CGARS, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 311
CGARS
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Rigettato
    Erronea attribuzione punteggio offerta tecnica per personale aggiuntivo

    La Corte ha confermato la decisione del primo giudice, ritenendo che le unità aggiuntive offerte non fossero chiaramente dedicate al servizio e che l'offerta fosse condizionata alla richiesta della stazione appaltante. Inoltre, l'analisi delle unità operative confermava il punteggio assegnato.

  • Inammissibile
    Contestazione certificazione ENAC

    La Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza, ritenendola generica, dubitativa e attinente alla fase esecutiva del contratto, non essendoci prove che le dichiarazioni dell'aggiudicataria fossero false e non essendo la certificazione un requisito di partecipazione.

  • Inammissibile
    Erronea valutazione capacità tecnica dell'aggiudicatario

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza, poiché anche con un punteggio ridotto per l'aggiudicataria, l'appellante non avrebbe comunque vinto la gara a causa del divario complessivo.

  • Rigettato
    Legittimità determinazione griglia per attribuzione punteggi

    La Corte ha ritenuto la censura infondata e inammissibile, affermando che la griglia ha solo esplicitato la corrispondenza tra giudizi qualitativi e coefficienti numerici già previsti dalla lex specialis, imponendo un autovincolo trasparente ai commissari senza alterare i punteggi o la par condicio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 311
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 311
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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