Sentenza 30 settembre 2015
Massime • 1
L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto ricorrere errore percettivo - rilevante ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen. ed influente sulla qualificazione del fatto quale delitto di peculato anziché di appropriazione indebita - nella considerazione da parte del collegio della natura pubblica dei fondi oggetto di appropriazione da parte dell'imputato, laddove emergeva, inequivocabilmente, dalle risultanze processuali la natura privata degli stessi).
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(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 625-bis) Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo in merito alle imputazioni elevate nei confronti di una pluralità di persone per fatti di associazione a delinquere di stampo mafioso e per reati-fine, aveva, tra gli altri, riconosciuto uno di costoro responsabile del delitto di avere partecipato ad una cosca mafiosa e lo aveva condannato alla pena di anni 13 di reclusione. La Corte di Appello di Reggio Calabria, inoltre, aveva riconosciuto la continuazione tra il fatto per cui era intervenuta la condanna in primo grado ed altri fatti già giudicati ed aveva rideterminato la pena inflitta al …
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(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 320) Il fatto La Corte di appello di Cagliari respingeva l'opposizione proposta ex art. 667 c.p.p., comma 4, e, per l'effetto, confermava il provvedimento con cui, in sede esecutiva, era stata accertata la conversione in pignoramento, ai sensi dell'art. 320 c.p.p., del sequestro conservativo di un immobile, appartenente ad un legale in relazione al procedimento penale in cui questi era imputato di appropriazione indebita ai danni di una cliente. Il sequestro era stato eseguito dietro decreto di autorizzazione adottato dal G.i.p. nel corso del procedimento, contestualmente all'emissione del decreto penale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/2015, n. 41782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41782 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2015 |
Testo completo
4 1 7 8 2 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da 1771 Sentenza n. dott. Antonio Esposito - Presidente - dott. Piercamillo Davigo - Consigliere - C.C. 30/9/2015 R.G.N. 19299/2015dott. Andrea Pellegrino - Consigliere - dott. Sergio Beltrani - Consigliere dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: NO NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 53578/2014 del 21/10/2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito l'avv. Adelmo Manna che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Questa Corte, con sentenza n. 53578/2014 del 23/11/2011 rigettava il ricorso proposto da NO NI avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 10/5/2013. 2. Avverso tale sentenza NO NI propone ricordo straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. per errore di fatto per avere affermato che il NO si è appropriato di somme versate dal CONI o comunque di somme pubbliche, oltre che di fondi privati provenienti dai tesseramenti, ritenendo che entrambe dette somme confluivano nelle casse della F.I.S.G. ed in particolare nel conto Bancoposta n. 830750002, dal quale il NO ha prelevato le somme di cui si è appropriato. Evidenzia, al riguardo, il ricorrente: nel suddetto conto non confluivano somme provenienti dal CONI o fondi pubblici, ma solo fondi privati, mentre i contributi CONI confluivano sui conti BNL, sui i quali non è stata accertata alcuna condotta appropriativa. Veniva prodotta poi la sentenza n. 280/2015 del 26/5/2015 della Corte dei Conti sez. giurisdizionale del Lazio con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla lamentata responsabilità erariale del NO NI per i medesimi fatti di cui alla sentenza della Corte di Cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
3.1. In via preliminare ritiene il Collegio di dovere chiarire quale sia, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, la nozione di errore di fatto che legittima l'accesso al rimedio del ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. pen. ed appunto l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (sez. U. n. 16103 del 27/3/2002, Rv. 221280). Specificamente, nella ora citata decisione le sezioni unite di questa Corte hanno precisato che: 1)- qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
2)- sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse о l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia 2 incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
3)- l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale. A tali principi si sono uniforme in modo costante le decisioni delle sezioni semplici di questa Corte, affermando, da ultimo, che, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (sez. 6 n. 14296 del 20/3/2014, Rv. 259503).
