Sentenza 7 maggio 2015
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L'applicabilità del sequestro preventivo postula come indefettibile presupposto la domanda del pubblico ministero. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP a seguito di domanda del querelante sulla quale il Pubblico Ministero aveva espresso parere negativo ai sensi dell'art. 368 cod. proc. pen.).
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- 1. Se la società è fittizia si può procedere al sequestro diretto nei confronti della stessa.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Se il profitto del reato è rimasto nella disponibilità dell'ente, o la struttura societaria è fittizia, si può procedere al sequestro diretto nei confronti della società. Decisione: Sentenza n. 13479/2016 Cassazione Penale – Sezione III Il caso. Con decreto del Giudice per le indagini preliminari veniva disposto il sequestro preventivo delle disponibilità liquide riconducibili a due società e al legale rappresentante indagato per il reato di cui all'art. 10 bis Decreto legislativo n. 74/2000 (omesso versamento di ritenute) per alcuni milioni di euro relativi a tre anni d'imposta (2010, 2011 e 2012). Una delle società veniva ammessa al pagamento rateale, e le società ricorrevano in …
Leggi di più… - 2. Si può procedere al sequestro diretto nei confronti di società fittizia?Graziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 5 luglio 2016
Se il profitto del reato è rimasto nella disponibilità dell'ente, o la struttura societaria è fittizia, si può procedere al sequestro diretto nei confronti della società. Decisione: Sentenza n. 13479/2016 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Amministrativo, Civile, Commerciale, Penale, Societario, Tributario Parole chiave: sequestro preventivo – presupposti Il caso. Con decreto del Giudice per le indagini preliminari veniva disposto il sequestro preventivo delle disponibilità liquide riconducibili a due società e al legale rappresentante indagato per il reato di cui all'art. 10 bis Decreto legislativo n. 74/2000 (omesso versamento di ritenute) per alcuni milioni di euro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2015, n. 25375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25375 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PRESTIPINO Antonio - Presidente - del 07/05/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 993
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 9672/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA;
avverso l'ordinanza del 06/02/2015 pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena nei confronti di:
NI AN nato il [...];
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine Stabile che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
FATTO E DIRITTO
1. Con querela ricevuta in data 12.12.2014, la Banca Privata Leasing S.p.A. denunciava NI EF, nella sua qualità di liquidatore della società IR s.r.l. (in liquidazione), con sede in Castelfranco Emilia, per appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 646 c.p., art. 61 c.p., nn. 7 e 11, in quanto, a fronte di risoluzione per morosità del contratto di leasing avente ad oggetto l'autovettura Porsche tg. EC353BN, non aveva restituito il suddetto bene.
sentenza N. R. Gen. N. 9672/2015 Udienza camera di consiglio del 07/05/2015.
Con la querela la Banca Privata Leasing S.p.A., richiedeva il sequestro probatorio dell'auto ex art. 253 c.p.p. e, in subordine, quello preventivo ex art. 321 c.p.p., con conseguente restituzione del suddetto bene alla medesima istante.
2. In data 5.2.2015, il P.M., ritenuto di non adottare il sequestro probatorio richiesto, trasmetteva al Giudice per le indagini preliminari parere negativo ai sensi dell'art. 368 c.p.p.. Con il decreto emesso in data 6.2.2015, il GIP disponeva il sequestro preventivo della vettura indicata in querela, ravvisando e il fumus del reato di cui all'art. 646 c.p., e il periculum in mora connesso alla libera disponibilità del bene.
3. Avverso il suddetto decreto, il P.M. proponeva riesame davanti il Tribunale del Riesame di Modena chiedendone l'annullamento in quanto, essendo stato emesso in difetto di domanda cautelare, "il decreto in questione si colloca al di fuori dello schema previsto dalla procedura e per tale ragione va considerato illegittimo: il Tribunale del Riesame, ritenuto di non avere alcuna competenza in quanto l'art. 322 bis c.p.p. circoscrive l'appello alle ordinanze in materia di sequestro preventivo (e, non quindi, al decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari) e al decreto di revoca del sequestro emesso dal p.m., convertiva l'impugnazione in ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.
4. Il ricorso è fondato.
Infatti, premesso che, correttamente il Tribunale del Riesame ha convertito l'istanza di riesame in ricorso per cassazione ex art. 325/2 c.p.p. (unico mezzo d'impugnazione consentito al Pubblico Ministero avverso il decreto di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari: in terminis SS.UU. 4/1990 rv 184623), va rilevato che, per pacifica giurisprudenza - alla quale si ritiene di dover dare continuità - l'applicazione delle misure cautelari, sia personali che reali, postula come indefettibile presupposto la domanda del pubblico ministero: in terminis SS.UU cit.; SSUU 8388/2009 (in motivazione 1); Cass. 47257/2009 245368; Cass. 9756/2014 Rv. 259112. Di conseguenza, deve disporsi l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la restituzione del bene sottoposto a vincolo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto di sequestro impugnato ed ordina la restituzione del bene a MO EF, nella sua qualità di liquidatore della società IR sr.l. (in liquidazione). Si provveda a norma dell'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2015