Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2024, n. 36940
CASS
Sentenza 18 settembre 2024

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In tema di furto di energia elettrica, sono inutilizzabili, nel giudizio ordinario, le dichiarazioni rese al verificatore dell'Enel da soggetto nei cui confronti siano emersi anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato, avendo l'attività di verifica natura ispettiva di tipo amministrativo ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen. ed operando il divieto di testimonianza su dichiarazioni dell'indagato o dell'imputato anche con riguardo a quelle rese nel corso dell'attività ispettiva da persona in seguito sottoposta ad indagini. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che il verbale redatto dal verificatore è, invece, utilizzabile ai fini della prova dell'avvenuta verifica, delle modalità di sottrazione dell'energia elettrica, della descrizione dello stato dei luoghi e dell'avvenuta sottrazione).

Commentario1

  • 1Furto di energia elettrica: sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato ai verificatori ENEL
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2024, n. 36940
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36940
Data del deposito : 18 settembre 2024

Testo completo