CASS
Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2024, n. 12756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12756 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/07/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUCIA ODELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso Rgs Penale Sent. Sez. 5 Num. 12756 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del RI di Palermo ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale, datata 14.6.2023, con cui è stato disposto il sequestro preventivo ex artt. 321 cod. proc. pen. e 416-bis, comma 7, cod. pen. dell'impresa individuale intestata a SA NO, comprensivo di tutto il patrimonio e complesso aziendale, rappresentato dai beni mobili ed immobili, ravvisando il fumus commissi delicti del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra nella sua articolazione territoriale corrispondente al mandarnento di Pagliarelle ed alla famiglia mafiosa del Villaggio Santa Rosalia;
specificamente fornendo il proprio contributo esterno all'associato AN EM, detenuto, cori il quale intratteneva comunicazioni riservate e per conto del quale gestiva le attività aziendali (di aziende riferibili a EM) informandolo di criticità. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'indagato NO, deducendo un unico motivo di ricorso con cui rappresenta il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che non ha affatto scrutinato la condotta delittuosa dell'associato AN EM, a vantaggio del quale, univocamente, si è sviluppato il concorso esterno contestato al ricorrente. Ebbene, in proposito, la difesa evidenzia che, stante la dichiarata insussistenza della gravità indiziaria per il delitto associativo nei confronti del soggetto direttamente avvantaggiato dalla condotta di contributo esterno ex art. 110 cod. pen. (il citato EM) dovrebbe cadere la possibilità di configurare la fattispec:ie di concorso esterno in associazione mafiosa con riguardo al ricorrente. L'ordinanza impugnata avrebbe creato uno iato tra la condotta ipotizzata come commessa dall'indagato e quella in relazione alla quale il contributo esterno di NO si sarebbe sviluppato: il reato di concorso esterno viene individuato nel range temporale "data antecedente e prossima al 13.9.2019, con condotta perdurante..", mentre la parallela contestazione di reato per partecipazione ad associazione mafiosa mossa a EM si ferma al 2006, per effetto dell'ordinanza emessa dallo stesso RI nei confronti di quest'ultimo, con cui si è dichiarata l'insussistenza degli indizi del delitto associativo, successivamente a tale data. Quanto agli elementi di fatto che sarebbero costitutivi del contributo concorsuale "esterno" all'associazione mafiosa, la difesa rappresenta che non è stato indicato il contenuto di vantaggio che sarebbe derivato al sodalizio (nella persona di EM) dalla condotta del ricorrente. I rapporti registrati nell'ordinanza tra l'indagato e il soggetto intraneo avvantaggiato sarebbero stati normali rapporti di collaborazione lavorativa;
inoltre, anche altri dati convergono nel rendere inverosimile la contestazione provvisoria 2 di concorso esterno: in un'occasione, risulta, ad esempio, che il ricorrente abbia evocato la necessità dell'intervento dei carabinieri per risolvere una questione. Infine, si mette in luce la distorta lettura di alcuni elementi indiziari che il RI ha ritenuto idonei a fondare la consistenza ricostruttiva dell'interessamento di Cosa Nostra agli affari del ricorrente e del fratello, ignorando le ragioni familiari dell'indagato, del tutto avulse dal contesto mafioso (il suocero di ER NO, fratello del ricorrente, destinatario della stessa misura cautelare, è IU Di AR, condannato per associazione mafiosa quale esponente di spicco del gruppo mafioso di Porta Nuova;
