Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 14993
CASS
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la difesa non abbia offerto la compiuta rappresentazione di alcuna evidenza pretermessa o infedelmente rappresentata, limitandosi a una contestazione generica della valenza del quadro probatorio e a una rivalutazione degli elementi già esaminati dai giudici di merito. La Corte ha evidenziato che l'imputato è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente occultata nel luogo da lui suggerito, dimostrando pieno coinvolgimento e consapevolezza.

  • Inammissibile
    Destinazione della sostanza stupefacente per uso personale e fattispecie minore

    La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo, affermando che i quantitativi rinvenuti sono incompatibili con l'uso personale o di gruppo, e che la diversa tipologia degli stupefacenti, unitamente all'abile occultamento, denota una certa intensità del dolo. La valutazione complessiva degli indici, tra cui quantitativi, diversità delle tipologie e modalità del fatto, esclude l'applicazione del comma 5 dell'art. 73 dpr n. 309/1990.

  • Inammissibile
    Misure della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo, ribadendo che il giudice può limitarsi a prendere in esame un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato per concedere o negare le attenuanti generiche. La difesa non ha offerto elementi validi a sostenere una rimodulazione dell'impianto sanzionatorio e non si è confrontata con la motivazione della Corte di appello, che ha ritenuto adeguata la pena considerando le quantità, la tipologia delle sostanze, la scaltrezza nell'occultamento e la mancanza di condotte sintomatiche di resipiscenza.

  • Inammissibile
    Vizi della motivazione in merito alla responsabilità penale

    La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo, affermando che la conclusione della Corte territoriale non si fonda su congetture, ma su un percorso argomentativo coerente e ancorato a precisi elementi probatori, come intercettazioni, riconducibilità dell'intermediario alla pizzeria gestita da LZ, conversazioni attestanti un debito e intercettazione ambientale del consegnatario che si reca presso la pizzeria. L'identificazione dell'imputato deriva dall'integrazione di plurimi elementi fattuali.

  • Inammissibile
    Mancata configurazione dell'ipotesi di lieve entità

    La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo, affermando che la Corte territoriale ha correttamente escluso tale ipotesi valorizzando le modalità organizzative della condotta, che non si colloca in un contesto occasionale ma in una struttura operativa articolata. L'uso di intermediari, l'utilizzo dell'attività commerciale come punto di riferimento logistico e la cura nella riscossione del credito denotano un'organizzazione incompatibile con la nozione di minima offensività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 14993
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14993
    Data del deposito : 27 aprile 2026

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