Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2004, n. 163
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Sentenza 9 dicembre 2004

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In tema di operazioni di intercettazione telefonica od ambientale, il requisito della inidoneità o della insufficienza degli impianti, previsto dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. quale condizione legittimante di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica, può essere valutato anche con riferimento alle "esigenze investigative" ma, in tal caso, esse devono essere rese manifeste nel decreto del P.M. che dispone le operazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2004, n. 163
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 163
    Data del deposito : 9 dicembre 2004

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