Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/1998, n. 1080
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Sentenza 19 novembre 1998

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L'art. 65, comma 7, lett. a), del Regolamento di disciplina militare approvato con D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, nello stabilire che possano essere puniti con la consegna di rigore i "fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento, nell'ambito della facoltà concessagli dalla legge penale", non esclude che la richiesta di procedimento, prevista dall'art. 260 C.P.M.P., possa essere ugualmente avanzata anche quando, per quei fatti, sia stata inflitta la suddetta sanzione disciplinare; ciò avuto riguardo all'assenza, nel vigente ordinamento, di un principio generale di alternatività tra l'azione disciplinare e la richiesta di procedimento penale, ragione per cui tale alternatività può essere riconosciuta solo sulla base di una espressa disposizione normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/1998, n. 1080
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1080
    Data del deposito : 19 novembre 1998

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