Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/12/2002, n. 17503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17503 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 1.7503/02 N. 131 TAB. ALL. B - 5 C.C. 65450 MATERIA TRIBUTARI LA CO TE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Trabutaria J.v.a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI Presidente R.G.N. 15135/99 Cron. 41135 Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER el. Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 23/05/02 Dott. Francesco Antonio GENOVESE . Consigliere C.C ha pronunciato la seguente CORTE SUPAYA D SSAZIONE CAMPION: CIVILE SENTENZA N. 65450 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF PROV IVA ROMA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IND FARMACEUTICA SERONO SPA, in persona del Procuratore e legale rappresentante pro tempore, A elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA 2002 CLOTILDE 7, presso 10 studio dell'avvocato PIETRO 2329 ADONNINO, difeso dall'avvocato GUGLIELMO MAISTO, -1- giusta procura in calce;
controricorrente CommissioneavversO la sentenza n. 298/98 della tributaria regionale di ROMA, depositata il 15/06/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/05/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ров -2- Svolgimento del processo e motivi della decisione La Industria Farmaceutica Serono spa richiedeva all'Ufficio Iva di Roma il rimborso di eccedenze d'imposta relative alle annualità dal 1983 al 1988.Il ritardo dell'Amministrazione Finanziaria nell'esecuzione dei rimborsi determinava la società a richiedere al corresponsione degli interessi anche anatocistici. Avverso il silenzio rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria la contribuente proponeva ricorso,che veniva accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado di Roma con decisioni nn,79,80,82,83,84 e 85/30/1995. Gli appelli proposti dall'Ufficio, riuniti, venivano rigettati dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n.298/1/1998 depositata il 15.6.1998. L'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art.38 bis comma primo ultima parte DPR 633/1972 nonché dell'art. 1283 c.c. e dei principi generali in materia di rimborso di tributi, in relazione agli artt.62 D.Lgs.vo 546/1992 e 360,comma primo n.3 cpc. Si è costituita e resiste con controricorso la società intimata la quale ha anche depositato memoria ex art.378 cpc Il Procuratore Generale presso questa Corte,con requisitoria in data 7.1.2002 ha chiesto,ai sensi dell'art.375 cpc,il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza in considerazione del consolidato orientamento di legittimità circa il diritto del contribuente dall'Amministrazione ad ottenere Finanziaria,ricorrendone le condizioni, il pagamento anche degli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. In pendenza del giudizio la ricorrente amministrazione,con atto depositato in data 20.05.2002,ha rinunciato al ricorso. Osserva la Corte che tale rinuncia - formalmente giustificata con l'essersi " allo stato...determinate le condizioni per rinunciare alla prosecuzione degli atti del giudizio" - pur non potendo conseguire l'effetto suo proprio di estinzione del processo non risultando la stessa essere stata portata a conoscenza della controparte nelle forme di cui all'art.390 comma terzo cpc),stia 14 1 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA comunque ad indicare il venir meno della materia del contendere fra le parti in causa: sicchè in tal senso occorre provvedere. Rimane assorbita e superata ogni altra questione introdotta con il ricorso e con la richiesta del P.G. Quanto alle spese del giudizio, le ragioni della decisione ne rendono opportuna la integrale compensazione.
PQM
La Corte,dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese del giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.05.2002 All PresidenteCiałani "здований Il Consigliere estensore Arises Quare - 9 DIC. 2002 Oggi Que 2