TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 355
TAR
Ordinanza cautelare 30 luglio 2022
>
TAR
Sentenza 12 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione dell'art. 19 co. 1.1 e co. 1.2 D.Lgs. 286/98

    Le reiterate e prolungate assenze del ricorrente dal territorio nazionale attestano l'insussistenza di radicati legami sociali, lavorativi e familiari in Italia e il mantenimento di legami con il Paese d'origine, escludendo i presupposti per la protezione speciale. Inoltre, il ricorrente non ha dedotto specificamente i presupposti per tale permesso, limitandosi a lamentare una mancanza di istruttoria che non sussiste, dato che la Questura ha motivato il rigetto in base alle assenze.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 9, co. 6 D.Lgs. 286/98 e dell'art. 13, co. 4 D.P.R. 394/99

    L'esistenza di un problema di salute è stata dedotta in modo generico e l'asserita difficoltà di ottenere la legalizzazione della certificazione sanitaria appare poco verosimile, considerato il tempo intercorso tra l'avvio del procedimento e il provvedimento conclusivo. Non è stato provato un nesso di causalità tra il problema di salute e le prolungate assenze, che non risultano quindi giustificate.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 355
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 355
    Data del deposito : 12 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo