Sentenza 14 ottobre 2008
Massime • 1
Sono utilizzabili come gravi indizi di colpevolezza, ai fini della valutazione di legittimità delle misure cautelari personali, atti di altri procedimenti (nella specie, dichiarazioni di collaboranti rese in dibattimento), indipendentemente dalla circostanza che siano state osservate le condizioni stabilite nell'art. 238 cod. proc. pen., non richiamate dall'art. 273 stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2008, n. 40997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40997 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/10/2008
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2708
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 023088/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER LA, N. IL 26/01/1957;
avverso ORDINANZA del 10/03/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RILEVA IN FATTO
Con ordinanza del 10/3/2008 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta da LA CA e SE DESA nei confronti dell'ordinanza 16/2/2008 con la quale il GIP presso quel Tribunale aveva loro applicato la misura custodiale in carcere ritenendo sussistente a loro carico un grave quadro indiziario in ordine alla compartecipazione negli omicidi di CE UR, CE UC e IC TA, commessi, nel quadro di una programmata azione camorristica, in Villaricca il 15/11/1990.
Nella motivazione del provvedimento il Tribunale ha premesso che, per la richiamata vicenda, la Corte di Assise di Napoli aveva già adottato sentenza di condanna a carico di numerosi coimputati (CO e IC ET, DA De ON, ER EL, IC IC e CA Di AR) e che ad identica statuizione si era pervenuti, in sede di giudizio abbreviato, a carico di UI AN. Dette decisioni, ad avviso del Tribunale, che le ha interamente richiamate e fatte proprie, avrebbero consentito di ricostruire le finalità della decisione omicidiaria ai danni del TA (rapportabili alle mire espansionistiche del capo clan CO ET) e le modalità della preparazione del gruppo di fuoco e della esecuzione dell'agguato (condotto da numerose persone chiamate in ragione della loro rappresentatività dei vari territori controllati). Il Tribunale ha poi precisato come la partecipazione attiva del CA - responsabile della diretta uccisione del UC, freddato mentre tentava di fuggire - fosse stata descritta con precisione e certezza dai dichiaranti EL ER, UI AN e De ON DA e come le loro dichiarazioni accusatorie, in sè attendibili, si riscontrassero reciprocamente e venissero anche a sovrapponi - nella stessa direzione - a quelle di IC ET (preciso nell'indicare nel CA colui che sparò in direzione del UC).
Per l'annullamento di tale ordinanza il difensore del CA ha proposto ricorso, lamentando che l'attendibilità del ER R. fosse stata apprezzata con clausole di stile, che nulla era precisato in ordine alla ragione per considerare il CA necessario alla azione in qualità di rappresentante di zona (zona del tutto remota), che del pari le dichiarazioni del AN erano generiche quanto al ruolo necessario dell'indagato ricorrente, che le dichiarazioni del ET erano sospette perché tardive e generiche, che per tutte le dichiarazioni accusatorie non era stata valutata la eccezione di inutilizzabilità.
OSSERVA IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che la completa e sempre logica motivazione dell'ordinanza impugnata resista alle generiche e valutative censure proposte in ricorso, del quale va pertanto dichiara la inammissibilità.
Quanto alla pretesa apoditticità della valutazione riservata alle dichiarazioni del ER R., lungi dal potersi ipotizzare il ricorso a clausole di stile da parte del Tribunale si segnala invece la giustapposizione in ordinanza di una valutazione di attendibilità generale dei dichiaranti (pagg. 3 e 4) ad una considerazione specifica (pag. 4) riservata alla posizione di EL ER. Quanto alla pretesa assenza di argomentazione sulla necessità del coinvolgimento del CA nella azione di fuoco, non si scorge perché mai il Tribunale, oltre a prendere atto della attendibile spiegazione data dal ER R. della inclusione dell'indagato (quale rappresentante della zona di Cesa), si sarebbe dovuto far carico di riportare ad una logica di "prossimità" le chiamate dei compartecipi fatte dal "chiamante" ET. Quanto alla genericità delle dichiarazioni del AN, che non avrebbe precisato la indispensabilità del CA al completamento del gruppo di fuoco, si tratta di una irricevibile valutazione del ricorrente (che tenta di indebolire la persuasività della chiamata solo perché essa non è completamente riscostruttiva di tutte le premesse della decisione di organizzare l'agguato). Quanto alla pretesa superficialità della valutazione delle dichiarazioni del ET si tratta di argomento generico quanto scarsamente comprensibile.
Quanto, infine, alla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboranti rese in dibattimento per la formazione del quadro indiziario necessario per la adozione della misura cautelare a carico di soggetto il cui difensore non ebbe a partecipare a quel dibattimento, essa è priva di alcun fondamento non trovando applicazione in subjecta materia il disposto dell'art.238 c.p.p., commi 1 e 2 bis (non richiamato dall'art. 273 c.p.p.): ed invero in tema di acquisizione di atti di altri procedimenti penali, le prescrizioni di cui all'art. 238 c.p.p. sono applicabili solo in sede dibattimentale e le limitazioni da esse imposte non operano quando si tratti di valutazione da parte del Tribunale del riesame ai fini della verifica circa la sussistenza o meno di un grave quadro indiziario (cfr. Cass. sentenze n. 17269/2001 e n. 1700/93).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente CA LA al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2008