Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00311/2026REG.PROV.COLL.
N. 00798/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 798 del 2025, proposto da
Ksm S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GES.A.P. Società di Gestione dell’Aeroporto di Palermo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Securpol S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NO D'IA S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma, previa concessione di idonee misure cautelari,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 1194 del 28 maggio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Securpol S.p.a. e di GES.A.P. Società di Gestione dell’Aeroporto di Palermo S.p.a.;
Visto l’appello incidentale proposto da Securpol S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il Cons. Giuseppe Chinè e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dinanzi al TAR Sicilia, l’odierna appellante principale – nella qualità di mandataria del costituendo RTI con LP NZ S.p.a. e SI Ivri S.p.a. - ha impugnato, per l’annullamento, il provvedimento adottato dal Consiglio di amministrazione di GES.A.P. S.p.a. nella seduta del 30.12.2024, con il quale è stata aggiudicata al RTI Securpol S.p.a.- NO d’IA S.r.l. la procedura aperta espletata per l’affidamento dei servizi di sicurezza dei passeggeri, bagagli a mano e da stiva, merci ed altri servizi di aviation security presso l’Aeroporto “ AL RS ” di Palermo – Punta Raisi – CIG B11EEEEFB8, con richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto - ove medio tempore stipulato - e condanna al risarcimento in forma specifica mediante subentro, con espressa riserva di agire in separata sede
per il risarcimento del danno per equivalente.
2. Il ricorso introduttivo è stato affidato ai seguenti motivi di censura:
a) Violazione ed erronea applicazione della lex specialis, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, disparità di trattamento, motivazione carente e comunque erronea, violazione dei principi di buon andamento e parità di condizioni (tale motivo è declinato sotto due distinti profili ).
Ha assunto parte ricorrente che la Commissione sarebbe incorsa in una macroscopica svista, ritenendo che il RTI ricorrente avrebbe previsto un numero complessivo di addetti pari a 260 unità
(dunque, 8 unità in più rispetto ai 252 addetti previsti quale quota minima) con conseguente attribuzione di un punteggio pari a 0,61; al contrario, sulla base della documentazione presentata in sede di offerta, il RTI avrebbe garantito la messa a disposizione di ulteriori 1072 unità (oltre ad
una quota minima di 252 + 8 in aggiunta). In particolare, le 8 unità indicate al primo alinea (2 per i servizi fiduciari e 6 per le squadre emergenziali) si aggiungerebbero alle 252 previste – quale quota minima – per le attività capitolari; a queste andrebbero poi sommate le ulteriori 1072 unità
indicate al secondo alinea, per un totale di 1324 unità, come desumibile da una lettura sistematica del contenuto dell’offerta. Conseguentemente, il RTI ricorrente avrebbe dovuto ottenere il punteggio di 10 e, per l’effetto, collocarsi al primo posto della selezione.
b) Violazione degli articoli 17 comma 5, 99, 94, 95, 100 e 103 del d.lgs. 38/2023, violazione e falsa applicazione della lex specialis, eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erroneità e/o carenza dei presupposti, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi generali di buon andamento e trasparenza .
Ha assunto parte ricorrente che l’aggiudicazione sarebbe stata disposta senza aver proceduto alla verifica della sussistenza dei requisiti del RTI controinteressato.
c) In subordine: Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e pubblicità, violazione della lex specialis, eccesso di potere per erroneità e/o carenza dei presupposti, irragionevolezza .
La Commissione, dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, avrebbe fissato il criterio motivazionale per l’attribuzione dei coefficienti, da 0 a 1, in relazione ai criteri e sub criteri di natura discrezionale. In particolare, la Commissione avrebbe previsto una griglia di valutazione dei coefficienti assegnabili dai singoli commissari, predisponendo una scala di giudizi (che va da “ non valutabile ” a “ eccellente ”) e associando a ciascuno di essi un diverso coefficiente. Il criterio sarebbe stato fissato successivamente all’apertura delle buste e tale circostanza determinerebbe l’illegittimità della gara, indipendentemente dalla dimostrazione che detta girglia abbia in qualche modo condizionato l’esito della procedura.
