Sentenza 9 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di operazioni di intercettazione telefonica od ambientale, il requisito della inidoneità o della insufficienza degli impianti, previsto dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. quale condizione legittimante di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica, può essere valutato anche con riferimento alle "esigenze investigative" ma, in tal caso, esse devono essere rese manifeste nel decreto del P.M. che dispone le operazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2004, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2004 |
Testo completo
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163
1 1 63/0 5 N. di ruolo d'udienza: 5
1994 Sent. R.G. n. Udienza in camera di consiglio del
22989/04 9 dicembre 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati: dott. Luigi Sansone Presidente dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
dott. Francesco Gramendola Consigliere dott. Giorgio Colla Consigliere dott. Agnello Rossi Consigliere riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PP OT, avverso l'ordinanza del 1° marzo 2004 del
Tribunale di CA;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. MA Favalli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori prof. avv. Delfino Siracusano e avv. NC Ciancio Paratore.
FATTO E DIRITTO
-1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di CA ha rigettato l'istanza di riesame proposta da PP OT avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal G.i.p. dello stesso Tribunale in data 5 marzo 2004, perché indagato
1
-Su eccezione della difesa, il Tribunale si poneva preliminarmente il problema di 2.
accertare la utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, sia sotto il profilo dell' art. 270 sia sotto quello dell'art. 268, comma terzo, c.p.p. Sotto il primo aspetto rilevava che, pur essendo state le intercettazioni di cui al decreto 87/02 Int. IP Messina disposte in altro procedimento contro ignoti per l'omicidio di NC AN, ben potevano essere utilizzate nel presente procedimento nel era contestato il reato di cui all'art. 416 bis c.p., e per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza. Quanto alla inidoneità degli impianti allocati presso la Procura di Messina, il Collegio riteneva corretta la motivazione secondo cui l'utilizzo degli impianti della sala d'ascolto dei carabinieri di S. TE di Camastra appariva necessaria "per avere una visione unitaria delle attività che dovranno essere raccordate sul territorio ed al fine di permettere eventuali tempestivi servizi di intervento e di O.C.P." Per quel che riguardava, poi, le eccezionali ragioni di urgenza, seppur non enunciate esplicitamente nel decreto esecutivo del P.m. del 15 febbraio 2002, le stesse si potevano ricavare dal richiamo alla natura del reato oggetto di investigazioni (omicidio maturato in un contesto di tipo mafioso), come individuato dal P.m. e poi dal G.i.p. nel decreto autorizzativo. Tali ragioni erano, comunque, desumibili dalla motivazione del provvedimento nel quale venivano richiamati il decreto autorizzativo e le informative dei carabinieri, atti nei quali si faceva espresso riferimento a un'associazione di tipo mafioso, che avrebbe deciso anche l'eliminazione del AN e che, pertanto, era necessario intervenire e predisporre le microspie anche nell'autovettura di PP IT, in quanto soggetto che aveva dei legami con i responsabili del fatto delittuoso. Con riferimento alla scadenza, si rilevava, infine, che le intercettazioni erano di fatto iniziate in data 6 marzo
2002, sicché il termine di efficacia del primo decreto autorizzativo andava a scadere il 14 aprile 2002, data entro la quale interveniva decreto di proroga del G.i.p. (del 12 aprile
2002), per ulteriori venti giorni. Quanto, invece, alle intercettazioni di cui al decreto n.
74/02 Int. IP CA (decreto del P.m. di CA del 6 maggio e decreto di
2 autorizzazione G.i.p. dell'8 maggio 2002), il Tribunale rilevava che le ragioni di urgenza venivano enunciate dal P.m., che faceva chiaro riferimento alla nota dei carabinieri di
ZO e S. TE di Camastra del 3 maggio 2002 nella quale si evidenziava la programmazione di gravi delitti contro la persona nell'ambito della organizzazione di stampo mafioso per cui si indagava. La motivazione sulla inidoneità degli impianti andava correttamente ravvisata nella necessità di far fronte "a un eventuale intervento pronto della p.g. operante" e al contempo nella mancanza di un sufficiente numero di postazioni presso la Procura che non consentiva di attenderne la disponibilità senza pregiudicare irrimediabilmente l'attività di indagine.