peraltro, anche nei confronti di ER NO l'ordinanza di custodia cautelare è stata annullata dal RI, come per EM). 3. Il Sostituto PG Lucia Odello ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2. Denuncia una carenza motivazionale grave, fonte di manifesta illogicità delle conclusioni alle quali è giunta l'ordinanza impugnata, la prima censura formulata dalla difesa. Si rappresenta, infatti, la distonia tra la contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa, sviluppata a carico del ricorrente nel range temporale "data antecedente e prossima al 13.9.2019, con condotta perdurante..", e la parallela decisione di annullamento per carenza di gravità indiziaria nei confronti del soggetto direttamente avvantaggiato dalla condotta di contributo esterno ex art. 110 cod. pen., AN Ca ncem i. Quest'ultimo è stato già condannato per il delitto di associazione rnafiosa, relativamente al sodalizio palermitano denominato "Villaggio Santa Rosalia", ma nei suoi confronti il medesimo Tribunale del RI ha escluso, in punto di gravità indiziaria, la partecipazione alla suddetta associazione mafiosa, con funzioni di capo e promotore, successivamente al 4 dicembre 2018, durante il suo periodo di detenzione (il ricorrente ha allegato l'ordinanza emessa nella procedura parallela a carico cli EM, nell'ambito del medesimo procedimento n. 7061 /2020 RGNR). Occorre, dunque, verificare la compatibilità del contributo concorsuale "esterno" al sodalizio mafioso in esame, contestato al ricorrente SA NA, nella parte in cui il suo ruolo, anche per la stessa struttura dell'imputazione provvisoria, è derivazione delle direttive impartite da AN EM e dei suoi rapporti economici e personali con quest'ultimo ed ulteriori soggetti a questi collegati, poiché la gravità indiziaria a carico dell'indagato è desunta proprio dalla caratura criminale di AN EM, indicato 3 nell'ordinanza quale soggetto intraneo alla consorteria mafiosa e quale beneficiario delle azioni del ricorrente. Infatti, il provvedimento di sequestro preventivo ex artt. 321 cod. proc. pen. e 416-bis, comma 7, cod. pen. dell'impresa individuale intestata a SA NO, comprensivo di tutto il patrimonio e complesso aziendale, rappresentato dai beni mobili ed immobili, è stato disposto proprio in ragione della ritenuta gravità indiziaria a carico del ricorrente per l'ipotesi contestata di concorso esterno nel sodalizio mafioso "Villaggio Santa Rosalia" e, qualora tale costruzione indiziaria dovesse venir meno, ciò determinerebbe evidenti ricadute sul provvedimento cautelare reale oggetto del ricorso. 2.1. L'ordinanza impugnata, dunque, così come analogamente è stato deciso per quella relativa alla misura cautelare personale nei confronti dell'indagato, trattata dal Collegio nella medesima udienza del 17.1.2024 (proc. n. 38854/2023 RGN), va annullata per tale assorbente motivo, affinché il giudice del rinvio si confronti con i contenuti del provvedimento relativo a AN EM, quanto alla posizione del ricorrente.
P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo. Così deciso il 17 gennaio 2024.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUCIA ODELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso Rgs Penale Sent. Sez. 5 Num. 12756 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del RI di Palermo ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale, datata 14.6.2023, con cui è stato disposto il sequestro preventivo ex artt. 321 cod. proc. pen. e 416-bis, comma 7, cod. pen. dell'impresa individuale intestata a SA NO, comprensivo di tutto il patrimonio e complesso aziendale, rappresentato dai beni mobili ed immobili, ravvisando il fumus commissi delicti del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra nella sua articolazione territoriale corrispondente al mandarnento di Pagliarelle ed alla famiglia mafiosa del Villaggio Santa Rosalia;
specificamente fornendo il proprio contributo esterno all'associato AN EM, detenuto, cori il quale intratteneva comunicazioni riservate e per conto del quale gestiva le attività aziendali (di aziende riferibili a EM) informandolo di criticità. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'indagato NO, deducendo un unico motivo di ricorso con cui rappresenta il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che non ha affatto scrutinato la condotta delittuosa dell'associato AN EM, a vantaggio del quale, univocamente, si è sviluppato il concorso esterno contestato al ricorrente. Ebbene, in proposito, la difesa evidenzia che, stante la dichiarata insussistenza della gravità indiziaria per il delitto associativo nei confronti del soggetto direttamente avvantaggiato dalla condotta di contributo esterno ex art. 110 cod. pen. (il citato EM) dovrebbe cadere la possibilità di configurare la fattispec:ie di concorso esterno in associazione mafiosa con riguardo al ricorrente. L'ordinanza impugnata