3.2. Fatta questa premessa in ordine ai presupposti di ammissibilità del ricorso straordinario proposto, occorre prendere le mosse dal principio di diritto affermato nella sentenza di cui si chiede l'annullamento, in base al quale, ai fini dell'esatta qualificazione giuridica di condotte appropriative di fondi di una Federazione Sportiva occorre distinguere a seconda che si tratti di risorse economiche concernenti l'operatività di essa quale soggetto privato ovvero le attività di rilievo pubblicistico connesse all'utilizzazione di contributi pubblici finalizzati alla promozione dell'attività sportiva. In particolare la sezione sesta di questa Corte, richiamando altra propria decisione (sez. 6 n. 8727 del 19/4/2000, Rv. 220749), ha chiarito che ... l'attività attraverso la quale una federazione sportiva si procura i mezzi finanziari, ricevendo i contributi dei propri soci e gestisce tali mezzi è estranea all'esercizio dell'attività sportiva e conseguentemente, è espressione del dinamismo privatistico della Federazione, che, in tale settore, non opera come organo del C.O.N.I., ma come persona giuridica privata ed i suoi amministratori non rivestono la qualità di pubblici ufficiali, nel momento in cui non esercitano una pubblica funzione, ma gestiscono interessi meramente privatistici dell'ente>>. A tale distinzione consegue non integra il reato di peculato, ma quello di appropriazione indebita aggravato ai sensi degli artt. 646 e 61 11 cod. pen., il fatto n. dell'amministratore di una Federazione sportiva che si appropri del denaro versato dai tesserati, difettando una formale e specifica destinazione di tali fondi all'esercizio della pratica sportiva. Viceversa configura il delitto di peculato la condotta appropriativa di fondi specificamente destinati al finanziamento dell'esercizio della pratica sportiva erogati a tale scopo dal 3 ་ ད C.O.N.I., in quanto, in relazione a tali specifiche attività, alle Federazioni sono riconosciute connotazioni pubblicistiche, sussistendo un vincolo di destinazione dei fondi erogati alla realizzazione di una specifica finalità e funzione pubblica individuata nella promozione dell'attività sportiva. nell'interesse della collettività. Tali principi, che travolgono le argomentazioni giuridiche contenute nelle sentenze di merito, non è dato, in questa sede, di mettere in discussione, in considerazione della sopra evidenziata natura e dei limiti del rimedio straordinario previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. Solo incidentalmente occorre rilevare che, alla base dell'affermazione di responsabilità di NO NI per il reato di peculato, entrambi i giudici di merito avevano escluso qualsiasi rilevanza all'indiscussa provenienza privatistica e non pubblicistica dei fondi di cui il NO si era appropriata, ponendosi, invece, l'accento sulla destinazione dei suddetti fondi, T comunque destinati al perseguimento delle finalità pubblicistiche che contraddistinguono lo scopo dell'Ente (pag. 13 sente G.U.P. Trib. Roma;
pag. 4 sentenza Corte d'Appello di Roma).
3.3. Ma è nell'applicazione al caso di specie del principio di diritto enunciato che la sesta sezione cade nell'errore di fatto denunciato con il ricorso straordinario in esame, laddove perviene alla conclusione che il NO si sarebbe appropriato anche di somme erogate dal C.O.N.I. Specificamente l'errore consiste nell'avere affermato, contrariamente alle inequivoche risultanze processuali ed a quanto emergeva dalle sentenze di merito e dallo stesso capo d'imputazione, che < .. nelle casse della F.I.S.G. ed, in particolare, nel conto Bancoposta n. 83075000 della F.I.S.G. confluivano sia le somme provenienti da tesseramenti, affiliazioni e multe irrogate a società e tesserati, sia le somme erogate da parte del C.O.N.I., destinate al finanziamento delle attività sportive nel settore dello sport su ghiaccio>>. Per inciso si osserva che il numero del conto Bancoposta riportato nella sentenza della Cassazione è errato nell'ultima cifra, risultando dagli atti trattarsi del conto Bancoposta n. 83075002. Ed appunto dagli atti risulta inequivocabilmente che nel suddetto conto confluivano esclusivamente gli incassi relativi a tesseramenti, affiliazioni e multe, cioè quelle somme che la sesta sezione ha qualificato come fondi privati, in relazione ai quali le condotte appropriative vanno inquadrate nell'ambito del delitto di appropriazione indebita aggravato ai sensi dell'art. 61 nn. 7 ed 11 cod. pen. in considerazione dell'entità della somma sottratta e della qualità 4 rivestita dall'imputato. Ora la condotta appropriativa accertata a carico del NO si riferisce proprio alle somme depositate sul conto Bancoposta ora menzionato. Viceversa dagli atti è emersa l'esistenza di altri due conti intestati alla Federazione (BNL 10105 e BNL 41040), nei quali confluivano i contribuiti pubblici erogati dal C.O.N.I. ed in relazione a questi altri conti bancari non risultano accertate condotte appropriative poste in essere dal NO, che, del resto, non erano neppure contestate. A conferma di quanto fin qui detto si pone poi la sentenza emessa dalla sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti, prodotta dal ricorrente, la quale, facendo proprie le conclusioni giuridiche cui è pervenuta la sesta sezione penale di questa Corte, preso atto della natura privata e non pubblica delle somme di cui si è appropriato il NO, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, stante l'insussistenza del danno erariale.