2. Nel giudizio di primo grado si è costituita la GES.A.P. S.p.a. con memoria di stile, mentre il RTI controinteressato ha presentato ricorso incidentale, depositato il 14.02.2025, articolato sui seguenti motivi di censura:
a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 100, co. 1, lett. a), D. Lgs. n. 36/2023, nonché degli artt. 134 TULPS e 257-ter R.D. n. 635/40; violazione della disciplina di gara, difetto di istruttoria, eccesso di potere per radicale carenza dei presupposti .
Il RTI ricorrente principale presenterebbe nella propria compagine la società LP NZ S.p.a., la quale avrebbe partecipato alla selezione senza essere autorizzata dal Prefetto competente per l’ambito territoriale in cui ricadono le prestazioni oggetto dell’appalto, previa presentazione di idonea istanza di estensione territoriale. In particolare, l’istanza di estensione territoriale presentata il 15.5.2024 da LP NZ S.p.a. sarebbe priva dell’allegazione della documentazione prescritta ex lege e, in particolare, del progetto organizzativo e tecnico-organizzativo, del progetto di regolamento tecnico dei servizi nonché del progetto di rete radio. Inoltre, trattandosi di un RTI di tipo orizzontale, in cui ciascuna impresa riunita dovrebbe eseguire pro-quota le prestazioni richieste, la citata società sarebbe priva del previsto requisito professionale.
b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 D. Lgs. n. 36/2023, violazione dell’art. 16.1. del Disciplinare di gara, violazione della par condicio, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta .
La Commissione di gara avrebbe illegittimamente ritenuto di non attribuire al RTI controinteressato i 2,5 punti previsti per il possesso della certificazione di qualità ISO 31000, nonostante pacificamente posseduta dalla mandante NO d’IA S.r.l. (allo stesso tempo, integrando una disparità di trattamento, li avrebbe attribuiti al RTI avversario, nonostante la menzionata certificazione di qualità ISO 31000 fosse posseduta dalla sola KSM S.p.a.). Quanto alla valutazione della capacità tecnica dell’offerente, il RTI ricorrente principale non avrebbe dimostrato, in parte qua , il requisito posseduto (con riguardo al fatturato 2019) e, inoltre, si sarebbe illegittimamente avvalso (con riguardo agli anni 2022/2023) del fatturato maturato da NO d’IA S.r.l., che nella presente procedura figura come mandante del RTI controinteressato (e, dunque, diretta concorrente).
3. In data 8.5.2025, il RTI controinteressato ha depositato nel primo giudizio motivi aggiunti al ricorso incidentale, articolato su un unico motivo di censura: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 5, 94, 95, 97 e 98 d.lgs. n. 36/2023, violazione dei principi della fiducia e del clare loqui, violazione della disciplina di gara .
Ha sostenuto il controinteressato di aver appreso, nelle more del giudizio, che la KSM S.p.a. non sarebbe in possesso dei requisiti contemplati dall’art. 94, comma 6, del d. lgs. 36/2023, poiché dalla disamina della visura camerale di tale impresa e in particolare del verbale assembleare del 17 aprile 2025 e di alcuni documenti estratti dal Registro delle Imprese emergerebbe una condizione di gravissima irregolarità fiscale e previdenziale in capo a tale società.
4. Con la sentenza n. 1194 del 28 maggio 2025 il primo giudice ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale. Ha inoltre condannato la parte soccombente a pagare le spese del grado in favore della GES.A.P. S.p.a. e della controinteressata.
