Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2026, n. 11334
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Sentenza 26 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159/2011 - Sussistenza della strumentalità del finanziamento rispetto alle attività illecite

    Il Tribunale ha ritenuto provata la strumentalità del mutuo, evidenziando la corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale del proposto, e ha considerato che l'incremento delle disponibilità del proposto abbia agevolato le sue attività illecite. La Corte ha ritenuto che fosse onere della ricorrente dimostrare l'insussistenza del nesso di strumentalità, ma questa si è limitata a invocare la sentenza penale e il precedente decreto annullato.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159/2011 - Sussistenza della buona fede del creditore originario e della cessionaria

    Il Tribunale ha escluso la buona fede in capo alla banca erogatrice ritenendo che TI RI US fosse la moglie di GI EL (circostanza non provata all'epoca del finanziamento) e che la banca avrebbe dovuto fornire documentazione idonea a dimostrare la completezza dell'istruttoria. La Corte ha ritenuto fondato questo motivo, statuendo che l'esclusione della buona fede non può basarsi sulla mera incompletezza dell'istruttoria, ma richiede la prova che tale incompletezza abbia impedito la verifica del nesso di strumentalità del credito con l'attività illecita del proposto. Inoltre, ha evidenziato che il Tribunale non ha motivato adeguatamente su come la banca avrebbe potuto accorgersi della strumentalità del mutuo e ha erroneamente considerato la buona fede della cessionaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2026, n. 11334
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11334
    Data del deposito : 26 marzo 2026

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