CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VI AN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN ZO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Fabio Picuti che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di AN VI ex art. 341-bis cod. pen. per avere offeso l’onore e il prestigio di pubblici ufficiali nei modi descritti nella imputazione, ma ha rideterminato la pena. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di VI si chiede l’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere ravvisato il reato nonostante che dai dati acquisiti risulta che non erano presenti persone diverse dagli agenti operanti al momento in cui l’imputato rivolse loro le espressioni riportate nella imputazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell’applicare la recidiva, peraltro nella massima estensione e Penale Sent. Sez. 6 Num. 76 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 13/11/2025 2 incongruamente rispetto alla determinazione della pena nel minimo edittale, senza specificare in cosa sia consistita la maggiore capacità a delinquere espressa dall’imputato con il reato per il quale si procede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Nella sentenza del Tribunale di Monza si evidenzia che dalle testimonianze degli agenti della Polizia municipale RI e IA e del carabiniere Vizzini risulta che l’imputato proferì le frasi ingiuriose in luogo pubblico e alla presenza di numerose persone, sia avventori del prospiciente bar, sia passanti o residenti della zona (alcuni dei quali fuggirono perché spaventati dall’aggressività dell’imputato mentre il titolare del bar abbassò la saracinesca del locale) e, sulla base di questi dati, la Corte d'appello ha ritenuto che, stanti le concordanti testimonianze degli appartenenti alla Polizia giudiziaria intervenuti, deve concludersi che le espressioni ingiuriose furono proferite in luogo pubblico e udite dai terzi presenti. In realtà, la Corte d’appello ─ che si è limitata a recepire, succintamente richiamandola, la motivazione del Tribunale ─ non ha risposto alla obiezione ─ contenuta già nei motivi di appello e ribadita nel ricorso in esame ─ secondo cui le frasi offensive sarebbero state pronunciate prima che, rompendo il lunotto di un’auto, l’imputato attirasse l’attenzione dei clienti del bar e dei tabacchini, che uscirono dai locali e si dileguarono, e, poi, in caserma, ossia in due occasioni nelle quali non è provato che fossero presenti persone diverse dagli agenti della Polizia operanti. Pertanto, non ha chiarito se le frasi oltraggiose furono udite da soggetti non fisicamente presenti al fatto, mentre il requisito della «presenza» di più persone non può essere surrogato dalla mera possibilità che le frasi offensive siano state udite da terzi. In altri termini, per la configurabilità del reato di oltraggio ex art. 341-bis cod. pen. è necessaria la prova della presenza di più persone e solo se risulta accertata tale circostanza sarà sufficiente per integrare il reato la mera possibilità della percezione dell'offesa da parte dei presenti (Sez. 6, n. 3079 del 04/12/2024, dep. 202, Rv. 287506; Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Rv. 273466; Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546). 2. Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, alla luce dei principi di diritto richiamati, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. 3 Questo esito priva di rilevanza attuale il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 13/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN ZO Ercole PR
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN ZO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Fabio Picuti che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di AN VI ex art. 341-bis cod. pen. per avere offeso l’onore e il prestigio di pubblici ufficiali nei modi descritti nella imputazione, ma ha rideterminato la pena. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di VI si chiede l’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere ravvisato il reato nonostante che dai dati acquisiti risulta che non erano presenti persone diverse dagli agenti operanti al momento in cui l’imputato rivolse loro le espressioni riportate nella imputazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell’applicare la recidiva, peraltro nella massima estensione e Penale Sent. Sez. 6 Num. 76 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 13/11/2025 2 incongruamente rispetto alla determinazione della pena nel minimo edittale, senza specificare in cosa sia consistita la maggiore capacità a delinquere espressa dall’imputato con il reato per il quale si procede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Nella sentenza del Tribunale di Monza si evidenzia che dalle testimonianze degli agenti della Polizia municipale RI e IA e del carabiniere Vizzini risulta che l’imputato proferì le frasi ingiuriose in luogo pubblico e alla presenza di numerose persone, sia avventori del prospiciente bar, sia passanti o residenti della zona (alcuni dei quali fuggirono perché spaventati dall’aggressività dell’imputato mentre il titolare del bar abbassò la saracinesca del locale) e, sulla base di questi dati, la Corte d'appello ha ritenuto che, stanti le concordanti testimonianze degli appartenenti alla Polizia giudiziaria intervenuti, deve concludersi che le espressioni ingiuriose furono proferite in luogo pubblico e udite dai terzi presenti. In realtà, la Corte d’appello ─ che si è limitata a recepire, succintamente richiamandola, la motivazione del Tribunale ─ non ha risposto alla obiezione ─ contenuta già nei motivi di appello e ribadita nel ricorso in esame ─ secondo cui le frasi offensive sarebbero state pronunciate prima che, rompendo il lunotto di un’auto, l’imputato attirasse l’attenzione dei clienti del bar e dei tabacchini, che uscirono dai locali e si dileguarono, e, poi, in caserma, ossia in due occasioni nelle quali non è provato che fossero presenti persone diverse dagli agenti della Polizia operanti. Pertanto, non ha chiarito se le frasi oltraggiose furono udite da soggetti non fisicamente presenti al fatto, mentre il requisito della «presenza» di più persone non può essere surrogato dalla mera possibilità che le frasi offensive siano state udite da terzi. In altri termini, per la configurabilità del reato di oltraggio ex art. 341-bis cod. pen. è necessaria la prova della presenza di più persone e solo se risulta accertata tale circostanza sarà sufficiente per integrare il reato la mera possibilità della percezione dell'offesa da parte dei presenti (Sez. 6, n. 3079 del 04/12/2024, dep. 202, Rv. 287506; Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Rv. 273466; Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546). 2. Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, alla luce dei principi di diritto richiamati, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. 3 Questo esito priva di rilevanza attuale il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 13/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN ZO Ercole PR