Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00490/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02260/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2260 del 2025, proposto da
CE LE, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Mirone e Lucia Marino, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Catania, via Vecchia Ognina 142/B e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC antonino.mirone.russo@pec.ordineavvocaticatania.it e lucia.marino@pec.ordineavvocaticatania.it;
contro
Comune di Ragalna, non costituito in giudizio;
nei confronti
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Ufficio del Genio Civile di Catania, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tar Sicilia Sezione staccata di Catania del 3.5.2024, n. 1632, passata in giudicato e, comunque, non sospesa, nominando da subito il commissario ad acta e fissando la somma di denaro dovuta dal resistente Comune per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, dell’Ufficio del Genio Civile di Catania, dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. AN US ON DA e uditi i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 31 ottobre 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.
Con ricorso iscritto al n. r.g. 1729/2023 la parte ricorrente ha impugnato tutti gli atti del procedimento da cui era conseguita, ai sensi dell’art. 54, comma 3, della legge reg. Sic. 19/2021, la dichiarazione di esecutività e di efficacia del piano regolatore generale del Comune di Ragalna; con il mezzo di gravame la deducente aveva proposto dodici motivi, denunciando (con i primi nove) gravi illegittimità del PRG e del procedimento.
Il Tribunale adito, con sentenza 3 maggio 2024, n. 1632 ha prelevato il decimo motivo di gravame, con il quale era stata denunciata l’erronea dichiarazione di tardività delle osservazioni presentate dalla deducente al piano regolatore generale adottato, e lo ha accolto.
Conseguentemente il Tribunale adito ha dichiarato illegittimi gli atti successivi alla suddetta dichiarazione di tardività e ha annullato la delibera consiliare 10/2023 di presa d’atto dell’efficacia ed esecutività del PRG “ per quanto di interesse della parte ricorrente ”.
La deducente ha tentato di ottenere dal Comune intimato, in fase di esecuzione spontanea della sentenza, l’esame delle osservazioni-opposizioni, con la speranza di definire la questione in sede amministrativa e “ di evitare ulteriori iniziative giudiziarie ” (a tal fine avanzando due richieste, in data 11 luglio 2024 al Sindaco e in data 11 settembre 2024 al Segretario generale e al Responsabile dell’Area Tecnica); non avendo avuto riscontro, il 29 novembre 2024 ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con esclusivo riguardo al capo che aveva dichiarato l’assorbimento delle censure diverse da quella proposta con il motivo accolto, sperando, nelle more, nella risoluzione del contenzioso in via amministrativa.
In data 23 gennaio 2025 la deducente ha ottenuto la convocazione di una riunione presso il Municipio con i rappresentanti dell’Amministrazione, cui sono seguite alcune ulteriori interlocuzioni verbali, senza che, però, la pratica abbia avuto alcuno sviluppo.
Le amministrazioni intimate - in relazione al detto giudizio già definito - non hanno proposto appello avverso la sentenza in epigrafe e le stesse non hanno potuto chiedere - e non hanno chiesto - la sospensione della sentenza in questione.
Poiché a tutt’oggi, lamenta l’esponente, il Comune intimato non ha dato esecuzione al giudicato parziale della sentenza in epigrafe, sussistono i presupposti per la proposizione del ricorso in ottemperanza al fine di ottenere l’esame delle osservazioni a suo tempo non esaminate.
In conclusione, la parte ricorrente ha chiesto, in particolare, di:
- dichiarare l’inottemperanza del Comune di Ragalna alla sentenza in epigrafe passata in giudicato e comunque non sospesa;
- ordinare al Comune di Ragalna di provvedere all’ottemperanza della detta sentenza mediante immediato esame dell’osservazione/opposizione n. 83 presentata dalla stessa parte ricorrente al PRG adottato;
- nominare, per il caso di ulteriore inadempienza del Comune intimato, un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva;
- liquidare la somma dovuta dal Comune di Ragalna a titolo di astreinte .
2. Il Comune di Ragalna non si è costituito in giudizio.
Si sono costituiti in giudizio, con atto di mero stile, l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, l’Ufficio del Genio Civile di Catania, l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania.
3. Alla camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso per la natura autoesecutiva della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione.
Su istanza della difesa della parte ricorrente – di concessione di un breve rinvio per chiarire in ordine ai rilievi mossi dal Collegio - la trattazione della causa è stata rinviata all’udienza camerale del 10 febbraio 2026.
La parte ricorrente ha depositato in data 23 gennaio 2026 una memoria con la quale - in relazione al rilievo officioso - ha argomentato che la sentenza oggetto di azione di ottemperanza non può qualificarsi autosecutiva e, pertanto, si è soffermata in ordine alla ammissibilità del ricorso proposto e ha insistito nelle conclusioni rassegnate.
