Ordinanza cautelare 20 ottobre 2022
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00652/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01000/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Genovese, Battistina Piroddi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto del Questore della Provincia di Cuneo, Ufficio Immigrazione, II Sezione, Permessi e Carte di Soggiorno, prot. -OMISSIS-, in data -OMISSIS- notificato all’indirizzo pec dell’Avv. Maria Genovese in pari data, con il quale il Questore di Cuneo ha notificato al sig. -OMISSIS- decreto di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo n.-OMISSIS- con contestuale rigetto dell’istanza di aggiornamento del titolo;
- del provvedimento del Questore della Provincia di Cuneo, con provvedimento prot. cat.-OMISSIS- notificato in data 09.05.2022, avente ad oggetto il preavviso di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, n.-OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, antecedenti e successivi, ancorché non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Cuneo;
Vista l’ordinanza cautelare n. 996 del 2022;
Vista la memoria del 30.01.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2026 il dott. ED IU RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso in epigrafe, notificato il 19 settembre 2022 e corredato da istanza cautelare, il sig. -OMISSIS- impugnava il Decreto del Questore della Provincia di Cuneo, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale disponeva nei confronti dell’interessato il decreto di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo n.-OMISSIS- con contestuale rigetto dell’istanza di aggiornamento del titolo;
- resistevano in giudizio l’Autorità intimata, deducendo l’infondatezza del gravame;
- questo T.A.R., all’esito della camera di consiglio del 19.10.2022, con ordinanza n. 996 del 2022 respingeva la sospensiva;
Rilevato che:
- in prossimità del merito, con memoria del 30 gennaio 2026, la parte ricorrente chiedeva a questo T.A.R. di dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite;
- giunta, infine, l’udienza straordinaria del 3 febbraio 2026, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato, invero, che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355);
Rilevato, a tal proposito, che con la citata memoria del 3 febbraio 2026 il ricorrente ha dichiarato al Collegio che “La situazione giuridica e fattuale del ricorrente ha subito un’evoluzione tale da far venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione di merito del presente ricorso”;
Considerato, dunque, che la suddetta inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere utile la pronunzia di questo T.A.R. sulla propria domanda annullatoria integra i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod.proc.amm.;
Ritenuto, in definitiva, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
l’esito meramente processuale della complessiva impugnativa e la mancata opposizione della resistente giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
EL OS, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
ED IU RU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED IU RU | EL OS |
IL SEGRETARIO