Sentenza 10 settembre 1999
Massime • 1
In tema di esecutività di lodo straniero, la Corte d'appello, quale giudice competente funzionalmente ed adito per l'esecuzione di lodi arbitrali, non deve seguire le regole procedurali stabilite per il giudizio di primo grado (artt. 180 e segg. cod. proc. civ.), bensì la più snella procedura prevista per il processo d'appello dagli artt. 350 e segg. cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/1999, n. 9641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9641 |
| Data del deposito : | 10 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ORTONA NAVI SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso l'avvocato MICHELE SINIBALDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO PIMPINI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
JA LE J, JA LE L., elettivamente domiciliati in ROMA VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso l'avvocato PIETRO CAVASOLA, che li rappresenta e difende, giuste procure speciali la prima per Notaio William S. Hawkes Del Massachusetts n. 97528 dell'8.7.1997;
la seconda per Notaio Jared A. Settipani del Massachusetts n. 97527 dell'8.7.1997;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 111/97 della Corte d'Appello de L'AQUILA, depositata il 27/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/99 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Sinibaldi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato CAVASOLA, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 30 ottobre 1995, la OR AV S.p.A. proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 840 c.p.c., avverso il decreto in data 27 luglio '95 del Presidente della Corte d'Appello de l'Aquila che aveva accordato l'efficacia nella Repubblica Italiana (ai sensi della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 ratificata con L. 19 gennaio 1968 n. 62) a due lodi arbitrali della Corte di Arbitrato Internazionale di Londra (London Court of International Arbitration), specificamente: - lodo in data 5 agosto 1994 che condannava la societa' OR AV S.p.A. con sede ad OR (Chieti) Via Cervana, al pagamento in favore dei coniugi OB della somma di US$ 107.019,31 (centosettemila diciannove dollari statunitensi e 31 centesimi), oltre interessi al tasso del 6,68% annuo dal 1° aprile 1991 fino alla data del lodo stesso, a titolo di risarcimento dei danni in relazione ad un contratto di costruzione di nave inter partes;
e lodo in data 1° febbraio 1995 che condannava la medesima società in favore dei OB, al pagamento anche delle spese legali relative al procedimento definito con il lodo sub (a), liquidate in LGS 9.054,93 (novemilacinquantaquattro dollari statunitensi e diciotto centesimi); oltre spese, diritti ed onorari del procedimento presidenziale liquidati in Lit.
5.742.000. L'opponente deduceva, tra l'altro, l'inammissibilità del lodo per sopravvenuta inefficacia e inesistenza della clausola compromissoria anche in forza dell'art. 840 2° comma nn. 1 e 3 cpc;
la illegittimità per violazione dell'art. 840 3° comma n. 2 cpc;
la illegittimità per violazione dell'art. 840 2° comma n. (4) cpc;
la violazione dell'art. 840 2° comma n. 2 c.p.c. e impossibilità oggettiva di fruire del n. 5) dello stesso art. 840 2° c. c.p.c. Gli opposti contestavano, da parte loro, la fondatezza dell'opposizione per carenza di prova dei correlativi motivi ed in forza della preclusione per la Corte di entrare nel merito. All'udienza di comparizione, l'adita Corte de L'Aquila, attese le deduzioni dell'opponente sul rito da applicare alla subiecta materia, concedeva termine per note e disponeva, all'esito, con ordinanza del 9/7/1996, depositata il 31/7/1996, la remissione della causa al Collegio all'udienza del 22 ottobre '96, per l'acquisizione del fascicolo degli opposti relativo alla fase del riconoscimento del lodo. Di poi, sulle rispettive richieste, in rito e nel merito, la causa veniva riservata a decisione.
Con sentenza depositata il 27 febbraio 1997, la stessa Corte rigettava quindi integralmente l'opposizione.
