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Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 14993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14993 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposto da D'SO SQ, nato a [...] il [...]; LZ LO, nato ad [...] il [...]; avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria SA MI, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito il difensore, avv. Stefano Vozella, in sostituzione degli avv.ti Alberico Villani e NO ER, per gli imputati. RITENUTO IN FATTO ,AK). Penale Sent. Sez. 3 Num. 14993 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 12/02/2026 1. Con sentenza del 13 novembre 2024, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino del 22 ottobre 2020, con la quale gli odierni ricorrenti erano stati condannati: - D'SO SQ, alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione e 30.000,00 euro di multa, in ordine ai delitti previsti e puniti dagli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistava da persona allo stato ignota, anche per conto di altri, che avevano anticipato il denaro corrente per l'acquisto dello stupefacente, ed illecitamente deteneva, con finalità di spaccio, trasportandolo ed occultandolo all'interno di una intercapedine del gruppo ottico posteriore dell'autovettura di AN EL, 33 gr di cocaina e 196,30 di hashish;
- LZ LO (capo 8 dell'imputazione), alla pena di anni 6 di reclusione e 26.000,00 euro di multa, in ordine ai delitti dagli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illecitamente deteneva e cedeva a VA AN, grazie all'intermediazione di CI UR quantità imprecisate di cocaina, solo in parte sequestrata, destinata alla sua attività di spaccio al dettaglio. 2. Avverso la sentenza gli imputati, tramite i difensori, hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di D'SO SQ si compone di quattro motivi. 3.1. In primo luogo, la difesa lamenta la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 cod. proc. pen. Nello specifico, la Corte di Appello di Napoli avrebbe confermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato sulla base di una valutazione erronea delle risultanze processuali, viziata sul piano logico. In particolare, si contesta l'interpretazione dell'intercettazione ambientale del 07/11/2012 - nel corso della quale il D'SO suggerisce al AN di occultare lo stupefacente all'interno del gruppo ottico dell'autovettura - da cui la Corte di merito avrebbe dedotto che lo stupefacente rinvenuto era destinato allo spaccio. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte avrebbe omesso di valutare correttamente l'inoffensività della condotta ascrivibile al D'SO e il fatto che non risultassero elementi certi per ritenere che questo avesse contribuito consapevolmente al trasporto della sostanza stupefacente con piena condivisione delle finalità e conoscenza della 2 A I esatta consistenza del pacchetto nascosto nel gruppo ottico, dal momento che le intercettazioni non sarebbero "da sole" sufficienti a dimostrare in modo inequivoco che il D'SO avesse un ruolo di ausilio o di rafforzamento del proposito criminoso dell'altro occupante l'autovettura. 3.2. Con un secondo ed un terzo motivo di doglianza, i quasi possono essere trattati congiuntamente per analogia di contenuto, la difesa lamenta vizi della motivazione e violazione dell'art. 73, commi 1-bis e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. La difesa lamenta vizio motivazionale in ordine alla ritenuta destinazione ai fini di cessione della sostanza stupefacente, che doveva ritenersi per uso personale, in quanto acquisita collettivamente a tale scopo, atteso che la droga era confezionata in un unico involucro e mancava qualsiasi rinvenimento di sostanza da taglio o di strumenti idonei alla pesatura;
per ragioni analoghe contesta il mancato riconoscimento della fattispecie minore, tenuto conto del dato ponderale e delle modalità di rinvenimento. 3.3. Con un quarto motivo di censura, la difesa lamenta vizi della motivazione e violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., con riferimento alla misura della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. Il ricorso di LZ LO, a firma dell'Avvocato NO ER, si compone di due motivi. 4.1. In primo luogo, la difesa lamenta vizi della motivazione in riferimento alla responsabilità penale, dal momento che la Corte avrebbe basato il proprio convincimento su argomentazioni congetturali, errando, in particolare, quanto alla corretta identificazione dell'imputato nelle intercettazioni richiamate. In particolare, la Corte di appello avrebbe applicato mere inferenze, fondate essenzialmente sulla circostanza che CI prestasse attività lavorativa presso la pizzeria di LZ. A partire da tale dato, in assenza di adeguati riscontri probatori, la Corte avrebbe acriticamente condiviso la ricostruzione del giudice di primo grado, ritenendo che LZ fosse il fornitore della sostanza stupefacente in quanto proprietario dell'esercizio commerciale, nonché il creditore di VA e il soggetto che avrebbe avanzato la richiesta di pagamento dello stupefacente. Secondo la prospettazione difensiva, con riferimento a tali circostanze difetterebbero elementi individualizzanti e riscontri oggettivi idonei a collegare in maniera univoca LZ ai fatti oggetto di contestazione. 