Sentenza 1 dicembre 2005
Massime • 1
La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all'art. 633 cod. pen., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato di invasione di edifici in quanto il ricorrente era subentrato nell'appartamento di proprietà di un Ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore, legato a lui da vincoli di affinità, escludendo la eventuale rilevanza del possesso o meno delle condizioni richieste per l'assegnazione, circostanza che può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico).
Commentari • 3
- 1. Invasione di edifici: configurazione del reato, natura permanente e subordinazione della sospensione condizionale al rilascio (Giudice Raffaele Muzzica)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Condotta di invasione di terreni o edifici: configurabilitàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 luglio 2023
2. La soluzione adottata dalla Cassazione La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato. In particolare, gli Ermellini rilevavano prima di tutto che, in tema di occupazione abusiva di immobili, qualora il soggetto subentri nell'immobile di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del legittimo detentore, esistano due orientamenti contrastanti. Difatti, secondo un primo indirizzo ermeneutico, parte dalla considerazione per cui nel reato di invasione di terreni o edifici la nozione di “invasione” non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente“, ossia “contra ius” in quanto …
Leggi di più… - 3. Invasione arbitraria di edifici o terreni altrui: elementi costitutiviAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 10 dicembre 2013
Il reato previsto dall'articolo 633 del Codice penale (invasione di terreni o edifici altrui) punisce la condotta di colui che si introduce arbitrariamente dall'esterno nel terreno o nell'edificio altrui, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto. La condotta tipica del reato in questione consiste quindi nell'introduzione arbitraria (ossia senza titolo) dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l'invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto (Cassazione, sentenza del 12 aprile 2006, n. 15610; …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2005, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 01/12/2005
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 1322
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 027639/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EA NC, N. IL 01/12/1957;
avverso SENTENZA del 18/05/2004 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26/01/2001 il Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, condannava NC ON, con la concessione delle circostanze attenuanti, alla pena di due mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, per il delitto di cui all'art. 633 e 639 bis c.p., perché al fine di occuparlo invadeva arbitrariamente l'alloggio sito in Taurianova, Via NC Alessio n. 173, di proprietà dell'AT di Reggio Calabria, reato commesso il 9/10/1998.
Il Tribunale, ritenuto l'imputato colpevole del reato ascritto, gli concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena. Sull'impugnazione proposta dall'imputato, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 18/05/2004, depositata il 1/06/2004, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena alla sola multa, liquidata in Euro 500,00, concedendo il beneficio della non menzione e confermando nel resto. Con ricorso depositato il 18/06/2004 ON NC impugnava la pronuncia d'appello svolgendo i motivi di gravame che in seguito saranno esaminati. All'udienza odierna hanno avuto luogo la relazione della causa e la sua discussione nella quale il P.G. ha assunto le conclusioni in epigrafe riportate. Questa Corte ha quindi deliberato la presente sentenza che è stata pubblicata mediante lettura in udienza del solo dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello l'imputato ha dedotto, come unico motivo di gravame, la violazione, per errata applicazione, degli artt. 633 e 639 bis c.p.. Sostiene il ricorrente che la sentenza di secondo grado avrebbe ritenuto erroneamente sussistente la fattispecie penale dal momento che era evidente la carenza dei suoi elementi costitutivi. La Corte territoriale sarebbe dovuta giungere a tale conclusione tenendo conto del fatto che, dal momento che il legittimo possessore dell'immobile per concessione AT (CO UA, suocero dell'imputato) aveva concesso al ON l'uso dello stesso, non si potevano ritenere integrati gli estremi del reato, quali l'occupazione mediante invasione, ne' poteva dirsi integrata alcuna lesione o esposizione in pericolo del bene. Secondo il ricorrente la norma richiede espressamente che l'invasione sia arbitraria, che avvenga dunque in assenza di autorizzazione o del consenso da parte del soggetto titolare del potere di godimento, entrambi ottenuti nel caso di specie. Mancherebbe, inoltre, l'elemento soggettivo del dolo specifico, consistente nella volontà di porre in essere l'invasione. Quest'ultima presupporrebbe la rappresentazione dell'altruità della cosa, che nel caso di specie è da escludersi dato che il ricorrente avrebbe agito sempre previa autorizzazione. Infine, il ricorrente ritiene dubbia la procedibilità in ordine alla fattispecie contestata data l'assenza di querela del Sig. CO, legittimo possessore dell'immobile.