5. Avverso tale decisione propone appello principale la KSM S.p.a., nella sua qualità di mandataria del costituendo raggruppamento con LP NZ S.p.a. e SI Ivri S.p.a., articolando i seguenti motivi di doglianza sostanzialmente riproduttivi delle censure già proposte in primo grado:
I) Errores in iudicando. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1368, 1369 e 1370 c.c. in relazione alla lex specialis e alle offerte. Motivazione carente e comunque erronea ;
II) Errores in iudicando. Erronea interpretazione e applicazione della lex specialis. Erronea interpretazione dell’offerta. Motivazione carente e comunque erronea ;
III) Errores in iudicando. Erronea interpretazione e applicazione della lex specialis. Erronea interpretazione dell’offerta. Motivazione carente e comunque erronea ;
IV) Errores in iudicando. Erronea interpretazione ed applicazione della lex specialis. Erronea interpretazione ed applicazione delle risultanze istruttorie. Violazione dei principi di buon andamento e parità di condizioni. Motivazione carente e comunque erronea ;
V) In subordine: Errores in iudicando. Violazione della lex specialis e di ogni norma e principio in
materia di necessaria predeterminazione dei punteggi. Motivazione carente e comunque erronea .
6. Per resistere all’atto di gravame si è costituita in questo secondo grado di giudizio la GES.A.P. S.p.a. depositando atto di mera forma in data 12 agosto 2025 e, successivamente, segnatamente in data 1° settembre 2025, memoria di controdeduzioni.
7. Con atto depositato in data 1° settembre 2025 l’appellata Securpol S.p.a. ha proposto appello incidentale per riproporre, nella sostanza, i motivi di ricorso incidentale già spiegati dinanzi al primo giudice e da quest’ultimo non esaminati perché assorbiti dalla decisione in rito.
8. In prossimità della udienza pubblica di trattazione degli appelli, tutte le parti costituite hanno prodotto scritti difensivi per controdedurre alle tesi avversarie e insistere nelle già rassegnate conclusioni. Segnatamente: parte appellante principale, memoria in data 30 marzo 2026 e memoria di replica in data 3 aprile 2026; parte appellante incidentale, memoria in data 30 marzo 2026 e memoria di replica in data 3 aprile 2026; la GES.A.P. S.p.a., memoria di replica in data 3 aprile 2026.
9. Alla udienza pubblica del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
10. Con il primo motivo di appello principale, parte appellante denuncia l’erroneità della sentenza gravata nel capo recante reiezione del primo motivo del ricorso principale concernente il punteggio attribuito alla offerta tecnica per il personale aggiuntivo addetto all’appalto ai sensi del sub criterio B.1 dell’art. 16 del disciplinare di gara. Secondo la prospettazione dell’appellante la stazione appaltante avrebbe dovuto correttamente accertare che erano stati indicati nell’offerta tecnica ulteriori unità di personale nel numero di 1072, oltre le obbligatorie 252 unità.
10.1. Il motivo si palesa privo di pregio.
10.2. Risulta per tabulas che l’art. 16.1. del disciplinare di gara, alla lettera b.1 ( Numero complessivo di addetti dedicati al servizio ), prevede l’attribuzione sino a 10 punti per la proposta che dettagli e dia evidenza “ del numero di addetti (inclusi supervisori) che il concorrente intende impiegare per garantire l’espletamento del servizio, in aggiunta al numero minimo di 252 unità ”.
La disposizione precisa che “ Il punteggio sarà determinato assegnando 10 punti al valore più alto (impiego del maggior numero di addetti da utilizzare per il servizio), mentre i valori intermedi saranno determinati interpolando linearmente fra il valore massimo ed il valore minimo offerti dai concorrenti ”.