4. Alla camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026, presenti il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per le Amministrazioni resistenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito specificate.
5.1. Contrariamente a quanto argomentato dalla parte ricorrente, l’interesse sotteso alla proposizione della domanda di annullamento racchiusa nell’atto introduttivo del giudizio iscritto al n. r.g. 1729/2023, domanda accolta - nei termini ivi precisati - con sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 3 maggio 2024, n. 1632, è di tipo “oppositivo”, non “pretensivo”.
Ed invero – come si ricava dalla sentenza in epigrafe (punto 1. del Fatto e Diritto) – la deducente ha rappresentato “ di essere proprietaria di una azienda agricola sita in Ragalna ” e che “ su tale azienda, il P.R.G. del Comune, adottato con deliberazione commissariale n. 1 del 15 ottobre 2019, ha previsto la realizzazione di una nuova strada, ritenuta dalla stessa “gravemente inopportuna e illegittima ”, che collegava le vie Canfarella e Rosario ”.
Quindi, dopo aver lamentato il mancato esame delle osservazioni-opposizioni presentate, la deducente ha impugnato (fra gli altri) la deliberazione consiliare n. 10 del 25 giugno 2023, con cui il Comune di Ragalna ha dichiarato l’efficacia del P.R.G., ai sensi dell’art. 54, comma 3, della legge reg. Sic. n. 19 del 2020; la sentenza in epigrafe ha annullato la citata deliberazione consiliare n. 10 del 25 giugno 2023 di “ presa d’atto dell’avvenuta efficacia ed esecutività ” del PRG, “ ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, c. 3, della l.r. 13.8.2020 n. 19 ”, per quanto di interesse della parte ricorrente, salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione comunale intimata.
Orbene, per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, non è esperibile il ricorso per l'ottemperanza ad una sentenza “autoesecutiva” concernente interessi oppositivi, i cui effetti ordinatori si realizzano esclusivamente per opera della statuizione demolitoria del G.A., dalla quale discende l'integrale soddisfacimento della pretesa azionata, senza che in capo all'Amministrazione residui il compimento di ulteriori attività materiali o giuridiche. Nel caso di decisione autoesecutiva - contraddistinta dall'annullamento di provvedimenti amministrativi incidenti su interessi legittimi di tipo oppositivo e dal non richiedere esecuzione alcuna da parte dell'Amministrazione per risultare la posizione soggettiva azionata dal privato in sé soddisfatta dalla pronuncia caducatoria del giudice - l'effetto conformativo ovvero la regola di condotta evincibile dal dictum giudiziale, viene in definitiva a coincidere con i contenuti dell'effetto ripristinatorio, cioè si risolve nel mero divieto di riedizione degli atti così come affetti dai vizi rilevati in sentenza (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 12 settembre 2023, n. 5060; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 30 marzo 2023, n. 5459; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 15 aprile 2020, n. 632).
Il Collegio nel ritenere che la vicenda in esame rientri nell’anzidetta fattispecie, ritiene opportuno precisare che nel caso che occupa, la sentenza in epigrafe non contiene - neanche solo in modo implicito - “ ulteriori statuizioni volte ad ordinare all'Amministrazione il compimento di una consequenziale attività materiale ovvero giuridica, al fine di attribuire al ricorrente l'utilità effettiva che questi ha inteso conseguire con la proposizione del ricorso ” (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 20 gennaio 2026, n. 2135).
In sintesi, il Comune di Ragalna non è stato obbligato, per effetto delle statuizioni della sentenza in epigrafe, ad esercitare nuovamente il potere amministrativo a seguito della sentenza di annullamento (che ha soddisfatto l’interesse oppositivo della deducente); sull’Ente comunale grava però il divieto di riedizione degli atti così come affetti dal vizio rilevato nella sentenza in epigrafe (come detto sopra, dunque, l'effetto conformativo viene a coincidere con i contenuti dell'effetto ripristinatorio).
5.2. Occorre aggiungere, inoltre, che la realizzazione di una nuova strada (che colleghi le vie Canfarella e Rosario) sul terreno dell’azienda agricola della deducente appare rebus sic stantibus preclusa e ciò per effetto dell’annullamento, in parte qua , della deliberazione consiliare n. 10 del 25 giugno 2023.
6. In conclusione, per le ragioni evidenziate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti stante la limitata attività difensiva delle Amministrazioni regionali resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN NN RO, Presidente
AN US ON DA, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN US ON DA | GN NN RO |
IL SEGRETARIO