Sentenza 24 aprile 2012
Massime • 1
Ai fini della individuazione degli elementi differenziali tra il reato di usurpazione di funzioni pubbliche di cui all'art. 347 cod. pen. e l'illecito amministrativo dell'usurpazione di titoli ed onori sanzionato dall'art. 498 cod. pen. occorre avere riguardo al bene giuridico tutelato dalle due fattispecie, che nel primo caso è finalizzato a proteggere l'interesse volto a riservare l'esercizio di pubbliche funzioni a soggetti che ne abbiano effettiva e concreta investitura, mentre nel secondo caso è volto a tutelare la pubblica fede, che può essere tratta in inganno da false apparenze. (Fattispecie relativa alla falsa attribuzione delle funzioni di agente della Polizia di Stato, in cui la S.C. ha ritenuto sussistente l'ipotesi di cui all'art. 498 cod. pen.).
Commentari • 2
- 1. Art. 347 - Usurpazione di funzioni pubblichehttps://www.filodiritto.com/
1. Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni. 2. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle. 3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza. Rassegna di giurisprudenza Per la configurabilità del reato di usurpazione di funzioni pubbliche è necessario che la condotta realizzi in concreto un indebito esercizio di funzioni pubbliche in assenza di una legittima investitura (Sez. 6, 4159/2013), condotta diversa da quella posta in …
Leggi di più… - 2. Reati contro la pubblica amministrazione, abusivo esercizio di una professione, professione sanitaria di odontoiatra, iscrizione all'albo, eccezioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2012, n. 31427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31427 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2012 |
Testo completo
31427 M 31427/12M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/04/2012 R Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N.673 Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCO SERPICO Dott. - Consigliere -N. 37311/2011 Dott. NICOLA MILO Dott. DOMENICO CARCANO - Rel. Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) OR LE N. IL 28/10/1946 avverso la sentenza n. 1597/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 14/03/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2012 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nicola Lettieni Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO che ha concluso per i mi ta riconoі машини hihta del - Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Ritenuto in fatto 1.La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 14 marzo 2011, in riforma della decisione 24 aprile 2008 di primo grado, ha dichiarato PA EL responsabile del solo reato di cui all'art 347 c.p. per essersi attribuito la funzione di agente della polizia di Stato, in tal modo usurpando funzioni pubbliche;
fatto commesso il 19 settembre 2005. A fronte del'impugnazione volta a contestare le conclusioni del giudice di primo grado circa l'attendibilità di quanto riferito dalla persona offesa, la Corte d'appello ha condiviso le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado sull'attendibilita della OB RC che ebbe in dettaglio a raccontare l'accaduto, e altresì condiviso la qualificazione giuridica attribuita alla condotta realizzata.
2. La difesa propone ricorso e deduce: Inosservanza di legge con riferimento alla condanna per il solo reato previsto dall'art. 347 c.p. ancorché fosse stata esclusa la sussistenza del delitto di tentata violenza privata, che costituiva la parte della condotta mediante la quale, in base all'imputazione, fu commesso il reato di usurpazione di pubbliche funzioni;
quanto a tale ultima reato il ricorrente rileva che l'imputazione non fa cenno alcuno all'usurpazione bensì alla sola attribuzione di funzioni, condotta giuridicamente diversa rispetto a quello richiesta per la configurazione del reato. In conclusione, dovrebbe essere dichiarata la nullità della sentenza e la trasmissione degli atti I pubblico ministero.
2.1. il ricorrente ha presentato motivi nuovi con i quali pone in rilievo l'insussistenza del delitto di usurpazione di funzioni perché in concreto non vi è stato esercizio di funzioni pubbliche. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Una volta circoscritta la dinamica dei fatti all'esclusiva condotta di attribuzione di funzioni pubblich senza che vi si stato alcun concreto esercizio di tali funzioni, il fatto va ricondotto nell'ambito della fattispecie prevista dall'art.498 c.p. poiché in concreto vi è stato un mera attribuzione indebita di un pubblico servizio;
reato depenalizzato dall'art.43 della legge 43 d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507. Per la configurabilità del reato di usurpazione di funzioni pubbliche è infatti necessario che la condotta realizzi in concreto un indebito esercizio di funzioni pubbliche in assenza di una legittima investitura( Sez.VI, 17 marzo 2009, dep. 23 giugno 2009, n. 26178), situazione in concreto esclusa dalla ricostruzion dei fatti operata dal giudice d'appello. Mentre, ciò che rileva ai fini della fattispecie di cui all'art.498 - che ora integra solo un illecito amministrativo 1 2 - è l'attribuirsi una qualifica di pubblico funzionario, anche attraverso l'abusivo uso di contrassegno senza alcun concreto esercizio di atti inerente a tali funzioni. In particolare, ciò che distingue le due fattispecie é dunque il bene tutelato: l'una, quella prevista dall'art. 347 c.p., tutela l'interesse volto a riservare l'esercizio di pubbliche funzioni a soggetti che ne abbiano effettiva e concreta investitura;
l'altra, quella descritta nell'art. 498 c. p., tutela la pubblica fede che può essere tratta in inganno da false apparenze.
2.In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012 IPresidente Il Consigliere extensore Adeki Domenico Carcano Giovanni De Roberto DEPOSITATO IN CANCELLERIA ||L 01 AGO 2012 E IL FUN CIL DIZUNA T R Deft.ssa G O C 2