Sentenza 27 gennaio 2001
Massime • 1
La notifica della sentenza d'appello avvenuta, in violazione degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti della parte personalmente invece che del suo procuratore costituito in giudizio, non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della sentenza per il destinatario e nemmeno per il notificante, essendo improduttiva di effetti la conoscenza della sentenza acquisita al di fuori della specifica forma stabilita dalla legge e non essendo neppure applicabile il principio di cui all'art. 156 cod. proc. civ. relativo alla sanatoria delle nullità per il raggiungimento dello scopo dell'atto.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2001, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - rel. Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
G.T.I. Gestione Straordinaria Regionale Trasporti Irpini, in persona del legale rappresentante pro tempore Commissario Regionale Lorenzo Venezia, elettivamente domiciliato in Roma, Cancelleria della Corte Suprema della Corte di Cassazione, presso l'avv. Enrico Giglio, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
- e controricorrente avverso ricorso incidentale -
contro
OV IO, elettivamente domiciliato in Roma, via Gianicolense n. 111, Studio prof. Colomba Vuotto, con l'avv. Ugo Loguercio che lo rappresenta e difende giusta procura speciale notarile e delega. - controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 268/98, decisa il 10 marzo 1998 e pubblicata il 18 marzo 1998, resa dal Tribunale di Avellino nel procedimento n. 67/97 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito l'avv. Ugo Loguercio, munito di procura speciale, in favore del ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, e per il rigetto del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 891/97 il Pretore di Avellino accoglieva la domanda proposta da OV IO e intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di inserimento nel ruolo subalterno. nono livello operaio, riconosceva il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel sesto livello CCNL autoferrotranvieri con decorrenza dal 5 marzo 1991 e condannava la datrice di lavoro G.T.I., Gestione Straordinaria Regionale Trasporti Irpini, al pagamento delle differenze retributive.
Interponeva appello la G.T.I. e in esito il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 268/98 emessa in data 10 - 18 marzo 1998, respingeva il gravame e cosi, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione.
Disattendeva l'eccezione di inammissibilità dell'appello prospettata dal OV in relazione a pretesa genericità dei motivi, rilevando che questi consentivano di individuare l'ambito della domanda proposta al giudice di secondo grado.
Dichiarava inammissibile il primo motivo di gravame relativo al preteso consenso del lavoratore al declassamento dal sesto al nono livello, affermando trattarsi di eccezione nuova, proposta per la prima volta in appello.
Osservava che, ai sensi della lettera b), terzo comma, dell'Accordo Nazionale di categoria del 27 giugno 1987, la datrice di lavoro aveva il dovere di inquadrare i dipendenti riconosciuti inidonei all'espletamento delle mansioni di assunzione in altra qualifica professionale per la quale sussisteva disponibilità di organico, conservando il medesimo livello contrattuale, professionale e retributivo. Affermava non esser rilevante la circostanza che le disponibilità di organico erano state accertate solamente nell'anno 1993, essendo risultato che esse risalivano all'anno 1991. Osservava ancora che le mansioni svolte dal OV alla data della riconosciuta inidoneità erano appunto quelle di operaio qualificato di sesto livello, secondo le previsioni del contratto nazionale di categoria.
Poneva infine in rilievo che l'esistenza di un divieto per regolamento interno di promozioni al di fuori del ruolo di appartenenza non comportava il divieto di passaggio da un ruolo all'altro nell'ambito della ricollocazione di dipendenti che conservano il livello contrattuale di provenienza. La datrice di lavoro notifica il 22 luglio 1998 ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, notificata il 30 aprile 1998 alla parte personalmente assieme a precetto, non anche al procuratore costituito. Deduce tre motivi.
OV IO notifica in data 28 - 31 agosto 1998 controricorso e ricorso incidentale con un solo motivo.
La G.T.I. notifica in data 6 ottobre 1998 controricorso avverso ricorso incidentale e deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc. Si deve quindi dare atto della tempestività del ricorso principale, notificato in data 22 luglio 1998, pur se la sentenza resa dal Tribunale in grado di appello era stata notificata alla parte personalmente, unitamente al precetto, in data 30 aprile 1998. Ed invero "la notifica della sentenza d'appello avvenuta, in violazione degli art. 170 e 285 c.p.c. nei confronti della parte personalmente invece che del 5uo procuratore costituito in giudizio, non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della sentenza per il destinatario e nemmeno per il notificante, essendo improduttiva di effetti la conoscenza della sentenza acquisita al di fuori della specifica forma stabilita dalla legge e non essendo neppure applicabile il principio di cui all'art. 156 c.p.c. relativo alla sanatoria delle nullità per il raggiungimento dello scopo dell'atto" (Cass. civ., sez. I, 8 giugno 1995, n. 6480). Va poi esaminato, siccome idoneo a chiudere l'intera controversia, l'unico motivo del ricorso incidentale col quale si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 434 cpc, nonché, con implicito riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, l'omessa motivazione su di un punto essenziale della controversia e si ripropone l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Si afferma che il Tribunale avrebbe errato nel ravvisare la specificità dei motivi di appello dal momento che nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado sono ripetute le posizioni già assunte nell'atto introduttivo e non si rinviene critica di sorta alla sentenza impugnata.
