Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 luglio 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 3 luglio 1999 |
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5349 del 18https://www.laleggepertutti.it/
- 2. Circolare del 05/07/1999 n. 148 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. IIMin. Finanze · 5 luglio 1999
Alle Direzioni Regionali delle Entrate Agli Uffici delle Entrate Agli Uffici distrettuali delle Imposte Dirette Agli Uffici dell\'Imposta sul Valore Aggiunto Ai Centri di Servizio Al Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate e, p. c. Al Segretariato Generale Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario Al Comando Generale della guardia di Finanza Al Servizio per il Controllo Interno Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate Al Servizio Ispettivo Centrale del Dipartimento delle Entrate Alla Scuola Centrale Tributaria Alla Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza ------------------------------------------------------ In relazione ai …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/2022, n. 5349Provvedimento: Azione di rivendicazione di beni storico- culturali SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18106/2017) proposto da: OS IA (C.F.: TBB MSH 57M05 Z2243), in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore ELla IA S.R.L. (P.I.: 03722970963), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Pietro Sirena e Massimo Penco ed elettivamente domiciliato presso lo studio ELl'Avv. Cesare Massimo Bianca, in Roma, via Po, n. 43; - ricorrente - contro CONSOLATO GENERALE DEL PERU' a Milano (C.F.: 80143210153), in persona EL Console generale pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. Pietro …Leggi di più...
- inconfigurabilità del principio “possesso vale titolo” di cui all’art. 1153 c.c·
- compravendita di beni mobili di interesse storico culturale perfezionatasi all’estero·
- conseguenze·
- controversia giudiziaria sulla proprietà proposta in italia·
- applicazione delle convenzioni internazionali unesco·
- nullità del titolo di acquisto·
- applicazione della legge del luogo in cui si è perfezionata la fattispecie acquisitiva·
- effetti·
- titolo idoneo al trasferimento della proprieta'·
- ordine pubblico e buon costume·
- straniero (giurisdizione sullo)·
- obbligazioni sorte o da eseguirsi in italia·
- acquisto della proprieta' di mobili·
- possesso·
- giurisdizione civile
- 2. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/08/2021, n. 9410Provvedimento: Pubblicato il 30/08/2021 N. 09410/2021 REG.PROV.COLL. N. 03825/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione SeCOda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3825 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Bardelli, Maria Alessandra Bazzani, Tommaso Bufano, Francesca Maria Colombo, Andrea Manzi e Carlo Massimo Pecora, CO domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n. 5; COtro …Leggi di più...
- dichiarazione di interesse storico-artistico·
- principio di territorialità·
- autotutela amministrativa·
- annullamento attestato di libera circolazione·
- ordine di rientro dell'opera·
- interesse culturale particolarmente rilevante·
- art. 10 D.Lgs. 42/2004·
- competenza del MIBACT·
- violazione art. 21-nonies Legge 241/1990·
- violazione art. 3 legge 241/1990·
- sospensione efficacia provvedimento amministrativo·
- travisamento dei fatti·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- criteri di valutazione per l'esportazione di beni culturali
- 3. Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/02/2021, n. 282Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott.ssa Antonella Palumbi Presidente Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Dott. Giovanni Mazzei Giudice Ausiliario - Relatore ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nelle cause riunite in grado d'appello iscritte al n. 1526 del ruolo generale dell'anno 2014 ed al n. 1529 del ruolo generale dell'anno 2014, trattenute in decisione all'udienza Collegiale del 12.11.2019, PROMOSSE La n. 1526/2014 R.G. da , con l'Avv. MICHELE SESTA ed elettivamente domiciliato in VIA DE' POETI, Parte_1 1/7 - …Leggi di più...
- art. 13 DPR n. 115/2002·
- vendita con riserva di proprietà·
- art. 1153 c.c.·
- buona fede·
- manleva·
- risarcimento danni·
- restituzione del bene·
- caparra confirmatoria·
- risoluzione per inadempimento·
- appello incidentale
Versioni del testo
- Art. 1. Ratifica ed esecuzione 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto finale della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995.
2. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui al comma 1, di seguito denominata "Convenzione", a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Cooperazione amministrativa 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali fornisce, a condizione di reciprocita', agli Stati contraenti della Convenzione la cooperazione amministrativa necessaria a facilitare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali nelle seguenti forme:
a) su richiesta di uno Stato contraente, fa eseguire ricerche sul territorio nazionale per localizzare il bene culturale e identificarne il possessore;
b) comunica allo Stato contraente il rinvenimento nel territorio italiano di beni culturali che si presumono rubati o illecitamente esportati;
c) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia dei beni culturali presso musei pubblici, nonche' ogni altra misura per la conservazione del bene. - Art. 3. Proposizione dell'azione in Italia 1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 16 della Convenzione:
a) la domanda di restituzione o di ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui si trova il bene. Nel caso in cui tale luogo sia sconosciuto o il bene non si trovi nello Stato, la domanda si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, se questi sono sconosciuti, dinanzi a quello del luogo in cui il convenuto ha dimora. Se il convenuto e' una persona giuridica o un'associazione non riconosciuta, si applicano le disposizioni dell' articolo 19 del codice di procedura civile ;
b) le domande di restituzione o ritorno dei beni sono proposte per le vie diplomatiche e consolari.