4.2. Con un secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta vizi della motivazione nella parte in cui la Corte di merito ha escluso la ricorrenza della fattispecie di minore entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, in quanto sarebbe giunta a tale conclusione attraverso profili apoditticamente valorizzati, ma inidonei a sorreggere la valutazione formulata. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che le censure - all'esame delle quali si procederà con riferimento alle posizioni dei singoli imputati - sono inammissibili, perché dirette, con argomentazioni in parte generiche e in parte manifestamente infondate, ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa, tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). A fronte della ricostruzione e della valutazione della Corte di appello, i ricorrenti non offrono la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. 1.1. Inoltre, in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112). Ne consegue che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518). Deve poi ricordarsi che la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le 4 ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, " dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/08/2014, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011). 1.2. Va anche rimarcato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dell'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). 2. Le considerazioni appena svolte si attagliano pienamente al ricorso proposto da D'SO SQ, che deve essere dichiarato inammissibile. In generale, i motivi proposti, che rappresentano la sostanziale riproduzione di doglianze già esaminate e disattese in appello, si basano sulla pretesa inverosimiglianza delle situazioni descritte, oltre che su asserzioni dirette ad una mera contestazione della valenza del quadro probatorio. 2.1. In particolare il primo motivo di doglianza, relativo alla responsabilità penale, è inammissibile, in quanto generico e rivalutativo. Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, la Corte distrettuale ha correttamente esaminato i rilievi difensivi, delineando, con puntuali sequenze argomentative, l'iter attraverso cui si è giunti alla conferma della penale responsabilità per la condotta di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. Nella specie, la Corte ha evidenziato che l'imputato, all'atto dell'arresto, veniva rinvenuto in possesso di gr 33 di cocaina e gr 193,3 di hashish occultati all'interno di un'intercapedine del gruppo ottico posteriore della autovettura in uso a AN EL che con lui si trovava. La Corte, ha specificato che il "luogo", ove veniva rinvenuta la sostanza stupefacente all'esito della perquisizione, era esattamente quello suggerito dal D'SO, quale luogo opportuno di occultamento, nel corso della conversazione registrata, il 7 novembre 2012, data dell'arresto. Da ciò la Corte ha 5 dedotto il suo pieno coinvolgimento: D'SO, manifestando preoccupazione per l'occultamento, dimostra di essere anch'egli possessore, unitamente al complice con il quale, del resto, si era recato a Napoli per l'approvvigionamento. A fronte di tale motivazione risultano meramente assertive le generiche affermazioni difensive secondo cui l'imputato non aveva avuto una partecipazione attiva nella detenzione della droga. 2.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della ritenuta destinazione ai fini di cessione, anziché di uso personale, della sostanza stupefacente, e del mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, sono inammissibili. La Corte ha tratto il proprio convincimento, ed ha in tal senso motivato, in ordine alla destinazione ai fini di spaccio, e non per uso personale, sulla base: dei quantitativi rinvenuti, incompatibili con l'uso personale o di gruppo anche nell'ottica della "piccola scorta"; della diversa tipologia degli stupefacenti. Né del resto la difesa ha compiutamente evidenziato, con il ricorso per cassazione, elementi specifici che siano stati premessi o scorrettamente valutati nei gradi di merito, al fine di ritenere l'effettivo consumo della stupefacente da parte dell'imputato; consumo solo ipotizzato sulla base di mere indimostrate asserzioni. Sulla scorta dei suindicati elementi, unitamente