Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2011, n. 32128
CASS
Sentenza 6 maggio 2011

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La responsabilità colposa del datore di lavoro per l'infortunio accorso al lavoratore non è esclusa dalla circostanza che in occasione di visite ispettive non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza di una macchina o alla regolarità di impianti, in quanto la normativa antinfortunistica pone direttamente a carico dell'imprenditore l'obbligo di attuare le misure previste e di accertarsi della loro esistenza, ed il destinatario di tale obbligo non può eluderlo trincerandosi dietro (sempre possibili) carenze o superficialità di osservazione verificatesi nel corso di ispezioni, oppure dietro pareri sommariamente espressi.

In tema di reati colposi per violazione di norme sulla circolazione stradale, il conducente di veicolo con rimorchio ha l'obbligo di accertarsi personalmente che l'aggancio del rimorchio alla motrice sia effettuato in modo idoneo ed efficiente, dovendo comportarsi, come ogni utente della strada, in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, sicché è responsabile per colpa nel caso di sganciamento del rimorchio dalla motrice, con conseguente causazione di sinistro stradale, dipendente da omesso fissaggio del perno di aggancio con un dispositivo di sicurezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2011, n. 32128
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32128
    Data del deposito : 6 maggio 2011

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