È del pari pacifico in atti che l’offerta tecnica dell’appellante principale, nella parte dedicata alle “ B) Modalità di espletamento del servizio. B.1. Numero complessivo di addetti dedicati al servizio ” (pagina 5), così perimetra l’offerta: “ Il RTI, aggiunta al numero richiesto di 252 unità, dispone di ulteriori 1072 unità di GG.PP.GG. (inclusi supervisori, coordinatori e due unità cinofile) già operative certificate ai sensi del DM 85/99, che, ove richiesto, potranno essere impiegate ”. Segue una tabella nella quale compaiono 1335 unità distinte per qualifica (direttore tecnico, coordinatore, supervisore e addetti GG.PP.GG.), con l’indicazione, in calce, di n. 1072 “ Unità disponibili oltre le 252 unità obbligatorie ”.
10.3. Ciò posto, la tesi di parte appellante principale in base alla quale il punteggio attribuito all’offerta tecnica per il personale aggiuntivo dedicato al servizio doveva tenere conto dell’avvenuta offerta di 1072 unità non può essere condivisa dal Collegio.
E invero, la piana lettura della disposizione dell’art. 16.1. del disciplinare sopra riportata non lascia adito a dubbi di sorta in ordine alla circostanza che le unità di personale aggiuntivo rispetto al numero minimo di 252 unità, per essere rilevanti ai fini del sub criterio b.1, devono essere “ dedicati al servizio ”, ovvero deve trattarsi di personale che l’appaltatore “ intende impiegare per garantire l’espletamento del servizio ”.
Il tenore letterale dell’offerta tecnica, nella parte di pertinenza, non reca l’impegno dell’offerente di dedicare immediatamente, e in via esclusiva, al servizio in gara n. 1072 unità aggiuntive, ma soltanto la dichiarazione che “ Il RTI, in aggiunta al numero richiesto di 252 unità, dispone di ulteriori 1072 unità … che, ove richiesto, potranno essere impiegate ”. Tale dichiarazione, da un lato, ha ad oggetto il mero fatto storico che l’offerente dispone di 1072 unità aggiuntive di personale, dall’altro non reca alcun impegno incondizionato a impiegare dette unità aggiuntive nel servizio giacché subordina detto impiego a una eventuale e futura richiesta della stazione appaltante.
In ossequio a giurisprudenza sedimentata (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2022, n. 8119), “ ricorre l'offerta <<condizionata>> nel caso in cui l'offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante: in tal caso l'offerta va dichiarata inammissibile, atteso che le regole che informano la materia degli appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici (funzionali alla corretta esecuzione dell'appalto), la perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla stazione appaltante e l'offerta presentata dal candidato. Detta conformità non sussiste allorquando il concorrente subordini appunto la sua adesione al contratto a condizioni non univoche ed estranee all'oggetto del procedimento o ad elementi non previsti nelle norme di gara o al capitolato ”.
Pertanto, il capo di sentenza gravato sfugge alla proposta doglianza, avendo il primo giudice correttamente statuito che “ una cosa è dedicare al servizio e impiegare un determinato quantitativo di addetti a livello operativo; altra cosa è avere a disposizione personale ulteriore, che rappresenta l’intera forza lavoro impiegata nei servizi aeroportuali dislocati su tutto il territorio nazionale (circa 1.300 unità), difficilmente giustificabile anche nell’ambito dell’offerta economica ”.
10.4. A ciò deve essere aggiunto che nell’Allegato B dell’offerta tecnica dell’appellante principale è contenuta una tabella recante l’elenco del personale disponibile distinto per funzioni, nella quale sono indicate n. 260 unità di personale destinate al “ livello operativo ” del servizio oggetto di affidamento.
Tale tabella conferma la correttezza dell’operato del seggio di gara, in quanto in virtù delle 260 unità qualificate come “ operative ” dall’offerente, tra cui 185 unità di “ addetti G.P.G .”, possono essere conteggiate soltanto n. 8 unità aggiuntive ai sensi del sub criterio dell’art. 16.1. del disciplinare di gara.
Con il corollario della incensurabilità del relativo punteggio attribuito all’offerta tecnica dell’appellante principale (0,61 punti).