alla circostanza dell'avere provveduto con abile occultamento dello stupefacente nel gruppo ottico dell'auto, indice di una certa intensità del dolo in capo all'imputato, la Corte di merito ha ritenuto che non ricorrano i presupposti per l'applicazione del quinto comma dell'art. 73 dpr n. 309/1990. Del resto, la valutazione deve necessariamente fondarsi su di una stima complessiva degli elementi e non certo sul solo dato quantitativo, nel caso di specie, peraltro non irrisorio. Come più volte delineato anche dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di stupefacenti, per la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma, tra cui assumono rilievo sia i quantitativi, sia la diversità delle tipologie di stupefacenti, sia le modalità del fatto (ex plurimis, Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706; Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319). 2.3. Il quarto motivo, con cui si censurano l'entità della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. Sul punto, va ribadito il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o 6 all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). La difesa non offre alcun elemento valido a sostenere una rimodulazione dell'impianto sanzionatorio e non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte di appello sul punto (pag. 4 del provvedimento), la quale, seguendo un percorso argomentativo chiaro e logico, ha ritenuto, quanto alla misura della pena, che la sentenza appellata abbia fatto buon governo dei criteri dell'art. 133 cod. pen., tenendo adeguatamente conto del fatto che si trattava di due sostanze, una delle quali "pesante", in quantità non irrisoria, e che l'imputato ha mostrato scaltrezza ed esperienza nell'occultamento nel gruppo ottico. Inoltre egli non ha tenuto alcuna condotta, neanche dopo il reato, che potesse essere ritenuta sintomo di resipiscenza o comprensione del disvalore del fatto. Del tutto generiche risultano, in ogni caso, le deduzioni difensive circa la pretesa unicità del fatto di detenzione di sostanze di tipologia "pesante" e "leggera"; unicità espressamente esclusa dal sistema normativo e, comunque, affermata in via meramente assertiva dal ricorrente, per la prima volta nel giudizio di legittimità. 3. Anche il ricorso di LZ LO è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamentano vizi della motivazione in merito alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato, è inammissibile. Diversamente da quanto prospettato dalla difesa, la conclusione cui perviene la Corte territoriale non si fonda su mere congetture o su deduzioni arbitrarie, bensì su un percorso argomentativo coerente, progressivo ed ancorato a precisi elementi probatori, in totale continuità con la sentenza di primo grado. La motivazione valorizza un insieme di dati oggettivi - rappresentati dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali - letti in modo coordinato, in quanto univocamente interpretabili. In particolare, il riferimento criptico alle "pizze", la stabile riconducibilità dell'intermediario alla pizzeria gestita dal LZ (univocamente identificato come "LO di Avellino", gestore della pizzeria dove lavorava CI), le conversazioni attestanti l'esistenza di un debito nei suoi confronti e, soprattutto, l'intercettazione ambientale del 22 . giugno 2012, nella quale il consegnatario manifesta l'intenzione di recarsi proprio presso la pizzeria quale luogo riferibile al creditore, costituiscono tasselli di un unico quadro indiziario convergente. L'identificazione dell'imputato quale fornitore della sostanza stupefacente non deriva, dunque, da un semplice collegamento lavorativo tra CI e la pizzeria, ma dall'integrazione di plurimi elementi fattuali che, valutati nel loro complesso, delineano una sequenza logica priva di salti argomentativi. La Corte di merito ha 7 Ak esplicitato il significato del linguaggio allusivo utilizzato nelle conversazioni, ha spiegato il nesso tra i soggetti coinvolti e ha ricostruito la dinamica del rapporto debitorio, dando conto in modo puntuale delle ragioni della propria decisione. A fronte di tali dati, la difesa tenta una reinterpretazione parcellizzata del quadro istruttorio del tutto inverosimile e incoerente, diretta a svalutare la presenza dell'imputato presso la pizzeria e la sua qualità di gestore della pizzeria stessa, nonché ad accreditare il coinvolgimento di altri soggetti in luogo dell'imputato. In tale senso, il ricorso non contiene adeguate contestazioni del quadro istruttorio riferito alle conversazioni successive all'arresto del VA, da cui emerge - secondo la conforme e corretta valutazione dei giudici di primo e secondo grado - che LZ, il quale è il creditore del pagamento dello stupefacente, viene identificato come un soggetto pericoloso, mentre vi è un altro soggetto (il "chiattone") che invece non è il creditore (pagg. 10-12 della sentenza di secondo grado). E deve ricordarsi che, in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (ex plurimis, Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, Rv. 286599). 