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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 397/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3368/2023 depositato il 16/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N.28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230003564391000 QUOTE CONSORTIL 2017
- RUOLO n. 000009/2023 QUOTA CONSORTIL 2017
- RUOLO n. 000008/2023 QUOTA CONSORTIL 2017 - RUOLO n. 000003/2023 QUOTA CONSORTIL 2018
- RUOLO n. 000004/2023 QUOTA CONSORTIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti e chiede l'integrazione del contradittorio atteso che e' in discussione l'ann e la mancata notifica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3368/2023 depositato il 16/11/2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.291 2023 0003564391 000, emessa dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione a titolo di quota consortile ed accessori, anno d'imposta 2017.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto:
1- inesistenza della notifica;
2- carenza di motivazione;
3- intervenuta decadenza e/o prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte all'udienza del 24/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso avverso la cartella di pagamento appare fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente, si osserva che l'Agenzia delle Entrate- Riscossione si è costituita in giudizio, eccependo la carenza di legittimazione passiva con riferimento all'attività antecedente la fase della riscossione, ma non può disporsi d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, non essendo configurabile un ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. SS.UU. n.7514/2022).
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (Cass., Sezioni Unite, n.26242/2014), si ritiene opportuno esaminare prioritariamente i motivi d'impugnazione afferenti il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata dedotto dalla ricorrente.
Orbene, secondo i principi esposti dalle Sezioni Unite, (Cass. Civ. SS.UU. 14.05.2010 n. 11722) “quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza, in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio”.
Ed, altresì, ha specificato che "La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato. (Fattispecie in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi dell'art. 21 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215)".
Nel caso di specie, la cartella impugnata non contiene alcuna indicazione sufficiente a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione, dal momento che non contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a fondamento della pretesa tributaria e, quindi, non può soddisfare i principi sopra richiamati.
In particolare, l'atto difetta di qualunque indicazione in merito al procedimento con il quale il consorzio di bonifica abbia determinato la somma iscritta a ruolo, né peraltro, risultano indicate le norme giuridiche che giustificano il tributo richiesto, ovvero gli atti amministrativi che costituiscono il presupposto della relativa imposizione.
La cartella di pagamento, quindi, non essendo stata preceduta dalla notifica di un atto impositivo e non contenendo l'indicazione degli elementi succitati, determina per la ricorrente l'impossibilità di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della procedura di riscossione e della esattezza dell'imposizione e ciò comporta la nullità della cartella medesima e la conseguente illegittimità della riscossione del tributo in essa iscritto.
Per quanto espresso, l'atto va annullato e l'accoglimento della censura in esame ha carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione introdotta in causa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata;
Condanna l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in €500,00, oltre eventuali accessori come per legge .
Agrigento, 24.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
US Segreto FA Di PI
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3368/2023 depositato il 16/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N.28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230003564391000 QUOTE CONSORTIL 2017
- RUOLO n. 000009/2023 QUOTA CONSORTIL 2017
- RUOLO n. 000008/2023 QUOTA CONSORTIL 2017 - RUOLO n. 000003/2023 QUOTA CONSORTIL 2018
- RUOLO n. 000004/2023 QUOTA CONSORTIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti e chiede l'integrazione del contradittorio atteso che e' in discussione l'ann e la mancata notifica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3368/2023 depositato il 16/11/2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.291 2023 0003564391 000, emessa dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione a titolo di quota consortile ed accessori, anno d'imposta 2017.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto:
1- inesistenza della notifica;
2- carenza di motivazione;
3- intervenuta decadenza e/o prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte all'udienza del 24/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso avverso la cartella di pagamento appare fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente, si osserva che l'Agenzia delle Entrate- Riscossione si è costituita in giudizio, eccependo la carenza di legittimazione passiva con riferimento all'attività antecedente la fase della riscossione, ma non può disporsi d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, non essendo configurabile un ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. SS.UU. n.7514/2022).
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (Cass., Sezioni Unite, n.26242/2014), si ritiene opportuno esaminare prioritariamente i motivi d'impugnazione afferenti il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata dedotto dalla ricorrente.
Orbene, secondo i principi esposti dalle Sezioni Unite, (Cass. Civ. SS.UU. 14.05.2010 n. 11722) “quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza, in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio”.
Ed, altresì, ha specificato che "La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato. (Fattispecie in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi dell'art. 21 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215)".
Nel caso di specie, la cartella impugnata non contiene alcuna indicazione sufficiente a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione, dal momento che non contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a fondamento della pretesa tributaria e, quindi, non può soddisfare i principi sopra richiamati.
In particolare, l'atto difetta di qualunque indicazione in merito al procedimento con il quale il consorzio di bonifica abbia determinato la somma iscritta a ruolo, né peraltro, risultano indicate le norme giuridiche che giustificano il tributo richiesto, ovvero gli atti amministrativi che costituiscono il presupposto della relativa imposizione.
La cartella di pagamento, quindi, non essendo stata preceduta dalla notifica di un atto impositivo e non contenendo l'indicazione degli elementi succitati, determina per la ricorrente l'impossibilità di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della procedura di riscossione e della esattezza dell'imposizione e ciò comporta la nullità della cartella medesima e la conseguente illegittimità della riscossione del tributo in essa iscritto.
Per quanto espresso, l'atto va annullato e l'accoglimento della censura in esame ha carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione introdotta in causa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata;
Condanna l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in €500,00, oltre eventuali accessori come per legge .
Agrigento, 24.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
US Segreto FA Di PI