CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 24/02/2026, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1638/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3695/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Trapani 37 95048 Scordia CT
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028056755000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028056755000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028056755000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Riscossione e Agenzia delle entrte insistono in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento in oggetto, notificata in data 6.12.2023dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione di Catania dell'importo complessivo di € 1.075,07, di cui € 730,78 per tasse, € 192,33 per sanzioni, € 116,14 per interessi ed € 18,78 per spese e relativa alle cartelle di pagamento, n.
29320160046161665000, n. 29320170001909792000 e n. 29320170028803909000, tutte riguardanti la tassa automobilistica regione Sicilia, rispettivamente per l'anno 2011, 2012 e 2013, di competenza dell'Agenzia Entrate Dirczione di Catania.
Eccepisce che sul presupposto della notifica delle pregresse cartelle rispettivamente nel febbraio, marzo e dicembre 2017, tenuto conto dell'ampliamento del periodo di sospensione, così come disposto dal decreto legge n. 41/2021,, conseguente all'emergenza Covid-19, il credito portato dalla cartella di pagamento n.
29320160046161665000 si è definitivamente prescritto il 16.2.2022, il credito portato dalla cartella di pagamento n. 29320170001909792000 si è definitivamente prescritto il 30.4.2022 e il credito portato dalla cartella di pagamento n, 29320170028803909000 si è definitivamente prescritto il 21.12.2022 : pertanto la notifica dell'atto di intimazione di pagamento impugnato con il presente ricorso, notificato al ricorrente in data 6.12.2023, è avvenuta oltre i termini sopra indicati
L'Agenzia delle Entrate eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto:
l'atto è stato notificato in data successiva all'entrata in vigore del Decreto Legislativo di modifica del processo tributario, e segnatamente in data 18/01/2024; il contribuente avrebbe dovuto costituirsi in giudizio entro e non oltre il 17/02/2024 ;egli, invero, ha depositato gli atti presso la Corte solo in data 26/04/2024, e dunque oltre il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, con conseguente violazione dell'art 22 del D.
Lgs. 546/92.
In ogni caso rileva che dopo la notifica delle cartelle opposte, non essendo intervenuti pagamenti, per la cartella di pagamento nr. 29380201600041787000 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n.
29380201600041787000 in data 25/01/2021; per tutte le cartelle di pagamento è stata notificata l'intimazione di pagamento nr.29320199003251509000 in data 29/11/2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile
Infatti, è stato notificato (in data successiva all'entrata in vigore del Decreto Legislativo di modifica del processo tributario) in data 18/01/2024.
La costituzione in giuidzio sarebbe dovuta avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni e dunque non oltre il 17/02/2024 ed invece la causa è stata iscritta a ruolo in data 26/04/2024, con conseguente violazione dell'art 22 del D. Lgs. 546/92.
All'inammissiblità consegue la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 400,00
Così deciso in Catania il 13.2.2026
Il Giudice estensore
(dott. Francesco Distefano)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3695/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Trapani 37 95048 Scordia CT
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028056755000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028056755000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028056755000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Riscossione e Agenzia delle entrte insistono in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento in oggetto, notificata in data 6.12.2023dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione di Catania dell'importo complessivo di € 1.075,07, di cui € 730,78 per tasse, € 192,33 per sanzioni, € 116,14 per interessi ed € 18,78 per spese e relativa alle cartelle di pagamento, n.
29320160046161665000, n. 29320170001909792000 e n. 29320170028803909000, tutte riguardanti la tassa automobilistica regione Sicilia, rispettivamente per l'anno 2011, 2012 e 2013, di competenza dell'Agenzia Entrate Dirczione di Catania.
Eccepisce che sul presupposto della notifica delle pregresse cartelle rispettivamente nel febbraio, marzo e dicembre 2017, tenuto conto dell'ampliamento del periodo di sospensione, così come disposto dal decreto legge n. 41/2021,, conseguente all'emergenza Covid-19, il credito portato dalla cartella di pagamento n.
29320160046161665000 si è definitivamente prescritto il 16.2.2022, il credito portato dalla cartella di pagamento n. 29320170001909792000 si è definitivamente prescritto il 30.4.2022 e il credito portato dalla cartella di pagamento n, 29320170028803909000 si è definitivamente prescritto il 21.12.2022 : pertanto la notifica dell'atto di intimazione di pagamento impugnato con il presente ricorso, notificato al ricorrente in data 6.12.2023, è avvenuta oltre i termini sopra indicati
L'Agenzia delle Entrate eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto:
l'atto è stato notificato in data successiva all'entrata in vigore del Decreto Legislativo di modifica del processo tributario, e segnatamente in data 18/01/2024; il contribuente avrebbe dovuto costituirsi in giudizio entro e non oltre il 17/02/2024 ;egli, invero, ha depositato gli atti presso la Corte solo in data 26/04/2024, e dunque oltre il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, con conseguente violazione dell'art 22 del D.
Lgs. 546/92.
In ogni caso rileva che dopo la notifica delle cartelle opposte, non essendo intervenuti pagamenti, per la cartella di pagamento nr. 29380201600041787000 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n.
29380201600041787000 in data 25/01/2021; per tutte le cartelle di pagamento è stata notificata l'intimazione di pagamento nr.29320199003251509000 in data 29/11/2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile
Infatti, è stato notificato (in data successiva all'entrata in vigore del Decreto Legislativo di modifica del processo tributario) in data 18/01/2024.
La costituzione in giuidzio sarebbe dovuta avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni e dunque non oltre il 17/02/2024 ed invece la causa è stata iscritta a ruolo in data 26/04/2024, con conseguente violazione dell'art 22 del D. Lgs. 546/92.
All'inammissiblità consegue la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 400,00
Così deciso in Catania il 13.2.2026
Il Giudice estensore
(dott. Francesco Distefano)