3.2. Il secondo motivo di ricorso - con cui la difesa censura la mancata configurazione dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 - è inammissibile, non ravvisandosi, all'interno della motivazione fornita dalla Corte, alcun vizio di natura logico argomentativa (pagg. 12 e 13 del provvedimento). La Corte territoriale ha correttamente escluso la configurabilità di tale ipotesi, valorizzando, in particolare, le modalità organizzative della condotta, dalle quali emerge con chiarezza che il fatto non si colloca in un contesto occasionale o improvvisato, bensì in una struttura operativa articolata e funzionale allo spaccio. Nel caso di specie, la conclusione della Corte circa la non estemporaneità della condotta del LZ risulta pienamente logica, dal momento che l'imputato si è avvalso di intermediari per la gestione dei contatti e delle consegne, ha utilizzato la propria attività commerciale quale stabile punto di riferimento logistico e ha curato personalmente le modalità di riscossione del credito, dimostrando piena consapevolezza e controllo dell'operazione illecita. Tali elementi denotano una organizzazione, sia pure non complessa, ma certamente non rudimentale, idonea a garantire continuità e sistematicità alla condotta, incompatibile con la nozione di "minima offensività" richiesta dall'art. 8 Predente Luca/Ra m ci 9 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. La presenza di una rete di intermediazione e l'utilizzo di un'attività imprenditoriale quale copertura operativa costituiscono indicatori sintomatici di un inserimento dell'azione in un contesto strutturato, non episodico e caratterizzato dalla presenza di illeciti meccanismi di riscossione coattiva, tanto che l'imputato viene definito come un soggetto che "non scherza". Ne consegue che la valutazione della Corte di merito, lungi dall'essere apodittica, si fonda su dati fattuali concreti e su un apprezzamento logico delle modalità esecutive del reato, che rendono corretta l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità, a fronte di rilievi difensivi, meramente riproposti con il ricorso per cassazione, diretti a sminuire in via assertiva l'univoca portata di tali dati. 4.
Per questi motivi
, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/02/2026.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria SA MI, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito il difensore, avv. Stefano Vozella, in sostituzione degli avv.ti Alberico Villani e NO ER, per gli imputati. RITENUTO IN FATTO ,AK). Penale Sent. Sez. 3 Num. 14993 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 12/02/2026 1. Con sentenza del 13 novembre 2024, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino del 22 ottobre 2020, con la quale gli odierni ricorrenti erano stati condannati: - D'SO SQ, alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione e 30.000,00 euro di multa, in ordine ai delitti previsti e puniti dagli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistava da persona allo stato ignota, anche per conto di altri, che avevano anticipato il denaro corrente per l'acquisto dello stupefacente, ed illecitamente deteneva, con finalità di spaccio, trasportandolo ed occultandolo all'interno di una intercapedine del gruppo ottico posteriore dell'autovettura di AN EL, 33 gr di cocaina e 196,30 di hashish;
- LZ LO (capo 8 dell'imputazione), alla pena di anni 6 di reclusione e 26.000,00 euro di multa, in ordine ai delitti dagli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illecitamente deteneva e cedeva a VA AN, grazie all'intermediazione di CI UR quantità imprecisate di cocaina, solo in parte sequestrata, destinata alla sua attività di spaccio al dettaglio. 2. Avverso la sentenza gli imputati, tramite i difensori, hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di D'SO SQ si compone di quattro motivi. 3.1. In primo luogo, la difesa lamenta la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 cod. proc. pen. Nello specifico, la Corte di Appello di Napoli avrebbe confermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato sulla base di una valutazione erronea delle risultanze processuali, viziata sul piano logico. In particolare, si contesta l'interpretazione dell'intercettazione ambientale del 07/11/2012 - nel corso della quale il D'SO suggerisce al AN di occultare lo stupefacente all'interno del gruppo ottico dell'autovettura - da cui la Corte di merito avrebbe dedotto che lo stupefacente rinvenuto era destinato allo spaccio. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte avrebbe omesso di valutare correttamente l'inoffensività della condotta ascrivibile al D'SO e il fatto che non risultassero elementi certi per ritenere che questo avesse contribuito consapevolmente al trasporto della sostanza stupefacente con piena condivisione delle finalità e conoscenza della 2 A I esatta consistenza del pacchetto nascosto nel gruppo ottico, dal momento che le intercettazioni non sarebbero "da sole" sufficienti a dimostrare in modo inequivoco che il D'SO avesse un ruolo di ausilio o di rafforzamento del proposito criminoso dell'altro occupante l'autovettura. 3.2. Con un secondo ed un terzo motivo di doglianza, i quasi possono essere trattati congiuntamente per analogia di contenuto, la difesa lamenta vizi della motivazione e violazione dell'art. 73, commi 1-bis e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. La difesa lamenta vizio motivazionale in ordine alla ritenuta destinazione ai fini di cessione della sostanza stupefacente, che doveva ritenersi per uso personale, in quanto acquisita collettivamente a tale scopo, atteso che la droga era confezionata in un unico involucro e mancava qualsiasi rinvenimento di sostanza da taglio o di strumenti idonei alla pesatura;
per ragioni analoghe contesta il mancato riconoscimento della fattispecie minore, tenuto conto del dato ponderale e delle modalità di rinvenimento. 3.3. Con un quarto motivo di censura, la difesa lamenta vizi della motivazione e violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., con riferimento alla misura della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. Il ricorso di LZ LO, a firma dell'Avvocato NO ER, si compone di due motivi. 4.1. In primo luogo, la difesa lamenta vizi della motivazione in riferimento alla responsabilità penale, dal momento che la Corte avrebbe basato il proprio convincimento su argomentazioni congetturali, errando, in particolare, quanto alla corretta identificazione dell'imputato nelle intercettazioni richiamate. In particolare, la Corte di appello avrebbe applicato mere inferenze, fondate essenzialmente sulla circostanza che CI prestasse attività lavorativa presso la pizzeria di LZ. A partire da tale dato, in assenza di adeguati riscontri probatori, la Corte avrebbe acriticamente condiviso la ricostruzione del giudice di primo grado, ritenendo che LZ fosse il fornitore della sostanza stupefacente in quanto proprietario dell'esercizio commerciale, nonché il creditore di VA e il soggetto che avrebbe avanzato la richiesta di pagamento dello stupefacente. Secondo la prospettazione difensiva, con riferimento a tali circostanze difetterebbero elementi individualizzanti e riscontri oggettivi idonei a collegare in maniera univoca LZ ai fatti oggetto di contestazione. 4.2. Con un secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta vizi della motivazione nella parte in cui la Corte di merito ha escluso la ricorrenza della fattispecie di minore entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, in quanto sarebbe giunta a tale conclusione attraverso profili apoditticamente valorizzati, ma inidonei a sorreggere la valutazione formulata. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che le censure - all'esame delle quali si procederà con riferimento alle posizioni dei singoli imputati - sono inammissibili, perché dirette, con argomentazioni in parte generiche e in parte manifestamente infondate, ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa, tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). A fronte della ricostruzione e della valutazione della Corte di appello, i ricorrenti non offrono la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. 1.1. Inoltre, in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112). Ne consegue che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518). Deve poi ricordarsi che la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le 4 ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, " dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/08/2014, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011). 1.2. Va anche rimarcato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dell'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). 2. Le considerazioni appena svolte si attagliano pienamente al ricorso proposto da D'SO SQ, che deve essere dichiarato inammissibile. In generale, i motivi proposti, che rappresentano la sostanziale riproduzione di doglianze già esaminate e disattese in appello, si basano sulla pretesa inverosimiglianza delle situazioni descritte, oltre che su asserzioni dirette ad una mera contestazione della valenza del quadro probatorio. 2.1. In particolare il primo motivo di doglianza, relativo alla responsabilità penale, è inammissibile, in quanto generico e rivalutativo. Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, la Corte distrettuale ha correttamente esaminato i rilievi difensivi, delineando, con puntuali sequenze argomentative, l'iter attraverso cui si è giunti alla conferma della penale responsabilità per la condotta di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. Nella specie, la Corte ha evidenziato che l'imputato, all'atto dell'arresto, veniva rinvenuto in possesso di gr 33 di cocaina e gr 193,3 di hashish occultati all'interno di un'intercapedine del gruppo ottico posteriore della autovettura in uso a AN EL che con lui si trovava. La Corte, ha specificato che il "luogo", ove veniva rinvenuta la sostanza stupefacente all'esito della perquisizione, era esattamente quello suggerito dal D'SO, quale luogo opportuno di occultamento, nel corso della conversazione registrata, il 7 novembre 2012, data dell'arresto. Da ciò la Corte ha 5 dedotto il suo pieno coinvolgimento: D'SO, manifestando preoccupazione per l'occultamento, dimostra di essere anch'egli possessore, unitamente al complice con il quale, del resto, si era recato a Napoli per l'approvvigionamento. A fronte di tale motivazione risultano meramente assertive le generiche affermazioni difensive secondo cui l'imputato non aveva avuto una partecipazione attiva nella detenzione della droga. 2.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della ritenuta destinazione ai fini di cessione, anziché di uso personale, della sostanza stupefacente, e del mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, sono inammissibili. La Corte ha tratto il proprio convincimento, ed ha in tal senso motivato, in ordine alla destinazione ai fini di spaccio, e non per uso personale, sulla base: dei quantitativi rinvenuti, incompatibili con l'uso personale o di gruppo anche nell'ottica della "piccola scorta"; della diversa tipologia degli stupefacenti. Né del resto la difesa ha compiutamente evidenziato, con il ricorso per cassazione, elementi specifici che siano stati premessi o scorrettamente valutati nei gradi di merito, al fine di ritenere l'effettivo consumo della stupefacente da parte dell'imputato; consumo solo ipotizzato sulla base di mere indimostrate asserzioni. Sulla scorta dei suindicati elementi, unitamente alla circostanza dell'avere provveduto con abile occultamento dello stupefacente nel gruppo ottico dell'auto, indice di una certa intensità del dolo in capo all'imputato, la Corte di merito ha ritenuto che non ricorrano i presupposti per l'applicazione del quinto comma dell'art. 73 dpr n. 309/1990. Del resto, la valutazione deve necessariamente fondarsi su di una stima complessiva degli elementi e non certo sul solo dato quantitativo, nel caso di specie, peraltro non irrisorio. Come più volte delineato anche dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di stupefacenti, per la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma, tra cui assumono rilievo sia i quantitativi, sia la diversità delle tipologie di stupefacenti, sia le modalità del fatto (ex plurimis, Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706; Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319). 2.3. Il quarto motivo, con cui si censurano l'entità della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. Sul punto, va ribadito il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o 6 all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). La difesa non offre alcun elemento valido a sostenere una rimodulazione dell'impianto sanzionatorio e non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte di appello sul punto (pag. 4 del provvedimento), la quale, seguendo un percorso argomentativo chiaro e logico, ha ritenuto, quanto alla misura della pena, che la sentenza appellata abbia fatto buon governo dei criteri dell'art. 133 cod. pen., tenendo adeguatamente conto del fatto che si trattava di due sostanze, una delle quali "pesante", in quantità non irrisoria, e che l'imputato ha mostrato scaltrezza ed esperienza nell'occultamento nel gruppo ottico. Inoltre egli non ha tenuto alcuna condotta, neanche dopo il reato, che potesse essere ritenuta sintomo di resipiscenza o comprensione del disvalore del fatto. Del tutto generiche risultano, in ogni caso, le deduzioni difensive circa la pretesa unicità del fatto di detenzione di sostanze di tipologia "pesante" e "leggera"; unicità espressamente esclusa dal sistema normativo e, comunque, affermata in via meramente assertiva dal ricorrente, per la prima volta nel giudizio di legittimità. 