Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 luglio 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 3 luglio 1999 |
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5349 del 18https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 18/02/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 18/02/2022), n.5349 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDO Luigi G. – Presidente – Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere – Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere – Dott. VARRONE Luca – Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (iscritto al N. R.G. 18106/2017) proposto da: T.M., (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore della T. S.R.L. (P.I.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Pietro Sirena, e Massimo …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 8083Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro , dr.ssa Maria Gallo , all'udienza del 6.11.2025 , mediante lettura del dispositivo , ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. RG 8677/2024 Lavoro TRA Parte_1 , rappresentato e difeso giusta procura versata in atti dall' avv. Alberto Saggiomo, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Giacomo Matteotti n. 7; Ricorrente E Controparte_1 in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante p.t., Avv. Anna Iervolino, rappresentata e difesa giusto mandato in calce …Leggi di più...
- art. 2087 c.c.·
- compensi avvocato·
- attribuzione procuratore antistatario·
- interessi legali·
- ricorso·
- spese del giudizio·
- art. 2103 c.c.·
- indici Istat·
- condanna al pagamento·
- rivalutazione monetaria
Versioni del testo
- Art. 1. Ratifica ed esecuzione 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto finale della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995.
2. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui al comma 1, di seguito denominata "Convenzione", a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Cooperazione amministrativa 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali fornisce, a condizione di reciprocita', agli Stati contraenti della Convenzione la cooperazione amministrativa necessaria a facilitare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali nelle seguenti forme:
a) su richiesta di uno Stato contraente, fa eseguire ricerche sul territorio nazionale per localizzare il bene culturale e identificarne il possessore;
b) comunica allo Stato contraente il rinvenimento nel territorio italiano di beni culturali che si presumono rubati o illecitamente esportati;
c) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia dei beni culturali presso musei pubblici, nonche' ogni altra misura per la conservazione del bene. - Art. 3. Proposizione dell'azione in Italia 1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 16 della Convenzione:
a) la domanda di restituzione o di ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui si trova il bene. Nel caso in cui tale luogo sia sconosciuto o il bene non si trovi nello Stato, la domanda si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, se questi sono sconosciuti, dinanzi a quello del luogo in cui il convenuto ha dimora. Se il convenuto e' una persona giuridica o un'associazione non riconosciuta, si applicano le disposizioni dell' articolo 19 del codice di procedura civile ;
b) le domande di restituzione o ritorno dei beni sono proposte per le vie diplomatiche e consolari.