Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9163 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 01 910 3 SEZIONE Lavoro;
licenziaments Si agi ati: Composta dagli, Ill Dott. Antonio Presidente SAGGIO R.G.N. 7413/99 - Cron. 4082 Consigliere Dott. Vincenzo MILEO Dott. Paolino - Consigliere DELL'ANNO Rep. Dott. Federico Rel. Consigliere ROSELLI Ud.14/03/01 Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS I ha pronunciato la seguente S E NTE N ZA sul ricorso proposto da: RIUNITI SPAR- SOCIETA' PISTOIESE AUTOTRASPORT HOR S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la ! CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentata e difesa dall'avvocato SCARTABELLI CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LE AN, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA FRANCESCO MOROSINI 12, presso lo studio 2001 dell'avvocato ANDREOZZI PIERVANNI, rappresentato e 1167 difeso dall'Avvocato GHILARDI MARCO, giusta delega in -1- atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 214/98 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 13/05/98 R.G.N. 1768/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato MAROTTI per delega GHILARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore FEDELI, che ha concluso peril Generale Dott. Massimo rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 10 ottobre 1996 al Pretore di Pistoia, FE MP esponeva di avere lavorato alle dipendenze della società cooperativa a responsabilità limitata Spar fino al licenziamento, intimato il 27 aprile 1994 con effetto per il 14 luglio successivo. Il ricorrente invocava un accordo stipulato il 23 ottobre 1992 tra la datrice di lavoro e le organizzazioni sindacali, integrativo di un contratto collettivo e contenente una clausola di stabilità, in base alla quale egli non avrebbe potuto essere licenziato fino al raggiungimento della contribuzione massima a fini pensionistici. La violazione di tale clausola comportava l'illegittimità del licenziamento e giustificava la domanda di risarcimento del danno. Costituitasi la convenuta, il Pretore rigettava la domanda con decisione del 7 maggio 1996, che però veniva riformata con sentenza 13 maggio 1998 unale Questo dal Tribune. rilevava che il suddetto accordo sindacale conteneva, per quanto attualmente interessava, tre statuizioni: a) obbligo della Spar di non ridurre l'organico aziendale;
b) obbligo di mantenere in servizio il MP fino "al 3 raggiungimento della contribuzione massima ai fini pensionistici prevista dalla legislazione in atto;
c) durata dell'accordo fino al 30 giugno 1994”. Correggendo l'interpretazione del Pretore, il Tribunale riteneva che la statuizione c integrasse la statuizione a, ma non la b, la quale prevedeva un termine di scadenza del rapporto di lavoro per il solo MP, diverso da quello previsto per tutti gli altri lavoratori. Illegittimo era perciò il recesso della datrice di lavoro, attuato prima della scadenza prevista. Quanto alla condanna al risarcimento del danno, voltail collegio d'appello osservava che, una intimato il licenziamento con effetto dal 14 luglio 1994, la società con lettera dell'8 luglio 1995 aveva offerto la riassunzione, non accettata dal lavoratore. Tale offerta riduceva il danno subito da quest'ultimo, che il Tribunale liquidava in via equitativa nella misura di sei mensilità di retribuzione. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la Spar. Resiste con controricorso il MP. MOTIVI DELLA DECISIONE lamenta la Col primo motivo la ricorrente violazione dell'art. 1362 cod. civ., per avere il 4 Tribunale interpretato l'accordo sindacale in questione limitandosi al senso letterale delle parole e senza avere riguardo alla comune intenzione delle parti, ma per questa parte la censura è inammissibile per genericità (art. 366, n. 4, cod. proc. civ.) ossia perché la ricorrente non indica quale comportamento delle parti il Tribunale avrebbe dovuto valutare. Sempre col primo motivo essa deduce la violazione dell'art. 1363 cod. civ., data dall'omesssa interpretazione delle clausole negoziali "le une per mezzo delle altre" ed evoca altresì l'art. 1367 cod. civ., che canonizza il principio di conservazione del contratto. La censura è priva di fondamento perché la sentenza qui impugnata, lungi dal considerare in modo isolato le singole statuizioni contrattuali, una di essele ha contrapposte, notando come prevedesse generalmente la stabilità del rapporto di lavoro per tutti i dipendenti dell'impresa e l'altra riguardasse specificamente l'attuale controricorrente, prevedendo la conservazione del rapporto fino al raggiungimento della massima contribuzione previdenziale utile per la pensione d'anzianità, e pervenendo così alla persuasiva 5 conclusione che il termine finale del 30 giugno 1994, previsto sia per l'efficacia dell'accordo sia per la durata dei rapporti di lavoro, potesse riferirsi solo alla prima statuizione. Con ciò il Tribunale ha considerato le clausole nel loro complesso, in Osservanza dell'art. 1363 cit., ed ha conservato l'efficacia di ciascuna di esse, conforme all'art. 1367 cit., risultando così evidente l'inconsistenza delle doglianze della ricorrente. Questa tende in realtà non a denunciare vizi di legittimità dell'interpretazione resa dal Tribunale ma a sostituirvi inammissibilmente un'interpre- obliterazione tazione propria, con sostanziale della clausola di stabilità del rapporto, concernente specificamente l'attuale controricor- rente. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 8 1. 15 luglio 1966 n. 604, 1285 e 1286 cod. civ., sostenendo che il Tribunale non considerò l'offerta, comunicata dal datore al prestatore di lavoro licenziato, di riammissione in servizio, pervenendo così illegittimamente a condannare il primo al risarcimento del danno. Neppure questo motivo è fondato. 6 Il collegio d'appello ha accertato in fatto, dichiarato l'illegittimità del dopo aver licenziamento, che questo ebbe effetto dal luglio del 1994 e che l'offerta di venneriassunzione comunicata nel luglio 1995, né su questo accertamento la ricorrente muove alcuna contestazione. Il danno da risarcire era dato perciò dall'essere stato privato il lavoratore del posto di lavoro per circa un anno, mentre il Tribunale, proprio in considerazione del comportamento conciliativo della datrice di lavoro e della mancata adesione del lavoratore licenziato, ne ha limitato in via equitativa l'ammontare a sei mensilità di retribuzione. Non sussiste perciò la violazione del'art. 8 n. 604 del 1966, mentre estranea al tema controverso è la normativa codicistica sulle obbligazioni alternative. La ricorrente non prospetta neppure alcuna questione di a liunde perceptum. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in lire 247000, oltre a lire tremilioni per onorario. 7 Così deciso in Roma il 14 marzo 2001. il Presidente:Анти Il Cons, estensore: Federico Rovelli ANCELLIEREIL CANCE Depositata in Cancelleria Oggy 6 LUG. 2001 CANCELLIERE A 8 I 1 E C C O N A I D A L E D A , O E G O T R E T T N L T S E I I S R G I A E E L D R L O E D 8