Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2001, n. 1152
CASS
Sentenza 27 gennaio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La notifica della sentenza d'appello avvenuta, in violazione degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti della parte personalmente invece che del suo procuratore costituito in giudizio, non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della sentenza per il destinatario e nemmeno per il notificante, essendo improduttiva di effetti la conoscenza della sentenza acquisita al di fuori della specifica forma stabilita dalla legge e non essendo neppure applicabile il principio di cui all'art. 156 cod. proc. civ. relativo alla sanatoria delle nullità per il raggiungimento dello scopo dell'atto.

Commentario1

  • 1Le Sezioni Unite sul principio della bilateralità degli effetti della notificazione della sentenza
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 16 maggio 2019

    1. Il caso Il proprietario di un fondo esercitava l'azione di manutenzione nei confronti del proprietario del fondo confinante, chiedendo che gli fosse inibita la costruzione di un muro posto a distanza illegale dal confine dei rispettivi fondi e che venisse ordinata la demolizione delle opere già edificate. Il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava la parte resistente a ridurre ad un'altezza non superiore ai tre metri – come disposto dall'art. 878 c.c. – il muro edificato al confine con la proprietà del ricorrente. L'attore, quindi, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, notificava al convenuto la sentenza di primo grado ai …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2001, n. 1152
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1152
Data del deposito : 27 gennaio 2001

Testo completo