Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2003, n. 2920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2920 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBL029 20/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente - R.G.N. 15037/00 Consigliere Cron.6653 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 29/11/02 Dott. Gabriella COLETTI Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 3 I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PALMA LILIANA;
- intimata 2002 avverso la sentenza n. 439/00 del Tribunale di R.G. 05/00/2 4938 VITERBO, depositata il 08/05/00 2398/95; −1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con estinzione. -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 8 maggio 2000 il Tribunale di Viterbo, in parziale riforma della decisione del Pretore della stessa sede, che aveva accertato il diritto di AL LI alla integrazione al trattamento minimo della seconda pensione fino al 30 settembre 1983 e alla conservazione "cristallizzata" del relativo importo anche dopo questa data, ha dichiarato estinto il giudizio, in applicazione degli artt.1, commi 181- 183, della legge n.662/96 e dell'art.36, quinto comma, della legge n.448/98, relativamente alla disposta cristallizzazione, mentre ha respinto l'appello dell'INPS con riguardo alla statuizione affermativa del diritto alla integrazione al minimo e alla spettanza di rivalutazione e interessi in cumulo sulle somme a detto titolo dovute. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'INPS con un motivo. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'INPS, denunciando, ai sensi dell'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art.22 legge n.903/65, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n.495/93, degli artt. 1, commi 181 e segg., legge n.662/96, e 36 legge n.448/98 (comma 5° in particolare), assume che il Tribunale ha erroneamente riferito la controversia ad una richiesta di integrazione al trattamento minimo ed alla conseguente cristallizzazione, mentre questione dibattuta tra le parti sarebbe solamente la debenza o meno della integrazione sulla pensione di reversibilità nella misura del 60% del trattamento minimo già percepito o spettante sulla pensione diretta al defunto coniuge della pensionata;
una questione, pertanto, rispetto alla quale si imponeva la totale estinzione del giudizio, ai sensi della normativa citata in premessa. Il ricorso è fondato. 3 I limiti di applicabilità che la giurisprudenza della Corte ha individuato come propri della speciale disciplina dell'estinzione di cui all'art.1 della legge n.662/96 e 36, comma quinto, della legge n.448/98 riguardano i soli giudizi nei quali vengano in -discussione per legge o per domanda di parte (sicché il relativo accertamento ricada nell'ambito non solo dei poteri cognitori, ma anche di quelli decisori) - diritti diversi da quelli nascenti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, ancorché fra gli uni e gli altri sussista un rapporto di pregiudizialità - dipendenza, che condizioni l'applicabilità degli effetti di tali sentenze. - Quando, pertanto, sia in questione esclusivamente il diritto alla fruizione degli effetti delle anzidette pronunce del giudice delle leggi, senza che l'oggetto del giudizio a tal fine introdotto risulti esteso all'accertamento di diritti presupposti, si configura una questione inerente in modo immediato e diretto a quelle rientranti nell'area di applicabilità dello speciale regime estintivo di cui al menzionato ius superveniens;
e ciò pure nel caso in cui tale diritto sia negato attraverso un'eccezione di decadenza ex art. 47 del d.p.r. n.639/70 e successive modifiche, in quanto anche la questione decadenza, ove proposta in questo limitato ambito oggettivo, non implica accertamenti su diversi e pregiudiziali diritti, onde non può considerarsi estranea al novero di quelle rispetto alle quali opera la previsione di estinzione, secondo il sistema elaborato in materia dalle sopra citate leggi speciali (vedi, con specifico riferimento agli effetti della sentenza n.495/93, Cass. 24 luglio 2002 n. 10851). Ciò posto, è agevole osservare che, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'attuale intimata, affermando di essere titolare di pensione di reversibilità liquidata ai sensi dell'art.22 della legge n.903/65 sulla base del 60% della pensione del defunto coniuge, ma senza le quote di integrazione al trattamento minimo già liquidate a quest'ultimo o comunque allo stesso spettanti all'atto del decesso, aveva chiesto la riliquidazione del trattamento nella misura dovuta in forza della sentenza n.495/93 della 4 Corte costituzionale e del relativo regime. Coerenti con un siffatto contenuto della domanda sono la motivazione della sentenza pretorile - che espressamente richiama la -indicata pronuncia costituzionale come pure il dispositivo, il quale contiene l'affermazione dell'obbligo dell'INPS di corrispondere (fra gli altri) a AL LI la pensione di reversibilità in misura pari al 60% della pensione diretta, comprensiva della quota di integrazione al minimo spettante al defunto coniuge della pensionata e la condanna dell'Istituto a provvedere in conformità. Del pari, nel suo ricorso in appello, l'INPS richiama espressamente la sentenza n.495/93, anche se per censurarne l'applicazione fattane dal giudice di primo grado, stante la (asserita) decadenza dal diritto a beneficiare dei relativi effetti. Diversamente, dunque, da quanto si afferma nella sentenza impugnata, oggetto di contestazione tra le parti era, nella specie, esclusivamente l'applicazione della sentenza costituzionale n. 495 del 1993, sicchè, giusta le osservazioni di cui sopra, non poteva che essere adottato un provvedimento di totale estinzione del giudizio, rientrando a pieno titolo le questioni controverse tra quelle considerate dallo speciale regime estintivo dei procedimenti giudiziali in tema di effetti della citata pronuncia. Di qui l'accoglimento del ricorso e la cassazione della impugnata sentenza nella parte recante statuizioni di condanna dell'INPS. Preclusa, peraltro, ogni possibilità di ulteriore prosecuzione del giudizio, in ragione della riscontrata sussistenza delle condizioni per la declaratoria della sua totale estinzione, deve a quest'ultima provvedere direttamente la Corte, in virtù della disciplina sopra richiamata, la quale è immediatamente operante anche in sede di giudizio di legittimità (Cass. 20 gennaio 2001 n.825). Corollario ne è, poi, il provvedimento di compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo. 5 Invero, stante l'effetto espansivo interno (art. 336, primo comma, c.p.c.) della riforma e della cassazione, sia pure parziale: a) il provvedimento pretorile in materia di spese è stato travolto dalla riforma in appello della sentenza di primo grado (anche se, essendosi il giudice del gravame espressamente pronunciato solo sulle spese del secondo grado, deve ritenersi che abbia implicitamente reso una statuizione sulle spese del giudizio pretorile in senso conforme a quello indicato nella decisione riformata); b) la cassazione della sentenza di riforma ha avuto uguale effetto sul capo di quest'ultima in tema di spese e sulle statuizioni espresse ed implicite nel medesimo contenute;
c) questa Corte si trova, pertanto, a dovere provvedere sulle spese dell'intero processo (che davanti ad essa si chiude) e così a disporne la integrale compensazione, in applicazione della disposizione in tal senso dettata dalle stesse norme che disciplinano l'estinzione (Cass. 11 gennaio 2000 n.229).
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 29 novembre 2002 Il Presidente Il Cons. estensore ellefalett i ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, D. REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASS/ O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 1 IL CANCELLIERE DELLA LEGGE 7 N 532 Depositate in Cancelleria ogor 28 FEB. 2003 CANCELLIERE 6