3. Il materiale investigativo consisteva, dunque, nella vasta mole di intercettazioni ambientali dalle quali emergevano le difficoltà in cui si era imbattuto il gruppo dopo l'arresto del CA per la supremazia nella successione rivendicata da due sottogruppi facenti capo, da un lato, a PP CA e PP OT. e dall'altro a
NC TA ON, scissione che aveva portato al compimento di numerosi efferati delitti contro la persona (su tale situazione erano richiamate le intercettazioni del 7 dicembre 2000 ore 21,40 nella abitazione di CO AL in cui veniva captato un colloquio tra IA SO e un'ignota interlocutrice, e nella autovettura di IT PP
- personaggio di spicco del sodalizio -, fratello dell'indagato, del 4 aprile 2002, ore 00,22
e del 9 aprile 2002, ore 10,16). Tale conflitto aveva visto prevalere, in un primo momento, il gruppo di PP CA per la perdita di credibilità dell'antagonista, reo di essersi impossessato di parte dei proventi di attività illecite e raggiunto dalla diceria di essere in procinto di collaborare (intercettazioni nell'autovettura di IT del 4 aprile 2002, ore 00,29
e del 20 maggio 2002, ore 00,05). Personaggio, il CA, ben presto caduto in disgrazia per avere esposto il gruppo alla attenzione delle forze dell'ordine per le sue eclatanti azioni criminose in danno degli avversari, al punto che era iniziata a correr voce che sarebbe stato ucciso non appena il CA fosse uscito dal carcere, evento auspicato dai sodali per la ricomposizione del clan). Voci che evidentemente avevano raggiunto anche il CA che aveva deciso di trasferirsi definitivamente in EM (su queste e numerose altre vicende interne al gruppo, sugli sforzi degli associati per reperire i soldi per l'assistenza professionale nel processo di RE CA e sul modo in cui il CA continuava a operare dal carcere per la vita del gruppo, erano citate nell'ordinanza numerosissime conversazioni ambientali nella autovettura di PP IT: 13 marzo
2002 ore 23,00, tra PP IT e IN TI;
4 aprile 2002, tra tre i medesimi;
3 9 aprile 2002, tra PP IT e MA TA ON (fratello di NC); 9 aprile 2002, ore 13,21, sempre tra PP IT e IN TI;
9 aprile 2002 ore
12,13, tra PP IT e altro interlocutore;
16 aprile 2002, ore 23,06 tra PP
IT e PP PP;
17 aprile 2002, ore 00,19, fra gli stessi;
e ancora, 16 maggio 2002 ore 23,24, 20 maggio 2002 ore 00.05, 22 maggio 2002 ore 7,40, sempre fra gli stessi).
4. Sulla specifica posizione di PP OT, i gravi indizi di colpevolezza a carico erano individuati nelle intercettazioni del 13 marzo 2002, ore 22,44; 13 marzo 2002, ore 23,00; 2 aprile 2002, ore 20,40; 2 aprile 2002, ore 20,49; 4 aprile ore, 00,11; 4 aprile 2002, ore
00,29; 16 aprile 2002, ore 23,44; 17 aprile 2002 e 18 aprile 2002, ore 20,25; 18 aprile
2002, ore 20,24. In tutte tali intercettazioni egli discuteva di questioni interne al clan, anche relativamente alla partecipazioni a riunioni per definire il rapporto con i catanesi;
discuteva con PP IT sul fatto che OT avrebbe trattenuto soldi provenienti da estorsioni del gruppo di ES e che la somma sarebbe stata utile per pagare la difesa di RE
CA; partecipava a discussioni con elementi di spicco del sodalizio, quali NC
TA ON e PP PP, nonché con IT e TI sul tentativo di uccidere NC TA ON, occasione quest'ultima nella quale il OT riaffermava la sua fedeltà a RE CA, prendendo le distanze da OT e
CA; discuteva con IT su numerosi argomenti delle attività illecite del clan;
riceveva da IT confidenze su circostanze specifiche relative al tentato omicidio di
PP OT.
5. - Propone ricorso per cassazione l'indagato che deduce quanto segue.
