Ordinanza cautelare 30 luglio 2022
Sentenza 12 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00355/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00618/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2022, proposto da
AH AH UH IM, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura della Provincia di Cremona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ope legis in Brescia, via S. Caterina n. 6;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di contestuale revoca del permesso di soggiorno ordinario, emanato dal Questore della Provincia di Cremona il 27.01.2022, e notificato il 13.04.2022;
- di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura della Provincia di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. ZO RO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Con ricorso notificato il 13 giugno 2022 e depositato il 12 luglio 2022, il sig. AH AH OU IM, cittadino egiziano, ha impugnato il provvedimento della Questura di Cremona prot. Cat.A.12/2022-nr. 12 del 27 gennaio 2022 (notificatogli il 13 aprile 2022) che ha rigettato la sua istanza di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e, contestualmente, gli ha revocato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo di cui era titolare.
Ciò in considerazione del fatto che:
- egli « [era] risultato assente dal Territorio Nazionale per periodi superiori a 10 mesi, in quanto lasciava il territorio prima del 27/09/2017, data di rilascio del passaporto nr. A210007509 nel Paese d’Origine e vi faceva rientro il 12/07/2018 e, come ulteriormente accertato, lo stesso lasciava il territorio dal 25/07/2018 al 23/09/2018, dal 25/09/2018 al 11/01/2019, dal 18/01/2019 al 21/04/2019, dal 26/04/2019 al 21/07/2019, dal 31/07/2019 al 13/10/2019, dal 20/10/2019 al 28/07/2020, per assentarsi nuovamente il 28/08/2020 »;
- « inoltre […], dopo aver ritirato il permesso di soggiorno nr. 111704547 in data 06/05/2017, lasciava il territorio dello Stato in data 09/05/2017, con successivo rientro in data 12/07/2018, pertanto con un’assenza di oltre un anno e due mesi »;
- « non sussist[eva]no », pertanto, « i requisiti di legge per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo richiesto », essendo « stato assente nel quinquennio per un periodo superiore a 405 giorni »;
- non era, inoltre, possibile « autorizzar[lo] ulteriormente […] a soggiornare nel Territorio dello Stato, in quanto [era] risultato assente per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi consentiti dal possesso di un permesso di soggiorno di durata pari a due anni ».
Il ricorrente si è affidato ai seguenti motivi censura:
- « 1) Violazione dell'art. 19 co. 1.1 e co. 1.2 D.Lgs. 286/98 »: si duole che l’Amministrazione non abbia ritenuto di rilasciargli quantomeno un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell’art. 19 d. lgs. 286/1998, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
- « 2) Violazione dell'art. 9, co. 6 D.Lgs. 286/98 e dell'art. 13, co. 4 D.P.R. 394/99 »: denunzia che l’Amministrazione non abbia tenuto conto del « problema di salute » da lui dedotto « in occasione di svariati accessi » e delle difficoltà incontrate per ottenere la legalizzazione della relativa certificazione medica presso la rappresentanza consolare nel Paese di origine.
I.1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare.
I.2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
I.2.1. La Difesa erariale ha prodotto in atti la documentazione del procedimento e una dettagliata relazione della Questura di Cremona.
I.3. Con ordinanza n. 582/2022 pubblicata il 30 luglio 2022, resa all’esito della camera di consiglio del precedente 28 luglio, questo Tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare per difetto del fumus boni juris .
I.4. Per la trattazione del merito del ricorso è stata fissata l’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 6 febbraio 2026, all’esito della quale esso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.2. Le valutazioni compiute in sede cautelare, in ordine ad entrambi i motivi di gravame, devono essere ribadite e confermate, non ravvisandosi ragioni per discostarsene (né il ricorrente le ha fornite tramite ulteriore attività difensiva).
II.3. Per quanto concerne il primo motivo, si era osservato che « proprio le reiterate e prolungate assenze del ricorrente dal territorio nazionale sembrano attestare, da un lato l’insussistenza di radicati legami sociali, lavorativi e familiari dello straniero nel territorio nazionale e dall’altro, per contro, il mantenimento di radicati legami con il Paese d’origine, e quindi l’insussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, il quale, ai sensi dell’art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. 286/98, impone all’amministrazione di tenere conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” ».
Va aggiunto, peraltro, che il ricorrente nulla ha specificamente dedotto, né in sede procedimentale né in questa sede processuale, in ordine alla sussistenza dei predetti presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, essendosi limitato a dolersi di una mancanza di istruttoria da parte della Questura, che tuttavia mancante non risulta essere.
Difatti, pur a fronte dell’assenza di qualsiasi allegazione da parte del ricorrente, la Questura si è interrogata sull’applicabilità dell’art. 19, comma 1.1., d.lgs. 286/1998, e ha ritenuto « di poter legittimamente sostenere che nei confronti di IM AH AH UH non sussistono i presupposti per procedere alla richiesta di un parere alla Competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’articolo 19 co. 1.2 D. L.gs. n.286/98, in quanto le numerose e prolungate assenze sono chiaro indice dell’assenza di vincoli stabili sul T.N. e di un concreto inserimento sociale, né può invocarsi in detta ipotesi la tesi del prolungato soggiorno sul territorio, ma al contrario sintomo di legami ed interessi al di fuori dello Stato » (pag. 2 del provvedimento impugnato).
Dette considerazioni (plausibili e ragionevoli) non sono state oggetto di contestazione con il gravame.
II.4. In relazione al secondo motivo, si è ritenuto che « l’esistenza di un “problema di salute”, non meglio precisato, che avrebbe giustificato le prolungate assenze del ricorrente dal territorio nazionale è stata dedotta in modo generico, mentre l’asserita difficoltà di conseguire in tempi rapidi la legalizzazione della certificazione sanitaria appare poco verosimile tenuto conto che tra la comunicazione di avvio del procedimento e l’adozione del provvedimento conclusivo è intercorso un periodo di tempo di circa 1 anno e due mesi, che appare ragionevolmente compatibile con l’assolvimento del predetto incombente burocratico ».
Dev’essere altresì rilevato che l’assenza dal territorio dello Stato, per ritenersi giustificata, deve essere sorretta da valide ragioni e/o comprovati motivi che, in concreto è onere dello straniero provare (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 11 luglio 2025, n. 1197): non è stato provato (invero, sostanzialmente neppure allegato) che vi sia stato un “nesso di causalità” fra il problema di salute e le continue e prolungate assenze dall’Italia.
Ciò implica che le valutazioni della Questura sulla natura “non giustificata” delle assenze (pacificamente superiori al periodo di tolleranza normativamente previsto) non risultano inficiate da quanto dedotto con il gravame.
II.5. Da quanto precede deriva l’infondatezza del ricorso, che va perciò respinto.
II.6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, il Collegio reputa esaustiva la condanna del ricorrente alla refusione delle spese della fase cautelare disposta con l’ordinanza n. 582/2022: mantenuta perciò ferma tale condanna, le spese della presente fase di merito devono trovare compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese della presente fase di merito compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IN IM, Presidente FF
ZO RO, Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO RO | RI IN IM |
IL SEGRETARIO