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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/11/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa SA Di AT, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 767/2025 promossa da
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Parte_1 C.F._1
Magliarisi, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 3.03.2025, l'odierna ricorrente propone impugnazione avverso il provvedimento del 14.03.2022, con cui l' ha predisposto un piano di recupero rateale per le CP_1 somme da lei indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola, chiedendone l'annullamento. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per CP_1 intervenuta decadenza e chiedendone, nel merito, il rigetto perché infondato in fatto e in diritto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. ______________________
Va premesso, sulla scorta della documentazione versata in atti, che con provvedimento datato
27.04.2016, l' comunicava all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2007 al CP_1
31/12/2008, sono stati pagati 5.426,43 euro in più sulla Sua prestaz. di disoccupazione agricola cat.
DSAGR n. 1 per i seguenti motivi: è stata corrisposta indennità di disoccupazione non spettante” e che, a seguire, con provvedimento datato 14.03.2022, l' la informava della predisposizione di CP_1 un piano rateale per il recupero della suddetta somma.
Tanto premesso, va osservato che se da un lato la comunicazione con cui l' Controparte_2 chiede la restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola indebitamente percepita non è idonea a far decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 22 del d.l. n. 7/1970, convertito nella legge n.
83/1970, e all'art. 11 del d.lgs. n. 375/1993, dall'altro la comunicazione di indebito datata 27.04.2016
(contenente, peraltro, la specifica indicazione degli strumenti di tutela esperibili nei confronti della stessa) è stata notificata, a mani della ricorrente, il 20.05.2016, con la conseguenza che, non essendo stato presentato ricorso amministrativo entro il termine di novanta giorni dalla sua ricezione, il provvedimento è divenuto definitivo.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, l'11 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA Di AT
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa SA Di AT, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 767/2025 promossa da
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Parte_1 C.F._1
Magliarisi, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 3.03.2025, l'odierna ricorrente propone impugnazione avverso il provvedimento del 14.03.2022, con cui l' ha predisposto un piano di recupero rateale per le CP_1 somme da lei indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola, chiedendone l'annullamento. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per CP_1 intervenuta decadenza e chiedendone, nel merito, il rigetto perché infondato in fatto e in diritto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. ______________________
Va premesso, sulla scorta della documentazione versata in atti, che con provvedimento datato
27.04.2016, l' comunicava all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2007 al CP_1
31/12/2008, sono stati pagati 5.426,43 euro in più sulla Sua prestaz. di disoccupazione agricola cat.
DSAGR n. 1 per i seguenti motivi: è stata corrisposta indennità di disoccupazione non spettante” e che, a seguire, con provvedimento datato 14.03.2022, l' la informava della predisposizione di CP_1 un piano rateale per il recupero della suddetta somma.
Tanto premesso, va osservato che se da un lato la comunicazione con cui l' Controparte_2 chiede la restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola indebitamente percepita non è idonea a far decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 22 del d.l. n. 7/1970, convertito nella legge n.
83/1970, e all'art. 11 del d.lgs. n. 375/1993, dall'altro la comunicazione di indebito datata 27.04.2016
(contenente, peraltro, la specifica indicazione degli strumenti di tutela esperibili nei confronti della stessa) è stata notificata, a mani della ricorrente, il 20.05.2016, con la conseguenza che, non essendo stato presentato ricorso amministrativo entro il termine di novanta giorni dalla sua ricezione, il provvedimento è divenuto definitivo.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, l'11 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA Di AT