CASS
Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2023, n. 36775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36775 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC ER DA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di AN, con la sentenza emessa in data 7 novembre 2022, dichiarava inammissibile l'atto di appello, proposto nell'interesse dell'imputato, perché tardivo. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di RT SZ CI consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 36775 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 05/06/2023 3. Il motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 172, 585, 591 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello non abbia tenuto in conto, nel calcolo effettuato ai fini di valutare la tempestività dell'appello, della sospensione dei termini disposta dall'art. 83, comma 2, dl. n. 18 del 2020, da ritenersi riferiti anche ai termini per il deposito della motivazione e per la presentazione degli atti di impugnazione. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte - ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 - con le quali ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che la Corte di appello fondava l'inammissibilità per tardività dell'atto di appello sulla circostanza che la sentenza del Tribunale fosse stata emessa il 21 gennaio 2020, con termine per il deposito di sessanta giorni, quindi al 15 marzo 2020, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. Il deposito della motivazione interveniva in data 20 marzo 2020, comunque nel corso del periodo di sospensione per l'«emergenza covid», cosicché il termine per l'impugnazione doveva decorrere dal 12 maggio 2020. La Corte rilevava come il decorso dei 45 giorni, per proporre impugnazione scadesse, quindi, in data 26 settembre 2020 (si trattava di un refuso, perché il termine seguendo il ragionamento della Corte era 26 giugno 2020), mentre l'impugnazione veniva proposta in data 8 luglio 2020, dunque tardivamente. 3. L'art. 83, comma 2, del dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché modificato dall'art. 36, comma 1, del dl. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, con legge 5 2 I\ giugno 2020, n. 40, prevede che «Dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. [...]». 4. Tanto premesso, il Collegio rileva come la sentenza impugnata dinanzi alla Corte di appello di AN sia stata pronunziata il 21 gennaio 2020 e depositata il 20 marzo 2020, nel termine di sessanta giorni indicato in sentenza, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. In assenza della sospensione dei termini, per la disciplina testé citata, il termine di deposito sarebbe scaduto il giorno 23 marzo 2020. 5. Va inoltre premesso che il deposito della motivazione, avvenuto in data antecedente a quella indicata in dispositivo di sentenza, pacificamente non determina il decorrere anticipato del termine per l'impugnazione, per quanto previsto dall'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., che indica come dies a quo per la presentazione dell'impugnazione il termine dell'intero arco temporale destinato alla stesura della motivazione. Pertanto il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. sarebbe iniziato a decorrere dal giorno successivo al sessantesimo, quindi dal 24 marzo 2020 (tra le tante, Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, R., Rv. 279874; Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, Dimetti, Rv. 280927; Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, S., Rv. 281683). 6. Durante i 60 giorni prefissati per il deposito, a partire dal 9 marzo 2020, interveniva la sospensione ex lege, disposta dal richiamato art. 83, anche quanto ai termini previsti per il «deposito dei provvedimenti giudiziari». La ratio della sospensione dei termini è nelle ragioni di sanità pubblica, dovendo garantirsi il distanziamento sociale e limitarsi l'afflusso negli uffici giudiziari, esclusivamente consentendolo per i procedimenti penali valutati urgenti dal legislatore, vale a dire quelli elencati dall'art. 83, comma 3, lett. b), come evidenziato quanto all'intervento emergenziale dalle Sezioni unite di questa Corte di cassazione (Sez. Un., n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432). 3 7. Il giudizio in esame non rientra fra i procedimenti a trattazione urgente, non essendo l'imputato detenuto, né risultando interessato da uno dei casi tassativamente indicati. Per quanto fin qui evidenziato, il termine di deposito di sessanta giorni, per chiara indicazione legislativa, nel caso concreto viene a essere sospeso dal 9 al 23 marzo 2020, riprendendo a decorrere per lo stesso arco temporale solo al termine del periodo di sospensione, quindi dal 12 maggio 2020 e andando a scadere il 26 maggio 2020. 8. Precisa, infatti, questa Corte che la cessazione del periodo di sospensione alla data del 11 maggio 2020 determina che i termini sospesi tornino a decorrere dal 12 maggio 2020, analogamente a quanto accade per la sospensione del periodo feriale, disciplina in relazione alla quale è stata modellata quella emergenziale. Ai fini del computo dei termini durante il periodo di sospensione il dies a quo va fissato nell' 11 maggio 2020 — non computatur — ed il giorno 12 maggio va, quindi, utilmente calcolato per il computo del termine di impugnazione (in relazione al periodo di sospensione feriale, Sez. 5, Sentenza n. 5624 del 05/12/2014, dep. 2015, Monticelli, Rv. 262229; Sez. 1, n. 11 del 27/11/2012, dep. 2013, Boumari, Rv. 254209; Sez. 4, n. 43404 del 07/10/2010, Cacchiani, Rv. 248941). D'altro canto, nello stesso senso depone anche l'art. 83, commi 6 e 7, che proprio dal 12 maggio 2020 fa decorrere la competenza dei capi degli uffici giudiziari ad assumere le misure organizzative anche relativamente alla trattazione degli affari giudiziari, fino ad allora sospesa. 9. Il ricorso è pertanto fondato, poiché risultando il termine, a seguito della sospensione ex lege, per il deposito della sentenza scaduto il 26 maggio 2020, da tale data decorreva quello di impugnazione di 45 giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., che andava a scadere il 10 luglio 2020. Ne consegue che il deposito dell'atto di appello è intervenuto tempestivamente in data 8 luglio 2020. 10. Ne consegue la fondatezza del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. 4 Così deciso in Roma, 05/06/2023 Il Consi liere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di AN, con la sentenza emessa in data 7 novembre 2022, dichiarava inammissibile l'atto di appello, proposto nell'interesse dell'imputato, perché tardivo. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di RT SZ CI consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 36775 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 05/06/2023 3. Il motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 172, 585, 591 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello non abbia tenuto in conto, nel calcolo effettuato ai fini di valutare la tempestività dell'appello, della sospensione dei termini disposta dall'art. 83, comma 2, dl. n. 18 del 2020, da ritenersi riferiti anche ai termini per il deposito della motivazione e per la presentazione degli atti di impugnazione. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte - ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 - con le quali ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che la Corte di appello fondava l'inammissibilità per tardività dell'atto di appello sulla circostanza che la sentenza del Tribunale fosse stata emessa il 21 gennaio 2020, con termine per il deposito di sessanta giorni, quindi al 15 marzo 2020, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. Il deposito della motivazione interveniva in data 20 marzo 2020, comunque nel corso del periodo di sospensione per l'«emergenza covid», cosicché il termine per l'impugnazione doveva decorrere dal 12 maggio 2020. La Corte rilevava come il decorso dei 45 giorni, per proporre impugnazione scadesse, quindi, in data 26 settembre 2020 (si trattava di un refuso, perché il termine seguendo il ragionamento della Corte era 26 giugno 2020), mentre l'impugnazione veniva proposta in data 8 luglio 2020, dunque tardivamente. 3. L'art. 83, comma 2, del dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché modificato dall'art. 36, comma 1, del dl. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, con legge 5 2 I\ giugno 2020, n. 40, prevede che «Dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. [...]». 4. Tanto premesso, il Collegio rileva come la sentenza impugnata dinanzi alla Corte di appello di AN sia stata pronunziata il 21 gennaio 2020 e depositata il 20 marzo 2020, nel termine di sessanta giorni indicato in sentenza, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. In assenza della sospensione dei termini, per la disciplina testé citata, il termine di deposito sarebbe scaduto il giorno 23 marzo 2020. 5. Va inoltre premesso che il deposito della motivazione, avvenuto in data antecedente a quella indicata in dispositivo di sentenza, pacificamente non determina il decorrere anticipato del termine per l'impugnazione, per quanto previsto dall'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., che indica come dies a quo per la presentazione dell'impugnazione il termine dell'intero arco temporale destinato alla stesura della motivazione. Pertanto il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. sarebbe iniziato a decorrere dal giorno successivo al sessantesimo, quindi dal 24 marzo 2020 (tra le tante, Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, R., Rv. 279874; Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, Dimetti, Rv. 280927; Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, S., Rv. 281683). 6. Durante i 60 giorni prefissati per il deposito, a partire dal 9 marzo 2020, interveniva la sospensione ex lege, disposta dal richiamato art. 83, anche quanto ai termini previsti per il «deposito dei provvedimenti giudiziari». La ratio della sospensione dei termini è nelle ragioni di sanità pubblica, dovendo garantirsi il distanziamento sociale e limitarsi l'afflusso negli uffici giudiziari, esclusivamente consentendolo per i procedimenti penali valutati urgenti dal legislatore, vale a dire quelli elencati dall'art. 83, comma 3, lett. b), come evidenziato quanto all'intervento emergenziale dalle Sezioni unite di questa Corte di cassazione (Sez. Un., n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432). 3 7. Il giudizio in esame non rientra fra i procedimenti a trattazione urgente, non essendo l'imputato detenuto, né risultando interessato da uno dei casi tassativamente indicati. Per quanto fin qui evidenziato, il termine di deposito di sessanta giorni, per chiara indicazione legislativa, nel caso concreto viene a essere sospeso dal 9 al 23 marzo 2020, riprendendo a decorrere per lo stesso arco temporale solo al termine del periodo di sospensione, quindi dal 12 maggio 2020 e andando a scadere il 26 maggio 2020. 8. Precisa, infatti, questa Corte che la cessazione del periodo di sospensione alla data del 11 maggio 2020 determina che i termini sospesi tornino a decorrere dal 12 maggio 2020, analogamente a quanto accade per la sospensione del periodo feriale, disciplina in relazione alla quale è stata modellata quella emergenziale. Ai fini del computo dei termini durante il periodo di sospensione il dies a quo va fissato nell' 11 maggio 2020 — non computatur — ed il giorno 12 maggio va, quindi, utilmente calcolato per il computo del termine di impugnazione (in relazione al periodo di sospensione feriale, Sez. 5, Sentenza n. 5624 del 05/12/2014, dep. 2015, Monticelli, Rv. 262229; Sez. 1, n. 11 del 27/11/2012, dep. 2013, Boumari, Rv. 254209; Sez. 4, n. 43404 del 07/10/2010, Cacchiani, Rv. 248941). D'altro canto, nello stesso senso depone anche l'art. 83, commi 6 e 7, che proprio dal 12 maggio 2020 fa decorrere la competenza dei capi degli uffici giudiziari ad assumere le misure organizzative anche relativamente alla trattazione degli affari giudiziari, fino ad allora sospesa. 9. Il ricorso è pertanto fondato, poiché risultando il termine, a seguito della sospensione ex lege, per il deposito della sentenza scaduto il 26 maggio 2020, da tale data decorreva quello di impugnazione di 45 giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., che andava a scadere il 10 luglio 2020. Ne consegue che il deposito dell'atto di appello è intervenuto tempestivamente in data 8 luglio 2020. 10. Ne consegue la fondatezza del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. 4 Così deciso in Roma, 05/06/2023 Il Consi liere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.