Sentenza 19 novembre 1998
Massime • 1
L'art. 65, comma 7, lett. a), del Regolamento di disciplina militare approvato con D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, nello stabilire che possano essere puniti con la consegna di rigore i "fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento, nell'ambito della facoltà concessagli dalla legge penale", non esclude che la richiesta di procedimento, prevista dall'art. 260 C.P.M.P., possa essere ugualmente avanzata anche quando, per quei fatti, sia stata inflitta la suddetta sanzione disciplinare; ciò avuto riguardo all'assenza, nel vigente ordinamento, di un principio generale di alternatività tra l'azione disciplinare e la richiesta di procedimento penale, ragione per cui tale alternatività può essere riconosciuta solo sulla base di una espressa disposizione normativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/1998, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 19.11.1998
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. " VA OL " N. 1263
3. " MA NN " REGISTRO GENERALE
4. " DE NARDO GIUSEPPE " N. 29865/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso C. MIL. APP. di VERONA
nei confronti di:
AL SA N. IL 05.10.1975
RO AB N. IL 29.02.1976
Avverso sentenza del 21.05.1988 C. MIL. APP. di VERONA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE,
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. militare Dott. V. Garino che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
1. Con sentenza del 4 marzo 1997 il Tribunale militare di Padova dichiarava non doversi procedere per difetto della richiesta di procedimento ex art. 260 c.p.m.p. nei confronti di AL LE e OD AB, imputati di concorso in percosse continuate (artt. 110 e 81 cpv. c.p.; 222 c.p.m.p.) e concorso in ingiuria continuata (artt. 110 e 81 cpv. c.p.; 226 c.p.m.p.). Rilevava la Corte militare di appello che avendo il comandante del Reggimento "Carso", cui i suddetti militari appartenevano, punito i medesimi con la sanzione disciplinare della "consegna di rigore", non poteva più per gli stessi fatti proporre legittimamente la richiesta di procedimento penale, secondo il principio "electa una via non datur recursus ad alteram".
A tale conclusione pervenivano i giudici militari argomentando dall'art. 65, 7^ comma, lett. a), del Regolamento di disciplina militare approvato con DPR 18 luglio 1986 n. 545 che prevede che "con la consegna di rigore possono essere puniti .. i fatti previsti come reato per i quali il comandante del corpo non ritenga di richiedere il procedimento.
Quindi la sanzione disciplinare non può più essere applicata quando sia stato chiesto il procedimento penale.
Concludevano i giudici di merito che conseguentemente doveva ammettersi la regola reciproca e cioè che una volta operata la scelta della sanzione disciplinare non poteva più essere proposta la richiesta di procedimento penale.
Avverso la sentenza della Corte militare di Appello proponeva ricorso per cassazione il P.G. militare chiedendone l'annullamento con rinvio per inosservanza della legge penale ex art. 660, co. 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 260 c.p.m.p. ed agli artt. 58 e
65 DPR 18.7.1986 n. 545. 2. Il ricorso del P.G. militare è fondato. Non sussiste, invero, nel nostro ordinamento un principio di alternatività tra l'azione disciplinare e la richiesta di procedere al giudizio penale e, quindi, fra procedimento disciplinare e procedimento penale. Del resto la preclusione dell'azione penale è istituto di carattere eccezione e, perciò, deve costituire oggetto di espressa previsione legislativa, non potendosi desumere indirettamente ed in via analogica da altre disposizioni che si riferiscono a situazioni diverse e non possono trovare applicazione in base a generici criteri di reciprocità non stabiliti normativamente.
Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
annulla con rinvio la sentenza impugnata ordinando la trasmissione degli atti alla Corte militare di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 19 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 1999