenza del tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, e va disposta la restituzione degli atti al medesimo tribunale per la decisione sugli appelli di cui è stato investito;
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza in data 24 settembre 2004 del tribunale di Trapani, sez. distaccata di Alcamo, e dispone la restituzione degli atti allo stesso tribunale per la decisione sui proposti appelli del pubblico ministero e della parte civile. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2005