Sentenza 14 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA0 04 3 3 / 0 3 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N.16207/00 Consigliere Dott. Francesco A. MAIORANO Cons. Rel. Cron. 770 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Dott. Giancarlo Ud. 14/10/02 D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LI AG, elettivamente domiciliato in Catania, via Grotte Bianchi n. 117, presso l'avv. Luigi Savoca, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente M 3997 contro s.r.l., in persona del legale rappresentante MARLETTA ing. Nicola MA, elettivamente domiciliata in Catania, via Giuffrida n. 202, presso l'avv. Silvestro Vitale, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente · 1 avverso la sentenza n. 3066 del Tribunale di Catania depositata il 23 agosto 1999 (R.G. n. 2852/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del XX/XX/XX dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 21 marzo 1997 il Pretore di Catania accoglieva il ricorso con il quale AG NI aveva impugnato il licenziamento a lui intimato dalla s.r.l. MA, alle dipendenze della quale aveva lavorato, e disponeva la oltre alreintegrazione del lavoratore, risarcimento del danno. La decisione, appellata dalla società soccombente, era parzialmente riformata dal sede con pronuncia Tribunale della stessa depositata il 23 agosto 1999. Accertato che il numero dei dipendenti della società era inferiore alle quindici unità, il giudice del gravame affermava, per il rapporto di lavoro in questione, la sussistenza della c.d. tutela obbligatoria e non 2 di quella reale, ordinando alla società di riassumere l'appellato, e condannandola, in mancanza, a risarcire allo stesso il danno, in misura pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Avverso tale sentenza AG NI ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo. La società intimata ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 416 e il requisito 116 cod. proc. civ. Deduce che dimensionale, ai fini della tutela reale da lui invocata con la domanda introduttiva del giudizio, era pacifico, come rilevato dal Pretore, in quanto non contestato nelle forme dovute dalla società datrice di lavoro né nella memoria di costituzione né in corso di causa. Il Pretore aveva egualmente acquisito i libri matricola della convenuta, ma considerata la incompletezza della documentazione, era, anche in base a ciò, pervenuto alla conclusione della sussistenza del requisito 3 dimensionale che dava luogo alla tutela reale. Il ricorrente critica poi la sentenza qui impugnata laddove ha affermato che il lavoratore era tenuto a contestare le risultanze di una acquisizione documentale incompleta, la quale invece può essere sempre valutata dal giudice del merito in relazione al contegno complessivo delle parti. La censura è infondata. Rileva preliminarmente il Collegio che sulla questione su quale delle parti sia onerata della prova in ordine alla consistenza numerica dei dipendenti, rilevante ai dell'applicabilità della tutela reale, aifini sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, questione cui pure fa riferimento la società resistente, vi è contrasto giurisprudenziale. Infatti, a fronte dell'orientamento consolidatosi dopo Cass. sez. unite 4 marzo 1998 n. 2249, secondo cui, essendo il limite dimensionale minimo dell'azienda, indicato dall'art. 35 dello statuto, elemento integrativo della fattispecie costitutiva del diritto alla reintegrazione, sempre che questa sia fatta valere con la proposizione di specifica domanda, incombe al lavoratore, salvo i poteri istruttori officiosi del giudice, la prova della sua ricorrenza, più di recente questa Corte, con la 4 sentenza 22 gennaio 1999 n. 613, ha affermato che grava sul datore di lavoro l'onere di eccepire e provare l'inesistenza del requisito occupazionale, e perciò l'impedimento all'applicazione dell'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300, in quanto il licenziamento illegittimo costituisce un inadempimento contrattuale e quindi l'azione di impugnazione si configura come azione di adempimento e/o di responsabilità da inadempimento ex art. 1218 cod. civ. Il contrasto di giurisprudenza tuttora permane: il primo indirizzo è stato seguito da altre decisioni di questa Corte, tra cui le sentenze 10 novembre 1999 n. 12492, 22 novembre 1999 n. 12926, ed il secondo da quella del 17 7227. Ma il Collegio non ravvisamaggio 2002 n. l'opportunità di rimettere gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della questione alle Sezioni Unite, poiché la sua risoluzione non ha rilievo nella presente fattispecie. La sentenza impugnata ha infatti concluso per l'applicabilità della tutela obbligatoria, avendo accertato la consistenza numerica dei dipendenti della società datrice di lavoro in base alle 5 - risultanze del libro matricola, ed il ricorrente non ha contestato la attendibilità di tali elementi, ma che egli fosse tenuto a confutarli. A questo proposito si deve però rilevare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la valutazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio considerati nella loro globalità ed a - nulla rilevando ad istanza di quale delle parti in - rientra nei compiti causa siano stati acquisiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere gli elementi che reputi ilincompatibili con la decisione adottata, con solo limite di fornire congrua motivazione compiuto e del ragionamentodell'apprezzamento seguito. Ed il Tribunale, lungi dall'affermare la violazione di un onere probatorio incombente al lavoratore, ha ritenuto che l'attendibilità delle risultanze del libro matricola fosse rafforzata dalla mancanza di qualsiasi loro contestazione da parte dell'odierno ricorrente. come costui sembraNé, in ogni caso, sostenere, può ritenersi pacifica la sussistenza 6 del requisito occupazionale dell'azienda, che comportava l'applicabilità della tutela reale. A questo riguardo la sentenza impugnata ha sottolineato che l'assunto del lavoratore, secondo cui la SOC. MA aveva all'epoca del licenziamento più di quindici dipendenti, era stato "validamente e formalmente contestato da tanto che era stata disposta controparte", l'acquisizione in primo grado dei libri paga e matricola. E queste deduzioni non risultano affatto contrastate dal ricorrente, il quale si è limitato a contrapporre che la sussistenza del requisito dimensionale dell'azienda era pacifica e che "per scrupolo istruttorio" il Pretore aveva disposto l'acquisizione dei libri matricola della società odierna resistente. Non ricorrono dunque le violazioni delle denunciate norme di diritto, che il ricorrente, in definitiva, infondatamente àncora all'avere il giudice del gravame "posto in essere una presunzione giuridica che ha imposto all'appellato un onere di arbitrariamente contestazione che viola il combinato disposto degli artt. 416 e 116 cod. proc. civ." Il ricorso va dunque rigettato. 7 Ricorrendo giusti motivi, anche in considerazione dei contrastanti esiti dei precedenti gradi di merito, devono essere interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2002. Il Presidente Il Consigliere est. Autor Camoyen CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 14 GEN. 2003 oggi AL CANCELLIERE T R O C 8