3. Anche il ricorso di LZ LO è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamentano vizi della motivazione in merito alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato, è inammissibile. Diversamente da quanto prospettato dalla difesa, la conclusione cui perviene la Corte territoriale non si fonda su mere congetture o su deduzioni arbitrarie, bensì su un percorso argomentativo coerente, progressivo ed ancorato a precisi elementi probatori, in totale continuità con la sentenza di primo grado. La motivazione valorizza un insieme di dati oggettivi - rappresentati dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali - letti in modo coordinato, in quanto univocamente interpretabili. In particolare, il riferimento criptico alle "pizze", la stabile riconducibilità dell'intermediario alla pizzeria gestita dal LZ (univocamente identificato come "LO di Avellino", gestore della pizzeria dove lavorava CI), le conversazioni attestanti l'esistenza di un debito nei suoi confronti e, soprattutto, l'intercettazione ambientale del 22 . giugno 2012, nella quale il consegnatario manifesta l'intenzione di recarsi proprio presso la pizzeria quale luogo riferibile al creditore, costituiscono tasselli di un unico quadro indiziario convergente. L'identificazione dell'imputato quale fornitore della sostanza stupefacente non deriva, dunque, da un semplice collegamento lavorativo tra CI e la pizzeria, ma dall'integrazione di plurimi elementi fattuali che, valutati nel loro complesso, delineano una sequenza logica priva di salti argomentativi. La Corte di merito ha 7 Ak esplicitato il significato del linguaggio allusivo utilizzato nelle conversazioni, ha spiegato il nesso tra i soggetti coinvolti e ha ricostruito la dinamica del rapporto debitorio, dando conto in modo puntuale delle ragioni della propria decisione. A fronte di tali dati, la difesa tenta una reinterpretazione parcellizzata del quadro istruttorio del tutto inverosimile e incoerente, diretta a svalutare la presenza dell'imputato presso la pizzeria e la sua qualità di gestore della pizzeria stessa, nonché ad accreditare il coinvolgimento di altri soggetti in luogo dell'imputato. In tale senso, il ricorso non contiene adeguate contestazioni del quadro istruttorio riferito alle conversazioni successive all'arresto del VA, da cui emerge - secondo la conforme e corretta valutazione dei giudici di primo e secondo grado - che LZ, il quale è il creditore del pagamento dello stupefacente, viene identificato come un soggetto pericoloso, mentre vi è un altro soggetto (il "chiattone") che invece non è il creditore (pagg. 10-12 della sentenza di secondo grado). E deve ricordarsi che, in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (ex plurimis, Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, Rv. 286599). 3.2. Il secondo motivo di ricorso - con cui la difesa censura la mancata configurazione dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 - è inammissibile, non ravvisandosi, all'interno della motivazione fornita dalla Corte, alcun vizio di natura logico argomentativa (pagg. 12 e 13 del provvedimento). La Corte territoriale ha correttamente escluso la configurabilità di tale ipotesi, valorizzando, in particolare, le modalità organizzative della condotta, dalle quali emerge con chiarezza che il fatto non si colloca in un contesto occasionale o improvvisato, bensì in una struttura operativa articolata e funzionale allo spaccio. Nel caso di specie, la conclusione della Corte circa la non estemporaneità della condotta del LZ risulta pienamente logica, dal momento che l'imputato si è avvalso di intermediari per la gestione dei contatti e delle consegne, ha utilizzato la propria attività commerciale quale stabile punto di riferimento logistico e ha curato personalmente le modalità di riscossione del credito, dimostrando piena consapevolezza e controllo dell'operazione illecita. Tali elementi denotano una organizzazione, sia pure non complessa, ma certamente non rudimentale, idonea a garantire continuità e sistematicità alla condotta, incompatibile con la nozione di "minima offensività" richiesta dall'art. 8 Predente Luca/Ra m ci 9 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. La presenza di una rete di intermediazione e l'utilizzo di un'attività imprenditoriale quale copertura operativa costituiscono indicatori sintomatici di un inserimento dell'azione in un contesto strutturato, non episodico e caratterizzato dalla presenza di illeciti meccanismi di riscossione coattiva, tanto che l'imputato viene definito come un soggetto che "non scherza". Ne consegue che la valutazione della Corte di merito, lungi dall'essere apodittica, si fonda su dati fattuali concreti e su un apprezzamento logico delle modalità esecutive del reato, che rendono corretta l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità, a fronte di rilievi difensivi, meramente riproposti con il ricorso per cassazione, diretti a sminuire in via assertiva l'univoca portata di tali dati. 4.
Per questi motivi
, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/02/2026.