Sentenza 30 aprile 1999
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, non basta un comune interesse accompagnato da vincoli interpersonali o un ruolo di virtuale adesione al delitto ma occorre un contributo concreto alla realizzazione dello stesso.(Nella specie la S.C. - in applicazione del principio di cui in massima - ha escluso che integri gli estremi del concorso in abuso d'ufficio il fatto di essere autorevole conoscente del presidente di una commissione preordinata all'accertamento della invalidità nonché padre del soggetto da quest'ultima beneficato).
Commentario • 1
- 1. Cocaina in garage: connivenza o concorso? (Cass., 19875/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 luglio 2020
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente. Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 19 giugno – 2 luglio 2020, n. 19875 Presidente Fumu – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale per il riesame di Bologna, adito ai sensi dell'art. 309 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/1999, n. 9575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9575 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 30/4/1999
1. Dott. Luciano Di Noto Consigliere SENTENZA
2. " CE Trifone " N. 880
3. " Ilario Martella " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N. 3130/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CI CE, n. 18.02.1930 avverso la sentenza emessa il giorno 22.06.1998 dalla Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per non aver commesso il fatto;
Udito il difensore, avv. Frigo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.
FATTO
Con sentenza del 22.06.1998 la Corte d'appello di Milano proscioglieva per estinzione del reato da prescrizione AF AU e CI CE dall'imputazione di concorso in abuso d'ufficio ex art. 323 cp. come novellato dall'art. 1 L. 234/97, consistito, quanto al primo, nell'avere, quale membro della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati d'invalidità civile, in concorso con gli altri componenti ON LE, RA SI, NZ ER e RI AN, con provvedimento dell'11.04.1990, intenzionalmente procurato a CI RA un indebito e rilevante vantaggio patrimoniale con il riconoscimento, in violazione delle norme e dei criteri di cui al D.M. 25.07.1980, di un'invalidità civile del 50% a fronte di un'invalidità effettiva non superiore al 15%, e, quanto al CI, nell'avere, previo concerto con il ON, Presidente dell'anzidetta Commissione, concorso nel menzionato abuso finalizzato ad assicurare alla figlia RA l'indebito vantaggio di poter accedere alla graduatoria per il collocamento obbligatorio a favore degli invalidi civili e di venire quindi effettivamente assunta quale invalida civile presso un istituto bancario con la qualifica di impiegata.
Propone ricorso il CI, deducendo che la Corte d'appello, applicando la prescrizione, ha espresso un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti sulla base di rilievi non solo inidonei allo scopo ma convergenti al contrario a postulare un epilogo assolutorio di merito. E infatti, precisa il ricorrente:
- le cene con il ON sono successive ai fatti addebitati e non comprovano assolutamente il previo concerto;
- i contatti con lo stesso ON e i coniugi IC, conseguenti all'inizio delle indagini, sono del tutto ovvi in relazione alla comune posizione processuale e nulla provano a carico del prevenuto.
Non si potrebbe poi, comunque, non rilevare che il proscioglimento nel merito doveva e deve prevalere anche a fronte di un'incertezza probatoria sul concorso nel reato, ex coord. Disp. artt. 530 cpv. e 129 cpp. DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'impugnata sentenza, letta in congiunzione con quella di prime cure, ha invero, ritenuto il concorso del prevenuto nel delitto di abuso d'ufficio (donde l'esclusione di una pronuncia diversa da quella di estinzione del reato), sulla base dei seguenti elementi:
a) - conoscenza fra l'imputato, all'epoca magistrato nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, e il ON, Presidente della Commissione per l'accertamento degli stati d'invalidità civile, desunta dalle dichiarazioni dei coniugi IC, attestanti alcune cene in comune nel 1990 e l'uso del "tu";
b) - interesse dell'imputato a che la figlia ottenesse l'invalidità nella misura utile a fruire delle norme sul collocamento obbligatorio;
c) - macroscopica sproporzione fra l'invalidità effettiva della CI e invalidità riconosciuta dalla Commissione, spiegabile solo, stanti i rischi di natura disciplinare e penale della "falsificazione", come frutto di un pregresso accordo fra l'imputato e il ON;
d) - disinvolto comportamento del ON durante la procedura di accertamento dell'invalidità;
e) - immediata presa di contatto del ON, appena coinvolto nelle indagini, con l'imputato.