10.5. Né a opposta conclusione si può pervenire – come tenta di fare parte appellante principale – argomentando dalla offerta tecnica dell’appellante incidentale.
Tale offerta, sul punto quivi rilevante, prevede: “… la nostra offerta prevede di impiegare 132 addetti in aggiunta ai 252 minimi richiesti. Il numero indicato include: 130 Addetti, 1 DT, e 1 Auditor di qualità dedicato al vostro appalto ”.
L’impegno per tale via assunto dall’offerente è univoco e privo di condizioni. Sebbene l’offerente giustifichi il contenuto dell’offerta richiamando “ una previsione di incremento del traffico del 15% su base annua per l’aeroporto AL e RS (fonte: il sole 24 Ore) ”, nessuna condizione risulta formalmente apposta all’offerta (né, tantomeno, la formula “ a richiesta ” usata dall’appellante principale), di talché il personale aggiuntivo risulta immediatamente impiegabile nel servizio oggetto di affidamento.
10.6. Le considerazioni che precedono evidenziano l’infondatezza del secondo motivo di appello principale con il quale è stato dedotto anche in questo grado che la commissione di gara avrebbe errato nel non riconoscere almeno 49 unità aggiuntive di personale e, conseguentemente, il punteggio di 3,77 per il relativo sub criterio.
Come già evidenziato, la univoca previsione dell’art. 16.1. del disciplinare, sub b.1, si riferisce esclusivamente ad “ addetti dedicati al servizio ” che l’offerente intende impiegare “ per garantire l’adempimento del servizio ”. Ne discende che il personale non dedicato in via esclusivo al servizio oggetto di affidamento (es. personale della centrale operativa comune a più servizi, addetti alla logistica e all’approvvigionamento, ecc.), sebbene nella disponibilità o alle dipendenze dell’operatore economico, non può dare titolo all’attribuzione del punteggio per il personale aggiuntivo addetto al servizio.
11. Del pari privo di pregio si palesa il terzo motivo di appello principale recante contestazione della certificazione ENAC (A1, A2, A3, A4, A5) posseduta dagli addetti del raggruppamento aggiudicatario. Sul punto il primo giudice ha dichiarato inammissibile la relativa doglianza, ritenendola “ posta in via generica e dubitativa ” e comunque attinente “ alla fase esecutiva dell’appalto ”.
Tale conclusione è condivisa dal Collegio.
Risulta invero per tabulas che la lex specialis non subordinava l’attribuzione del punteggio premiale per il personale aggiuntivo alla verifica del possesso delle certificazioni ENAC, né tanto meno vi sono elementi di prova forniti dall’appellante principale a sostegno del fatto che le dichiarazioni rese dall’aggiudicataria in sede di gara, in ordine al possesso delle certificazioni, non fossero veritiere.
Conseguentemente, la censura, come correttamente statuito dal primo giudice, presenta evidenti profili di inammissibilità, tenuto anche conto che non riguarda un requisito di partecipazione alla procedura di gara ma di esecuzione del contratto.
12. Anche il quarto motivo di appello principale, con il quale è stata reiterata in questo grado la censura proposta dinanzi al primo giudice con il secondo motivo del ricorso principale, non può essere positivamente delibato dal Collegio.
12.1. Con tale motivo, parte appellante principale deduce che la commissione di gara avrebbe erroneamente valutato la capacità tecnica dell’aggiudicatario considerando più contratti stipulati con lo stesso committente alla stregua di più servizi, quanti sono i contratti, invece di un unico servizio.
E ciò a differenza di quanto deciso dalla stessa commissione con riferimento al raggruppamento appellante principale, ritenendo come unico servizio per l’importo di euro 28.629.363,19 i tre servizi commissionati da Aeroporti di Puglia con distinti contratti stipulati nell’anno 2016 (rep. nn. 679, 680 e 915).
