Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00386/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01385/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1385 del 2025, proposto da:
TO UI AM, rappresentato e difeso dagli avvocati Natale Graziano, Mattia Giovanni Graziano, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
I.n.p.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Battaglia, Silvia Parisi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 906/2025 del T.a.r. Calabria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.n.p.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. TU VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo n. 906/2025, passata in giudicato, e contenente la condanna dell’I.n.p.s. “ alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, con conseguente corresponsione delle spettanti somme aggiuntive ”;
- si è costituito l’istituto previdenziale, il quale ha dedotto che il 16.02.2026 sono state liquidate le somme spettanti all’esponente;
Considerato che:
- secondo il ricorrente l’istituto previdenziale non avrebbe provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico;
Ritenuto che:
- diversamente dagli assunti difensivi dell’esponente, la portata precettiva del giudicato non è da ritenersi estesa alla rideterminazione del trattamento pensionistico;
- a ciò consegue la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 35, comma 4, c.p.a.;
- attesa la soccombenza virtuale dell’amministrazione, le spese di lite sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in euro 1.286,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione al difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO ND, Presidente
TU VA, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TU VA | DO ND |
IL SEGRETARIO