Il ricorrente incidentale non indica peraltro gli atti della fase di merito dai quali risulti essere stata prospettata l'eccezione relativa all'inammissibilità dell'appello non solamente per genericità di motivi, argomento sul quale il Tribunale si è pronunciato, ma anche per inesistenza di motivi atti a confutare, con argomenti attinenti alla decisione e non limitati ad una mera ripetizione delle difese già svolte, le ragioni addotte nella sentenza di primo grado al fine di disattendere le difese stesse. Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti o il contenuto degli atti (memorie o documenti) ove l'argomento sarebbe stato introdotto o trattato.
La censura non attiene ad un error in procedendo ma ad una pretesa violazione di legge e pertanto non consente la lettura degli atti del giudizio di merito a cura della Corte di Cassazione.
Si deve dunque considerare la questione come nuova e introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Il rilievo non può quindi trovare accoglimento in questa sede poiché "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ. , sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ. , sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ. , sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993, n.
4841). Il ricorso incidentale va pertanto rigettato. Col primo motivo del ricorso principale si denuncia, con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 245 cpc
[evidentemente 345 cpc, lapsus calami che si rinviene anche nella sentenza denunciata in questa sede] e si afferma che non doveva esser dichiarato inammissibile il primo motivo di appello col quale parte datoriale eccepiva l'intervenuto consenso del lavoratore al declassamento dal sesto al nono livello. Si osserva che il Tribunale ha erroneamente affermato trattarsi di eccezione nuova e si richiamano, con integrale trascrizione, e con indicazione degli estremi di pagina e di produzione, la parte della memoria di costituzione ove l'eccezione viene svolta, l'istanza avanzata dal OV, il provvedimento di servizio adottato allo scopo. Il controricorrente, in base alla menzione dell'art. 245 cpc, interpreta la censura come intesa a introdurre una richiesta di prova circa la pretesa domanda di declassamento avanzata dal OV ma dalla lettura del motivo risulta evidente che ci si duole della statuizione della sentenza di secondo grado nel senso dell'inammissibilità per il divieto di proporre nuove eccezioni in appello. D'altro canto il Tribunale richiama del pari l'art. 245 cpc ma appunto con riferimento all'esclusione dei nova in appello e pertanto il tenore della doglianza è chiaro ed incontestabile, tanto più che viene non indicata una ipotetica prova testimoniale, che non risulta sia stata richiesta e non ammessa o comunque non espletata, ma una prova documentale già ritualmente introdotta nel processo. Così precisato l'ambito del primo motivo, la censura appare fondata, dal momento che l'eccezione basata sull'esistenza di un demansionamento effettuato a seguito di richiesta del lavoratore è stata chiaramente avanzata nel giudizio di primo grado e pertanto il Tribunale non poteva dichiarare inammissibile il relativo motivo di appello.
Il controricorrente osserva che la G.T.I. avrebbe riferito la circostanza relativa alla domanda di trasferimento da parte del OV come mero fatto storico e non già come motivo di contestazione della domanda di parte attrice.
Il rilievo non appare persuasivo poiché dall'esame della memoria di costituzione in primo grado, consentito a fronte di denuncia di un error in procedendo, risulta che la convenuta, dopo aver riferito in narrativa che il ricorrente aveva chiesto di essere utilizzato nel box aziendale, aggiunge, nell'enunciazione delle ragioni di diritto in forza delle quali chiede la reiezione della domanda, che l'art. 27, comma 1, lett. B del regolamento allegato al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, prevede l'esonero dell'agente divenuto inabile al servizio per le funzioni proprie della qualifica rivestita, qualora non accetti altre mansioni compatibili con le sue attitudini;
la circostanza viene allegata in atto di appello negli stessi termini, a parte la critica alla sentenza di primo grado, ovviamente non presente nella memoria di costituzione.
Il Tribunale ha esattamente valutato come eccezione l'argomentazione svolta in atto di appello, ma ha errato nel considerarla come nuova, senza tener presente che gli stessi rilievi erano stati svolti nella memoria costitutiva.
Si nota che il controricorrente dichiara essere infondata l'eccezione in base ad altre risultanze della fase di merito, dalle quali dovrebbe risultare che si era trattato di mera richiesta di trasferimento, nonché alla lettura di altro brano della memoria di costituzione, da cui si dovrebbe desumere (pur se il testo presenta numerose omissioni segnalate con spazi punteggiati e il significato non appare di palmare evidenza) che la domanda di trasferimento era stata avanzata in alternativa ad altro equivalente, provvisorio lavoro.
La contestazione involge dunque un giudizio di merito, relativo appunto all'interpretazione della richiesta avanzata dal OV. Si impone pertanto la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altro giudice di appello, che si designa come in dispositivo. Detto giudice deciderà anche in ordine alle spese dell'intero processo. Rimangono assorbiti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale.
P.Q.M.
La Corte
Riunisce i ricorsi.
Rigetta il ricorso incidentale.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2001