Concludeva pertanto il ricorrente per l'annullamento della sentenza con ogni conseguenza a sensi di legge. La Corte ritiene il ricorso fondato con riferimento alla carenza nel caso di specie del comportamento idoneo ad integrare la fattispecie criminale ipotizzata. Il concetto di invasione va ricondotto ad una qualunque introduzione dall'esterno con modalità violente (Cass. 22/02/2000, Faggi, rv. 215704), cosicché il semplice "subentro" del ON al suocero, previa autorizzazione di quest'ultimo, nella detenzione dell'appartamento non rappresenta comportamento tale da poter essere qualificato come invasione in senso penalistico. Sia il suocero che lo stesso ON evidentemente riconoscevano l'AT di Reggio Calabria quale proprietaria dell'unità immobiliare che loro utilizzavano quali semplici detentori. Del resto, se tale comportamento fosse stato attuato in violazione dei vincoli imposti all'assegnatario, ciò può rilevare ai fini amministrativi o civilistici, ma non è sufficiente ad integrare il comportamento sanzionato dall'art. 633 c.p.. In particolare, poi, sembra comunque mancare l'elemento soggettivo del reato. Infatti, il reato presuppone nell'agente il dolo specifico dell'occupazione della cosa altrui al fine di trame profitto e la dimostrazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo così connotato non discende in modo automatico dalla consapevolezza che la proprietà contestava la legittimità dell'occupazione, ancorché si voglia ipotizzare che il dott. ON fosse consapevole dei divieti imposti dall'ente proprietario. Occorre la dimostrazione di un qualche elemento positivo idoneo a comprovare che l'intento dell'odierno ricorrente fosse proprio quello di sottrarre l'unità immobiliare alla disponibilità dell'AT, elemento che manca assolutamente nel caso di specie, ove al contrario la dedotta autorizzazione ottenuta dal precedente legittimo detentore, dimostra la mancanza di qualsiasi dolo nel senso voluto dall'art. 633 c.p.. Si impone pur sempre, nel caso della imputazione di cui alla citata norma, l'indagine sulla coscienza e volontà dell'agente di porre in essere un comportamento intimamente connesso alla consapevole appartenenza del bene ad un altro soggetto (vedi sent. n. 6949, del 17/05/1988 - 09/05/1989 sez. 2^ ric. Oliva, rv. 181298). È stato affermato, da un'opinione giurisprudenziale che si ritiene di confermare nel presente caso, che la condotta tipica del reato consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: l'art. 633, infatti, non è posto a tutela di un diritto, ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia già in possesso del bene (detenzione per meglio dire, nel caso di specie, sia pure mediata dalla figura del legittimo assegnatario) deve escludersi la sussistenza del reato (Cass. 14/01/1994, Lazoi). Del resto, è stato anche affermato da questa sezione della Corte che la sola consapevolezza dell'illegittimità dell'occupazione di un altrui bene immobile non vale, di per sè, a rendere configurabile il dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato di cui all'art. 633 c.p., caratterizzato dalla finalità di occupare l'immobile o di trame altrimenti profitto, non potendosi, in particolare confondere - nel caso di beni demaniali - l'elemento soggettivo richiesto per la fattispecie criminosa con quello sufficiente per l'illecito amministrativo dell'omesso pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico (sent. n. 14799 del 24/01/2003 - 28/03/2003, ric. Ruffino, rv. 226432).
Il comportamento di ON NC, pertanto, per quanto non conforme a diritto, risultava mancare di quel dolo specifico necessario alla configurazione della fattispecie criminosa. Il ricorso risulta pertanto fondato, dovendosi disporre l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2006