2. Contro questa sentenza la OR AV S.p.A. ricorre ora per cassazione.
Resistono i coniugi OB con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'impugnazione si compone di quattro mezzi, con il primo dei quali si denuncia "error in procedendo" e conseguente nullita' della sentenza, per "violazione degli artt. 24 Cost., 840, 161, 645, 180 ss, 350, 352 c.p.c., e con i residui tre, si deducono altrettanti "errores in iudicando" per violazione, rispettivamente del n. 3; del n. 2, seconda parte;
e del n. 4 dell'art. 840 c.p.c.
1.1 Per il profilo in rito, sostiene in particolare la ricorrente che la Corte di appello, quale giudice di primo grado, avrebbe dovuto fissare udienza ex art. 180 c.p.c. e procedere secondo le regole, (di cui ai successivi artt. 183 ss) previste per il giudizio appunto, di primo grado, e che l'omissione di tali adempimenti comporti quindi l'eccepita nullità del procedimento e della sentenza.
1.2 Gli "errores in iudicando" sarebbero poi - sempre in tesi della società - conseguenti:
a) alla "assenza", nella fattispecie, "di una clausola di compromittibilità della lite" tra essa società e i coniugi OB essendo una clausola siffatta bensì inserita nel precedente accordo tra la RO LE e la OR AV, ma non essendo stata poi richiamata nella nuova regolamentazione negoziale attuata, con "estinzione" e "sostituzione" della precedente, attraverso la cessione di quel negozio dalla RO LE ai OB senza accettazione della società ceduta (2° motivo, rif. n. 3 840 c.p.c.);
b) alla produzione solo parziale (e senza integrale sottoscrizione) del contratto, comportante violazione del principio di buona fede e quindi dell'"ordine pubblico" (3° mezzo, rif. n. 2, cpc. art. cit.);
c) allo svolgimento del procedimento arbitrale "in base alle norme del diritto inglese anziché a quelle del diritto americano", e quindi in modo "non conforme all'accordo delle parti" (4° motivo, rif. n. 4 stessa norma).
2. Ogni censura è infondata.
2.1 Tale è infatti, in primo luogo, la preliminare doglianza di contenuto processuale.
In premessa all'esame del sottostante quesito - se la Corte di appello, funzionalmente competente, e direttamente quindi adita, per l'esecuzione di lodi arbitrali debba osservare le regole procedurali stabilite (sub artt. 180 ss.) per il giudizio di primo grado ovvero la più snella procedura prevista per il processo di appello dagli artt. 350 ss. c.p.c. - giovava comunque premettere che, in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 27 co. 6 della l. 5 gennaio 1994, n. 25 (che attrae nella sfera di operatività della nuova regolamentazione dell'arbitrato anche i lodi stranieri pronunciati, come nel caso in esame, prima della entrata in vigore della "novella", ma dei quali non sia stato ancora richiesto il riconoscimento o l'esecuzione a norma della legislazione previgente) alla fattispecie per cui è causa e conseguenzialmente applicabile il testo dei nuovi articoli 839, 840 c.p.c., come formulato dalla citata l. 25/94, sostanzialmente recettiva delle disposizioni della Convenzione di New York del 10 giugno 1958. Nelle quali questa Corte aveva già avuto occasione di individuare un "microsistema del tutto autonomo", non solo in ordine ai presupposti sostanziali dell'exe quatur del lodo straniero, da parte degli Stati aderenti, ma anche in ordine a quelli processuali, risultando così limitata la potestà degli Stati membri alla mera determinazione del tipo di procedimento strumentale al provvedimento di esecuzione del lodo (cfr. sent.ze nn. 405, 12093/1992; 6426/1995).
Ora appunto, già sulla base di queste premesse, è agevole risolvere in senso contrario alla prospettazione della ricorrente il quesito su posto, per essere la pretesa subordinazione dell'exe quatur allo svolgimento della complessa procedura stabilita dal legislatore italiano per il giudizio di primo grado (con la novella del'90 e successive modifiche) all'evidenza non conciliabile con la ratio di semplificazione del riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere che il legislatore del '94 ha mutuato dalla riferita Convenzione Internazionale.