-5.1. Con il primo motivo contesta l'utilizzabilità delle intercettazioni di Messina, in ordine alla quali propone le seguenti doglianze. A) Mancanza di motivazione sulla inidoneità o insufficienza degli impianti della Procura di Messina. B) Mancanza di motivazione sulle
"particolari ragioni di urgenza” che possono legittimare il ricorso agli impianti esterni alla
Procura con riferimento al decreto del P.m. di Messina del 15 febbraio 2002. Le
intercettazioni, peraltro, si riferivano a un omicidio avvenuto un anno prima, ciò che lasciava dubitare sulle eccezionali ragioni di urgenza. C) Illegittimità delle intercettazioni eseguite dopo la scadenza del termine del provvedimento del G.i.p. del 14 febbraio 2002.
Il termine di quaranta giorni veniva a scadenza il 26 marzo 2002. Non poteva condividersi il ragionamento del Tribunale secondo cui il termine scadeva il 14 aprile 2002, perché le operazioni erano state iniziate, di fatto, il 6 marzo 2002, in quanto il termine decorre dalla data del provvedimento.
5.2. - Con un secondo motivo deduce le stesse carenze con riguardo al provvedimento del
6 maggio 2002 del P.m. di CA e dell'8 maggio 2002 del G.i.p. di CA: sono pertanto inutilizzabili le intercettazioni eseguite a partire dal 6 maggio 2002.
5.3. - Col terzo motivo si duole della mancanza dei gravi indizi di colpevolezza per inutilizzabilità delle intercettazioni ex art. 271 c.p.p.; perché il significato delle intercettazioni non poteva essere quello dato dal Tribunale di CA: il OT si era limitato ad ascoltare gli interlocutori. Comunque dalla ordinanza non si ricavava quale fosse il suo ruolo nella associazione: né risultava che egli fosse mai stato sottoposto a procedimenti penali. Nessun'altro indizio esisteva oltre alle intercettazioni. La carenza di motivazione riguardava anche le esigenze cautelari.
6. Il ricorso va rigettato.
7. - Per quanto riguarda il primo motivo, che si riferisce, per la sua prima parte (sub A e B), al decreto esecutivo delle intercettazioni telefoniche del Procuratore della Repubblica di
Messina del 15 febbraio 2002, si deve osservare che le considerazioni svolte dal Tribunale
di CA sono del tutto esatte.
-7.1. Vanno, anzitutto, richiamati alcuni profili motivazionali della recente sentenza delle sezioni unite di questa Corte [SEZ. U., SENT. 919 DEL 19/1/04 (CC. 26/11/03), Gatto,
RV. 226484-88] sui problemi connessi alla applicabilità dell'art. 268, comma terzo, c.p.p.
(che consente le intercettazioni con apparati della P.g.), sia sulla questione della motivazione che il decreto del P.m. deve contenere in punto di inidoneità/inefficienza delle postazioni di intercettazione della sala della procura della Repubblica, sia sulla motivazione per relationem che il provvedimento può adottare.
7.2. Sul primo punto, vanno richiamato i passi della motivazione della sentenza "Gatto" secondo cui, nel passare in rassegna la sentenza della sez. IV, 13 maggio 2003 Pronestì,
5 si precisa che le qualifiche di inidoneità o inefficienza degli impianti possono dipendere
"da inconvenienti tecnici (ad esempio inagibilità dei locali delle procura;
postazioni tutte già impegnate in altre intercettazioni)" e che assumono eguale rilevanza anche se ovviamente di tipo diverso - l'insufficienza o l'inadeguatezza degli impianti della procura rispetto alla specifica indagine probatoria, ed alla necessità di acquisire con sollecitudine eventuali altri elementi utili per le indagini>>, e, più avanti, che < il pubblico ministero (...) può attestare fatti che rientrano nell'ambito dei propri poteri di cognizione diretta ma non situazioni, come l'insufficienza o l'inidoneità, che costituiscono il frutto di una qualificazione incontrollabile, se non si conoscono i fatti che l'hanno giustificata;
fatti che ad esempio non possono essere taciuti nei casi, come quelli delle citate sentenze Sez. IV, 13 maggio 2003,
ES (...) in cui l'idoneità viene fatta dipendere non dalle condizioni materiali degli impianti ma da particolari esigenze investigative>>.