3.4. Ricorre, quindi, ad avviso del Collegio, un errore percettivo in cui la Corte è incorsa nella lettura delle gli atti e processo, errore che ha direttamente inciso sul processo formativo della volontà, conducendo ad una decisione che sarebbe stata diversa in mancanza del suddetto errore (sez. 2 n. 2241 del 11/12/2013, Rv. 259821). E difatti, ove la sesta sezione avesse riconosciuto che nel conto Bancoposta sopra indicato, sul quale si erano verificate le condotte appropriative poste in essere dal NO, erano confluiti esclusivamente i fondi privati della Federazione e non anche quelli pubblici erogati dal C.O.N.I., come pacificamente riconosciuto da entrambi i giudici di merito, al principio di diritto enunciato sarebbe dovuta necessaramente conseguire, in accoglimento del ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, la qualificazione giuridica del fatto accertato a carico del NO come delitto di cui agli artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen. Deve essere, quindi, revocata la sentenza n. 1588/2014 emessa in data 21/10/2014 dalla sesta sezione penale di questa Corte. I fatti contestati, in quanto relativi all'appropriazione di fondi incontestabilmente definiti come privati, devono essere qualificati come appropriazione indebita aggravata e continuata ai sensi degli artt. 81 cpv. 646 e 61 n. 11 cod. pen.
3.5. All'esito del giudizio rescindente il Collegio è tenuto all'adozione dei provvedimenti necessari per correggere l'errore ora accertato, sussistendo le condizioni per provvedere immediatamente all'esame del merito del 5 ricorso originario (sez. 6 n. 9926 del 12/1/2012, Rv. 252257; sez. 6 n. 36192 del 1/7/2014, Rv. 260028). Ed in proposito già sopra si è detto in ordine alla qualificazione giuridica dell'appropriazione di somme appartenenti ad una federazione sportiva, ma provenienti da fondi privati, quali le somme versate dagli affiliati a titolo di tesseramenti e multe. Accertato in punto di fatto che solo di somme di tale natura il NO si è appropriato, somme che erano depositate sul conto Bancoposta ed escluso che vi sia stata analoga condotta appropriativa in relazione a fondi pubblici, cioè fondi provenienti dal C.O.N.I. e destinati a finanziare il promovimento delle attività sportive, non resta che, in accoglimento del ricorso proposto dall'imputato, qualificati come sopra detto ai sensi degli artt. 81 cpv. 646 e 61 n. 7 ed 11 cod. pen. i fatti originariamente contestati come delitto di peculato, annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la determinazione del trattamento sanzionatorio in ordine al diverso reato cosi come qui qualificato. Trattandosi di un'ipotesi di annullamento parziale attinente solo al trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., deve essere affermata l'intervenuta irrevocabilità della decisione in ordine all'affermazione di responsabilità penale del ricorrente in ordine al fatto materiale accertato così come qui qualificato, essendo ancora da valutare solo la determinazione della pena.
P.Q.M.
Qualificati i fatti come appropriazione indebita aggravata e continuata revoca la sentenza messa dalla sesta sezione penale di questa Corte in data 21/10/2014 n. 1588 nei confronti di NO NI. Annulla la sentenza della Corte d'Appello di Roma emessa il 10/5/2013 n. 3688/2012 con rinvio ai fini della determinazione della pena in relazione al reato così come qualificato ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Roma 30 settembre 2015 Il Consigtere estensore Il Presidente Dott. Antonio Esposito Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16. OTT. 2015 IL CANCELLERE A DI CA M E R Claudia PlanePlanek P U S