12.2. Il motivo, come eccepito dall’aggiudicataria nei propri scritti difensivi ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., alla luce della accertata infondatezza delle altre censure dell’appello principale (e segnatamente del motivo sub 10.6), si palesa inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza.
E invero, l’appellante principale – la cui offerta tecnica ha ottenuto il punteggio massimo di 10 punti in virtù del criterio costituito dalla “ capacità tecnica dell’offerente ” – anche ove il punteggio attribuito alla aggiudicataria fosse ridotto, come auspicato con l’atto di gravame, da punti 7,90 a punti 6,47 in conseguenza dell’accoglimento della doglianza, non si aggiudicherebbe la gara, non riuscendo per tale via a colmare il divario complessivo con l’offerta della aggiudicataria.
13. Si palesa, infine, infondato il quinto motivo di appello principale con il quale si ripropone in questo grado la censura, di carattere demolitorio (i.e.: diretta alla caducazione della gara), recante contestazione della legittimità della determinazione della commissione di gara, dopo l’apertura delle offerte, avente a oggetto una griglia – non prevista dal disciplinare - per l’attribuzione dei coefficienti assegnabili dai singoli commissari.
In primo luogo, come si evince univocamente dal relativo verbale della seduta riservata della commissione di gara (e come correttamente accertato dal primo giudice), quest’ultima ha provveduto a declinare in senso discorsivo l’assegnazione dei coefficienti numerici già stabiliti dall’art. 16.2 del disciplinare, precisando che “ In base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, variabile da zero e uno, da ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica ”. Di talché la commissione ha soltanto esplicitato la corrispondenza tra i giudizi qualitativi (es. eccellente, ottimo, buono ecc.) e i coefficienti numerici già previsti dalla lex specialis .
In secondo luogo, la determinazione della griglia, senza alterare i punteggi e senza incidere in alcun modo sulla par condicio tra concorrenti, ha semplicemente imposto un autovincolo ai commissari, al fine di rendere maggiormente trasparente e lineare il percorso logico e tecnico discrezionale di attribuzione dei punteggi.
In terzo luogo, anche alla luce dei punteggi effettivamente attribuiti dalla commissione alle rispettive offerte dei due concorrenti, non si comprende perché la predisposizione della griglia in esame dopo l’apertura delle offerte avrebbe viziato la procedura di gara, rimanendo pacifico in atti che la commissione abbia nella specie fatto applicazione dei criteri e sub criteri previsti dalla pertinente disposizione del disciplinare e non rinvenendosi alcuna critica specifica da parte dell’appellante principale alle valutazioni espresse dai singoli commissari.
Sul punto la censura, oltre a essere infondata, presenta evidenti profili di inammissibilità, affermando parte appellante principale – in modo affatto generico - che la determinazione della griglia avrebbe dovuto essere compiuta prima della apertura delle offerte “ per evitare il rischio che la Commissione potesse tarare i valori in funzione della valutazione qualitativa delle offerte già note ”. Ma tale rischio non poteva sussistere, non solo perché la griglia, come già evidenziato, è stata determinata nel pieno rispetto delle previsioni della lex specialis , ma perché essa esplicita soltanto la corrispondenza tra i futuri giudizi qualitativi dei singoli commissari e i coefficienti numerici di cui al disciplinare.
14. In definitiva, l’accertata infondatezza di tutti i motivi dell’appello principale ne impone la integrale reiezione.
15. Conseguentemente, l’appello incidentale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
16. Le spese del grado seguono necessariamente la soccombenza e vengono liquidate a carico dell’appellante principale, e a favore degli appellati costituiti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Condanna l’appellante principale a pagare le spese del grado liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre s.g., accessori di legge e c.u. se versati, in favore di ciascuna parte appellata costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EI AN, Presidente FF
Anna Bottiglieri, Consigliere
Giuseppe Chinè, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Chinè | EI AN |
IL SEGRETARIO