È evidente che gli elementi menzionati forniscono indizi di un collegamento "referenziale" fra l'illecito posto in essere dal ON e la persona del CI. Senonché, com'è noto, ai fini del concorso nel reato, non basta un comune interesse accompagnato da vincoli interpersonali o un ruolo di virtuale adesione al delitto ma occorre un contributo concreto alla sua realizzazione (v. da ultimo Cass. 05.02.1998, Brescia). In base all'argomentazione svolta dal giudice di primo grado, e fatta propria dal giudice d'appello, l'elemento decisivo per far assumere al descritto quadro indiziario la convergenza e consistenza utile a individuare e comprovare detto contributo, sarebbe dato dalla circostanza indicata sub c). Dice, invero, al riguardo testualmente il primo giudice: "il giudizio sull'infermità . . . fu così macroscopicamente sproporzionato per eccesso . . . da far ritenere che esso fosse stato il frutto di un pregresso accordo tra CI e ON . . . altra spiegazione logica non è dato rinvenire negli atti . . . ed invero, nessuno si sarebbe esposto in maniera così evidente, consapevole della enorme entità del divario tra l'invalidità esistente e quella riconosciuta, se non ci fosse stata una precedente intesa. In altri termini, nessuno avrebbe corso evidenti rischi di natura disciplinare e penale, data la facile accertabilità dell'abuso, per favorire una persona inconsapevole".
Ora, considerato che il soggetto sicuramente e direttamente favorito dalla Commissione fu la figlia adulta del prevenuto, e non quest'ultimo, è evidente che il passaggio citato, se ha un'indubbia forza dimostrativa del dolo e del movente del ON, non possiede, sul piano della logica intrinseca, quella decisività a favore del diretto coinvolgimento operativo del prevenuto, sotto il profilo del "pregresso accordo", ritenuta dai giudici di merito: ben potendo, in effetti, ritenersi che la figlia abbia utilmente speso il nome del padre e/o che il ON abbia voluto indirettamente compiacere quest'ultimo.
In realtà, l'elemento che, seppure non enunciato in maniera pienamente esplicita, appare rilevante, nell'argomentazione in discorso, per pervenire al surriferito giudizio di coinvolgimento personale, è dato dal rilievo della entità del rischio al quale il ON si esponeva e della correlata necessità che, a monte, vi fosse il previo accordo con persona di particolare rango, quale appunto il CI.
Orbene, questo punto, basato sul gratuito presupposto che, in relazione ad una vicenda oggettivamente connotata come quella di cui in atti, un personaggio del rango di CI CE non potesse non esplicare, sui protagonisti della medesima, una interferenza attiva, si risolve all'evidenza in una mera congettura, tanto più in quanto nulla risulta sul rapporto fra il prevenuto e gli altri componenti della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile.
La illustrata perdita di pregnanza del decisivo elemento di cui supra sub c) (macroscopica sproporzione fra l'invalidità effettiva della CI e invalidità riconosciuta dalla Commissione) toglie chiaramente, sulla base della stessa esposizione argomentativa offerta in sede di merito, al complesso indiziario ivi individuato, la consistenza necessaria a trarne una univoca conclusione di colpevolezza a carico del CI: il quale, in definitiva, si troverebbe a rispondere di concorso solo perché autorevole conoscente del Presidente della Commissione e padre della persona da questa favorita, con una esasperazione del rilievo del ruolo istituzionale e del rapporto parentale che contrasta con la corretta applicazione dei canoni di cui al cpv. art. 192 c.p.p., in relazione all'art. 110 cp. e al principio di cui all'art. 27, comma 1, Cost. In forza, dunque, dell'art. 129 cpp., l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio nei confronti di CI CE per non aver commesso il fatto.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di CI CE per non aver commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999