Sentenza 14 ottobre 2004
Massime • 1
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione. Peraltro, poiché la prestazione di lavoro subordinato deve essere retribuita, spetta al datore di lavoro che assuma di non avere pagato i dipendenti fornire la relativa prova o, quanto meno, dedurre la relativa circostanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2004, n. 46734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46734 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 14/10/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1938
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 30050/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AN, nato a [...] l'[...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 6 marzo 2003, con cui, in parziale riforma di quella impugnata, venivano concesse le circostanze attenuanti generiche e rideterminata la pena in mesi quattro di reclusione ed E. 400,00 di multa;
udita la relazione del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
Osserva:
IN FATTO
Con sentenza del 6 marzo 2003, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma di quella emessa dal tribunale monocratico di Avellino, concesse le circostanze attenuanti generiche, riderminò la pena inflitta a DE AN in mesi quattro di reclusione ed _ 400,00 di multa con la concessione del beneficio della sospensione condizionale, quale responsabile del reato di cui agli artt. 81 capov c.p. 2 D.legvo n. 463 del 1983, perché, quale legale rappresentate della ditta MI VE s.r.l., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva omesso di versare mensilmente all'INPS le ritenute previdenziali operate nei confronti dei lavoratori dipendenti per il periodo da settembre 1994 a dicembre 1995 per un ammontare di L. 188.417.640.A sostegno della decisione osservava che non poteva dichiararsi l'estinzione del reato a norma degli artt. 2 legge 638 del 1983 ed 1^ comma 230 legge 23 dicembre 1996 n. 662 perché il pagamento delle ritenute, non tempestivamente versate, non era stato effettuato nel termine di mesi tre dall'accertamento a norma dell'articolo 2 legge n. 638 del 1983; che il versamento della somma di L. 200.000.000 effettuato prima del giudizio non consentiva di applicare il condono di cui all'arti comma 230 legge 662 del 1996, trattandosi di somme relative ad altre inadempienze, come precisato dal teste OS LA.
Ricorre per Cassazione il DE sulla base di quattro motivi d'annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia violazione di legge (artt. 2 legge 638 del 1983 ed 1^ comma 230 legge 23 dicembre 1996 n. 662) in quanto l'articolo 1^ comma 230 della legge 23 dicembre 1996, stabilendo che "la regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi", derogava, ai fini dell'estinzione del reato, al termine di mesi tre dalla contestazione previsto dall'articolo 2 della legge 638 del 1983. Inoltre, per la dichiarazione di estinzione del reato, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, non era necessario l'integrale pagamento del debito essendo sufficiente la semplice domanda di regolarizzazione presentata all'ente impositore, seguita dal pagamento delle rate già maturate al momento della celebrazione del giudizio.
Le censura è infondata e va pertanto disattesa. La corte territoriale correttamente ha respinto l'istanza diretta ad ottenere la dichiarazione di estinzione del reato, sia a norma dell'articolo 2 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463 convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 che a norma dell'articolo 1 comma 230 legge n. 662 del 1996. Invero l'articolo 2 comma 1^ bis, come riconosciuto dallo stesso ricorrente,non era applicabile alla fattispecie perché il datore di lavoro non aveva provveduto al versamento delle ritenute entro tre mesi dall'accertamento. Il condono di cui all'articolo 1^ comma 230 non è stato applicato perché, come risulta dalla sentenza, le somme versate dal datore di lavoro fino al momento dell'apertura del dibattimento si riferivano ad altre inadempienze e non a quelle in questione. In altre parole la Corte ha respinto l'istanza, non perché al momento della celebrazione del dibattimento l'intero importo non fosse stato corrisposto, ma perché le somme versate si riferivano ad altre inadempienze come precisato dal teste OS LA.
Con il secondo motivo si deduce ex art. 606 primo comma lett. e) omessa valutazione delle risultanze processuali e travisamento di quelle considerate nella parte in cui si era affermato che non v'era la prova che le somme versate fino al momento dell'apertura del dibattimento fossero state corrisposte per estinguere la debitoria in questione.
In proposito va premesso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, di cui il giudice di merito si sia avvalso per esplicitare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità a riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Sez. un 24 novembre 1999, Spina). Il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'attendibilità delle prove, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione e se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi (Sez un. 13 dicembre 1995, Clarke). Nella fattispecie la Corte territoriale ha affermato che la somma versata si riferiva ad altre inadempienze, per cui il periodo in contestazione risultava scoperto come era emerso dalla deposizione dell'ispettore del lavoro. La tesi del ricorrente è stata quindi respinta dai giudici di merito e questa corte non ha la possibilità di verificare la corrispondenza dell'affermazione contenuta nella sentenza alle risultanze processuali non avendo accesso al fascicolo. Va però sottolineato che ormai il periodo di rateizzazione è scaduto nel mese di gennaio 2002, data corrispondente alla trentesima ed ultima rata bimestrale. Fino ad allora, infatti, aveva un senso disquisire se il pagamento delle sole rate scadute al momento dell'apertura del dibattimento producesse o meno l'effetto estintivo del reato, potendo il termine "regolarizzazione", essere anche riferito all'intero ammontare del debito. Dopo tale data, però, secondo i principi generali penalistici, è l'imputato - che eccepisce la speciale causa estintiva del reato (regolarizzazione) - a dover dare la dimostrazione di avere versato il dovuto;
prova (in genere documentale) che, per la sua finalità, deve ritenersi ammissibile in ogni stato e grado del procedimento e dunque anche in cassazione, analogamente a quanto di norma avviene in materia edilizia (condono e sanatoria). Pertanto il prevenuto anche in questo grado del giudizio avrebbe potuto dimostrare, ai fini della declaratoria di estinzione del reato, di avere regolarizzato la posizione debitoria.
Con il terzo motivo si deduce che mancherebbe la prova della corresponsione ai dipendenti delle retribuzioni sulle quali effettuare le ritenute. Di conseguenza, non sussistendo la prova dell'effettivo pagamento della retribuzione, mancherebbe quindi anche quella dell'effettuazione delle ritenute e quindi dell'obbligo del versamento.
Anche tale censura è infondata giacché, dovendo presumersi che la prestazione lavorativa venga retribuita, spetta al datore di lavoro che assuma di non avere pagato i dipendenti fornire la relativa prova o quanto meno dedurre la relativa circostanza. Nella fattispecie il ricorrente si è limitato ad affermare che non vi sarebbe la prova dell'avvenuta retribuzione, senza dichiarare esplicitamente di non avere corrisposto le retribuzioni, tenendo anzi un comportamento contraddittorio. Invero il prevenuto, da un lato, afferma di avere presentato la domanda di condono e di avere saldato la debitoria. È lasciando così intendere di avere retribuito i dipendenti ed effettuato le ritenute e, dall'altro, sostiene che non vi sarebbe la prova del pagamento delle retribuzioni e quindi dell'effettuazione delle ritenute.
Con il quarto motivo si chiede la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La richiesta non merita accoglimento.
In proposito si deve osservare che il reato de quo non è ancora prescritto, giacché, si devono considerare anche le sospensioni del processo dovute all'astensione dei difensori o a loro impedimento per un periodo complessivo di anni uno mesi sei e gg. 9 alla luce della giurisprudenza di questa Corte (SS.UU., 28 novembre2001, n. 1021, Cremonese), secondo cui, "in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento, ed il rinvio o la sospensione del dibattimento, comportano la sospensione dei relativi termini ogniqualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa".
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004