Sentenza 19 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di patteggiamento, l'art.446 comma primo cod.proc.pen. prescrive che la richiesta di applicazione della pena conseguente a giudizio immediato deve essere formulata entro il termine di decorrenza di quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato, con la conseguenza che il patteggiamento tardivamente richiesto non deve essere ammesso e, se lo è stato, dà luogo ad una ipotesi di nullità della decisione.
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- 2. L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito specialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2016, n. 5541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5541 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2016 |
Testo completo
5 54 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Presidente - SENTENZA N.84 Dott. ANGELO COSTANZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MASSIMO RICCIARELLI N. 34652/2015 - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI - Consigliere - Dott. ERSILIA CALVANESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SCIACCA nei confronti di: GA TE N. IL 07/06/1993 avverso la sentenza n. 85/2015 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SCIACCA, del 20/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Marilia DMARD che he besto l'e mulle muito sense o delle jenteuse car from y el Tobul of Seecce. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20.2.2015 il Tribunale di Sciacca ha applicato a WA GA la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 110 cod. pen. 73, comma 5, 80, comma 1 lett. a), d.P.R. n. 309/90, così riqualificato il fatto ascritto all'imputato.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca deducendo:
2.1. Violazione della legge penale in relazione alla circostanza secondo la quale non poteva darsi corso all'accordo intervenuto tra le parti alla udienza del 20.2.2015, in presenza del precedente diverso accordo - all'esito della emissione del decreto di giudizio immediato - già perfezionatosi il 10.11.2014 e come rettificato in data 19.2.2015 con la integrazione della pena pecuniaria originariamente omessa, che non era stato né revocato dalle parti, né rigettato dal Giudice.
2.2. Violazione degli artt. 446, comma 1 u. p., e 458 cod. proc. pen. in quanto non era più possibile formulare una nuova istanza di applicazione della pena, essendosi verificata la decadenza prevista dalla legge.
2.3. Violazione degli artt. 444 e 448 cod. proc. pen. essendo stata emessa una sentenza non pienamente conforme al contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti in relazione sia alla mancata conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, sia alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 non prospettata nella istanza difensiva.
3. Con requisitoria scritta il P.g. ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1. Quanto alla revocabilità delle dichiarazioni delle parti in ordine alla definizione del processo ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.. si registra un primo orientamento secondo il quale il cosiddetto 1 patteggiamento, disciplinato dagli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., l'accordo tra le parti, che caratterizza l'istituto, non è riconducibile alla categoria dei negozi giuridici bilaterali di diritto privato o di diritto pubblico. La richiesta di applicazione della pena ed il consenso ("rectius": assenso) costituiscono due manifestazioni di volontà unilaterali convergenti, provenienti dall'imputato e dal Pubblico Ministero e rivolte al giudice, anche se è sottostante, ma ad esse esterno, un accordo tra le parti. Ne consegue la revocabilità della richiesta o del consenso delle parti per l'applicazione della pena, costituendo essa regola generale, applicabile - salve specifiche indicazioni normative di segno contrario - nell'ambito del diritto processuale, in coerenza con il principio di disponibilità cui è improntato l'istituto. La richiesta e il consenso non sono per le parti vincolanti e possono essere revocati e modificati fino a quando non intervenga la decisione del giudice, salvo quanto è disposto dall'art. 447 comma terzo cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 2831 del 24/06/1991, Grossi ed altri, Rv. 188612); nello stesso senso, si è affermato che ciascuna parte è libera di revocare il consenso già prestato all'applicazione della pena fino a quando il giudice non ratifichi l'accordo (Sez. 3, n. 3580 del 09/01/2009, Aluku, Rv. 242673); infine, che la parte che abbia avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., può sempre revocarla, fino a che l'altra parte non abbia espresso il proprio consenso, salvo che nella particolare e circoscritta ipotesi prevista, per il caso di richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, dall'art. 447, comma terzo, cod. proc. pen.(Sez. 5, n. 19123 del 16/03/2004, Greganti, Rv. 227751).
2.2. Altro orientamento afferma che la richiesta di applicazione della pena non è più revocabile dopo che la parte abbia espresso il proprio consenso, in quanto l'incontro delle manifestazioni di volontà delle parti determina effetti irreversibili già prima della ratifica dell'accordo da parte del giudice (Sez. 3, n. 39730 del 04/06/2009, Bevilacqua, Rv. 244892); ancora, che la richiesta di applicazione della pena non è più revocabile una volta intervenuto il consenso del pubblico ministero e nelle more della ratifica giudiziale dell'accordo così perfezionatosi (Sez. 5, n. 44456 del 27/06/2012, Bernardini, Rv. 254058); infine, si è considerato che l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale 2 dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione (Sez. 4, n. 38070 del 11/07/2012, Parascenzo, Rv. 254371 ).
2.3. Ritiene il Collegio che, in conformità al primo orientamento ed anche per esigenze di ragionevole durata del processo, ferma la - unilaterale irretrattabilità della richiesta di definizione "patteggiata" - le parti possano d'intesa tra loro modificare il precedente accordo sulla- definizione del processo prima che sia intervenuta la decisione del giudice. -2.4. Cosicché non ostava al successivo accordo per ciò solo quello già intervenuto tra le parti, dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato in data 14.10.2014, a seguito di istanza nell'interesse dell'imputato in data 8.11.2014 con l'assenso del P.M. in data 10.11.2014 salva la rettifica successivamente intervenuta con l'integrazione della pena pecuniaria.
3. Il secondo motivo è fondato.
3.1. E' stato già affermato che, a mente dell'art.446 comma 1 cod. proc. pen. la richiesta di applicazione di pena patteggiata può essere formulata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Tale termine è previsto a pena di decadenza, con la conseguenza che il patteggiamento tardivamente richiesto non deve essere ammesso e, se lo è stato, dà luogo ad una ipotesi di nullità della decisione (Sez. 3, n. 2158 del 23/05/1997, Pitti e altro, Rv. 208811). '3.2. Il principio - per la espressa previsione dell'art. 446, comma 1 u.p. cod. proc. pen. vale anche per l'istanza che segua a rito - immediato, cosicché, in tal caso, la eventuale riproposizione dell'accordo sulla definizione del processo incontra il limite decadenziale previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., dovendo essere comunque riproposto nel termine quindicinale dalla notifica del decreto di giudizio immediato. -3.3. Nella specie, il nuovo accordo intervenuto solo all'udienza del 20.2.2015 e ben oltre il predetto termine di decadenza, tenuto conto delle cadenze temporali prima evidenziate - deve ritenersi irritualmente proposto e la sentenza che lo ha accolto va annullata senza rinvio.
3.4. Gli atti devono quindi essere trasmessi al Tribunale che dovrà pronunciarsi sull' originario accordo ritualmente intervenuto. 3 4. L'accoglimento del motivo assorbe quello successivamente proposto.
5. La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Sciacca per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sciacca per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 19.1.2016. Il Componente estensore Il Presidente Anna Petruzzellis Angelo Capozzi iplefferi DEPOSITATO IN CANCELLERIA, 10 FEB 2016 A M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO CA E R P Piera Esposito 4