7.3. Questi due passi attestano inequivocabilmente che secondo le sezioni unite le
"esigenze investigative" ben possono dare luogo a una corretta motivazione del decreto ex art. 268, comma terzo, c.p.p., dei requisiti della inidoneità/insufficienza, purché dette esigenze non siano taciute, siano, cioè, rese manifeste nel provvedimento.
7.4. - Sul secondo punto si deve richiamare il precedente passaggio in cui si affronta il tema della motivazione “per relationem", in cui le sezioni unite, nel contestare che la formulazione "...visto il decreto del G.i.p." non possa costituire una valida motivazione per relationem precisa che: < Per istituire una relazione tra due provvedimenti non occorrono formule particolari e la idoneità di quella usata va valutata in concreto, tenendo conto dei rapporti esistenti tra i provvedimenti. Il decreto del giudice per le indagini preliminari che autorizza l'intercettazione rappresenta un presupposto di quello esecutivo del pubblico ministero e lo integra naturalmente, comunicando al secondo le ragioni enunciate nel primo per autorizzare l'intercettazione; ragioni che già dovevano essere state rappresentate al giudice nella richiesta del pubblico ministero. Per cui il rinvio dal provvedimento del pubblico ministero a quello del giudice ben può avvenire anche con una formula come quella adottata nel caso in esame>>.
7.5. - Orbene, tornando alla motivazione del requisito inidoneità/insufficienza, non può farsi a meno di rilevare che il decreto esecutivo del pubblico ministero del 15 febbraio
2002 (che questa Corte ha acquisito), nel disporre la intercettazione sulla autovettura di
6 PP IT - in un'indagine, si noti, che coinvolgeva almeno due province sicule - si delegano due diverse unità operative di P.g. “per avere una visione unitaria delle attività che dovranno essere raccordate sul territorio ed al fine di permettere eventuali tempestivi servizi di intervento e di O.C.P., con apparecchiatura tecnica fornita dalla ditta S.I.O di
Cantù e con una installazione di una linea esterna bidirezionale a cura della Telecom
-
Filale di competenza". Il provvedimento esecutivo, dunque, fa menzione della necessità investigativa (coordinamento delle indagini) e della causa tecnica che permette di realizzarla.
-7.6. - Non solo. Tale provvedimento, nel dichiarare nel preambolo – di avere “Visti gli atti del procedimento" per il reato di cui all'art. 575 c.p. in danno di NC AN e in particolare l'autorizzazione in data 14 febbraio 2002 del giudice delle indagini preliminari
(nel che si ravvisa la istituzione del legame sufficiente, idoneo a giustificare una motivazione per relationem), riprende, in sé, sia i contenuti della richiesta di autorizzazione del P.m., sia quelli della autorizzazione stessa. Orbene, il G.i.p., nell'autorizzare il provvedimento di intercettazione ambientale sull'autovettura di PP IT, provvedimento che ha origine nell'omicidio di NC AN, afferma testualmente che: ...come si evince dall'informativa del 31.10.2001, il fatto delittuoso, commesso nei confronti di un appartenente ad una famiglia mafiosa e avvenuto in un luogo ad alta concentrazione mafiosa come il Comune di Acquedolci, sotto il controllo di Sciortino
Santo, deve essere stato realizzato quanto meno se non con il consenso, dopo aver informato i referenti territoriali (....); che dalle ulteriori indagini esperite, compendiate nell'informativa del 6.2.2002, da intendersi qui integralmente riportata, sembrerebbe che l'omicidio possa essere maturato in un contesto di spartizioni di proventi di estorsioni e/o tangenti;
che, infatti, dall'analisi delle conversazioni sin qui intercettate è emersa la sussistenza di un gruppo criminale, del quale farebbe parte ZZ FO, dedito, per un verso, alle estorsioni agli imprenditori e, per l'altro, trait d'union fra gli stessi imprenditori ed i pubblici ufficiali per turbare gli appalti in modo da aggiudicarli a “persone amiche"; che il settore degli appalti pubblici era quello nel quale si muoveva il defunto AN;
che persone molto vicine al ZZ si identificano in GU NO, IT PP e ZÌ
PP;
considerato che
l'intercettazione su indicata è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini e si rivela come l'unico mezzo di ricerca della prova utile per la individuazione dei responsabili, essendo altamente probabile che le suddette persone possano commentare circostanze attinenti ai fatti per i quali si procede... Autorizza..".
7 7.7. Ritiene questa Corte che non sia necessario spendere molte parole in ordine alla completa e precisa motivazione del decreto esecutivo del P.m. sia in ragione del requisito della inidoneità/insufficienza degli impianti in dotazione alla procura per eseguire fruttuosamente una indagine del tipo di quella enunciata (autorizzando due diversi organismi di P.g.), sia sul requisito della "eccezionale urgenza" di accertare la prova del reato commesso sia di fare capillarmente svolgere le investigazioni sul territorio anche al fine di impedire il proseguimento della plurima e variegata attività criminosa in atto con tempestivi servizi di intervento.
7.8. - E' anche infondato il terzo profilo del primo motivo di impugnazione (sub C). Quanto al problema del termine di efficacia di quaranta giorni del provvedimento autorizzativo in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, va ricordato che, secondo la giurisprudenza il momento iniziale deve calcolarsi, ai fini del controllo del rispetto della durata per la quale è intervenuta l'autorizzazione del giudice, dall'inizio effettivo delle intercettazioni. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili gli esiti di intercettazioni telefoniche durate trentasette giorni - le quali, autorizzate dal giudice per
-
quaranta giorni, avevano avuto effettiva esecuzione oltre un mese dopo la data fissata per il loro inizio dal decreto del pubblico ministero che le aveva disposte).
[SEZ. U., SENT. 00006 DEL 08/05/2000 (CC.23/02/2000), D'amuri, RV. 215842]. Sono quindi valide ed utilizzabili anche le intercettazioni che la difesa ritiene inutilizzabili per intempestiva adozione del decreto di proroga.
8. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Non solo per genericità, in quanto si
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deducono gli stessi motivi di cui alla prima censura relativamente a provvedimento diversi senza indicare le censure in relazione ai differenti atti, ma soprattutto per la decisiva considerazione che il primo motivo si riferisce a un decreto esecutivo del P.m. di intercettazioni telefoniche, mentre il secondo motivo ha ad oggetto due provvedimenti di diversa natura, cioè il provvedimento con cui il P.m., nei casi di urgenza, dispone l'intercettazione con decreto motivato (art. 267, somma secondo, prima parte, c.p.p.), nel caso del 6 maggio 2002 del P.m. presso il Tribunale di CA, e il provvedimento con cui il G.i.p. convalida quello del P.m. (art. 267, secondo comma, seconda parte c.p.p.), nel caso dell'8 maggio 2002. Trattasi di provvedimenti di natura e contenuto diversi in
8 relazione ai quali non sono concepibili (proprio per la diversità dei requisiti) impugnazioni che hanno ad oggetto il provvedimento esecutivo delle intercettazioni del P.m.
9. Il terzo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. Infondato nelle parti in cui vorrebbe far discendere la mancanza dei gravi indizi dalla inutilizzabilità delle intercettazioni che, invece, sono ammissibili. Inammissibile, nella parte in cui, peraltro genericamente, si afferma che i gravi indizi sono desunti da elementi che avrebbero dovuto avere una diversa lettura, laddove è noto che la Corte di cassazione non può inseguire ricostruzioni dei fatti alternative da sovrapporre a quelle del giudice di merito, mentre su di essi sussiste una motivazione neppure attaccata per carenza o illogicità in base ai richiami fatti sub. 5. -). Tali elementi disvelano un quadro sufficiente per sostenere una consistente probabilità di colpevolezza, necessaria per il provvedimento cautelare, che non richiede la piena prova di responsabilità necessaria per il giudizio di cognizione.
Inammissibile, ancora, per la parte, del tutto irrilevante, con la quale si richiama la carenza di precedenti penali e in cui si sostiene il vizio di motivazione sulle esigenze cautelari in relazione alle quali non può che richiamarsi il contenuto dell'art. 275, comma terzo, c.p.p.
e la inesistenza in atti di elementi che possano far dedurre la cessazione definitiva di ogni legame dell'indagato con l'associazione mafiosa.
10. - In definitiva, il ricorso va complessivamente rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att., c.p.p.
Roma, 9 dicembre 2004
Il Consigliere est. Il Presidente
Depositato In Cancelleria: IL CANCELLIERE C1 SUPER 11 GEN. 2005
C Lidia sualla
CARCELLIERE C1 SUPER 9 مومی