Ma v'e' di più, perché il citato art. 840 cpc. espressamente rinvia all'art. 645 relativo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e detta ultima norma, al secondo comma, a sua volta, testualmente prevede che "in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito".
Per cui - dovendo per il riconoscimento del lodo estero appunto adirsi la Corte di appello - resta , anche dal canone della interpretazione, letterale e sistematica, confermata l'applicabilità al riguardo della più snella procedura stabilita sub artt. 350 ss per i giudizi davanti a detta Corte: sottraendosi così, conclusivamente a critica l'operato della Corte de L'Aquila che a tale procedura si è uniformata.
2.2 Parimenti destituita di qualsiasi giuridica consistenza è la successiva censura di inammissibilità del lodo arbitrale per intervenuta inefficacia ed inesistenza della clausola compromissoria in riferimento all'art. 840 n. 3 cpc. Come già, infatti, al riguardo osservato dai giudici a quibus - i quali hanno così espresso valutazioni di merito che, per essere congruamente motivate, non sono suscettibili di ulteriore sindacato in questa sede di legittimità - per un verso "risulta (contro l'avverso assunto) che la cessione del contratto era contrattualmente pattuita" e, per altro verso, la tesi "di una nuova regolamentazione pattiva intervenuta tra soggetti diversi e senza alcuna accettazione espressa o tacita della clausola compromissoria presente nel contratto di costruzione" è smentita dalla sequenza dei negozi di riferimento che "non consentono di ipotizzare alcuna novazione", atteso che "il contratto originario rimase in pieno vigore non ostante l'opposizione di alcune clausole dirette a quantificare i costi supplementari" ed i successivi fatti erano finalizzati proprio alla esecuzione di quel contratto. Al che è appena il caso di aggiungere che pressoché l'intera problematica, sulla immanenza della clausola compromissoria, così riproposta al Giudice italiano della delibazione, aveva in realtà già formato oggetto di esame e decisione in sede arbitrale, risultando quindi sostanzialmente coperta dal giudicato del lodo estero.
2.3 La nullità del lodo ex art. 840 n. 3, denunciata dalla società con il terzo motivo della impugnazione, è pure essa insussistente. La ricorrente ha eccepito - come già detto - per tal profilo che i coniugi OB avrebbero allegato una documentazione solo parziale. Ma il rilievo non è conferente.
L'art. 839 cpc. (corrispondente all'art. IV n. 1 della Conv. New York), sempre al fine di rendere più agevole il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale estera, ha ridotto infatti fortemente l'onere di allegazione e prova a carico della parte che chieda la delibazione, limitando alla sola presentazione del lodo, in originale o in copia conforme, con l'atto di compromesso o documento equipollente (cfr. sent.ze nn. 4786/'87; 6426/1995). E tali documenti - come verificato dalla Corte territoriale - sono stati regolarmente depositati dagli istanti.
Mentre la mancata produzione di altra documentazione (e segnatamente della certificazione rilasciata dal RINA) - come dagli stessi giudici del pari esattamente sottolineato - "attenendo al merito della controversia, di per se non viola ne' il principio della buona fede ne' l'ordine pubblico".
2.4 Infine, anche l'ultima prospettazione di nullità del dolo, ex n. 4 art. 840 cit., svolta nel quarto mezzo del ricorso si scontra con le contrarie risultanze documentali - come, con corretto corredo argomentativo, valorizzate dalla Corte di merito - nel senso che le norme che dovevano regolare la procedura arbitrale non erano quelle del luogo di conclusione del contratto (Massachusetts) bensì quelle del luogo di svolgimento dell'arbitrato che per accordo delle parti era appunto l'Inghilterra.
3. Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto. In considerazione della complessità della vicenda negoziale sottostante al lodo sub iudice e di taluni profili di novità delle questioni prospettate, possono compensarsi tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
In Roma, il 4 marzo 1999 Depositata in cancelleria il 10 settembre 1999.