avrebbe creato uno iato tra la condotta ipotizzata come commessa dall'indagato e quella in relazione alla quale il contributo esterno di NO si sarebbe sviluppato: il reato di concorso esterno viene individuato nel range temporale "data antecedente e prossima al 13.9.2019, con condotta perdurante..", mentre la parallela contestazione di reato per partecipazione ad associazione mafiosa mossa a EM si ferma al 2006, per effetto dell'ordinanza emessa dallo stesso RI nei confronti di quest'ultimo, con cui si è dichiarata l'insussistenza degli indizi del delitto associativo, successivamente a tale data. Quanto agli elementi di fatto che sarebbero costitutivi del contributo concorsuale "esterno" all'associazione mafiosa, la difesa rappresenta che non è stato indicato il contenuto di vantaggio che sarebbe derivato al sodalizio (nella persona di EM) dalla condotta del ricorrente. I rapporti registrati nell'ordinanza tra l'indagato e il soggetto intraneo avvantaggiato sarebbero stati normali rapporti di collaborazione lavorativa;
inoltre, anche altri dati convergono nel rendere inverosimile la contestazione provvisoria 2 di concorso esterno: in un'occasione, risulta, ad esempio, che il ricorrente abbia evocato la necessità dell'intervento dei carabinieri per risolvere una questione. Infine, si mette in luce la distorta lettura di alcuni elementi indiziari che il RI ha ritenuto idonei a fondare la consistenza ricostruttiva dell'interessamento di Cosa Nostra agli affari del ricorrente e del fratello, ignorando le ragioni familiari dell'indagato, del tutto avulse dal contesto mafioso (il suocero di ER NO, fratello del ricorrente, destinatario della stessa misura cautelare, è IU Di AR, condannato per associazione mafiosa quale esponente di spicco del gruppo mafioso di Porta Nuova;
peraltro, anche nei confronti di ER NO l'ordinanza di custodia cautelare è stata annullata dal RI, come per EM). 3. Il Sostituto PG Lucia Odello ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2. Denuncia una carenza motivazionale grave, fonte di manifesta illogicità delle conclusioni alle quali è giunta l'ordinanza impugnata, la prima censura formulata dalla difesa. Si rappresenta, infatti, la distonia tra la contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa, sviluppata a carico del ricorrente nel range temporale "data antecedente e prossima al 13.9.2019, con condotta perdurante..", e la parallela decisione di annullamento per carenza di gravità indiziaria nei confronti del soggetto direttamente avvantaggiato dalla condotta di contributo esterno ex art. 110 cod. pen., AN Ca ncem i. Quest'ultimo è stato già condannato per il delitto di associazione rnafiosa, relativamente al sodalizio palermitano denominato "Villaggio Santa Rosalia", ma nei suoi confronti il medesimo Tribunale del RI ha escluso, in punto di gravità indiziaria, la partecipazione alla suddetta associazione mafiosa, con funzioni di capo e promotore, successivamente al 4 dicembre 2018, durante il suo periodo di detenzione (il ricorrente ha allegato l'ordinanza emessa nella procedura parallela a carico cli EM, nell'ambito del medesimo procedimento n. 7061 /2020 RGNR). Occorre, dunque, verificare la compatibilità del contributo concorsuale "esterno" al sodalizio mafioso in esame, contestato al ricorrente SA NA, nella parte in cui il suo ruolo, anche per la stessa struttura dell'imputazione provvisoria, è derivazione delle direttive impartite da AN EM e dei suoi rapporti economici e personali con quest'ultimo ed ulteriori soggetti a questi collegati, poiché la gravità indiziaria a carico dell'indagato è desunta proprio dalla caratura criminale di AN EM, indicato 3 nell'ordinanza quale soggetto intraneo alla consorteria mafiosa e quale beneficiario delle azioni del ricorrente. Infatti, il provvedimento di sequestro preventivo ex artt. 321 cod. proc. pen. e 416-bis, comma 7, cod. pen. dell'impresa individuale intestata a SA NO, comprensivo di tutto il patrimonio e complesso aziendale, rappresentato dai beni mobili ed immobili, è stato disposto proprio in ragione della ritenuta gravità indiziaria a carico del ricorrente per l'ipotesi contestata di concorso esterno nel sodalizio mafioso "Villaggio Santa Rosalia" e, qualora tale costruzione indiziaria dovesse venir meno, ciò determinerebbe evidenti ricadute sul provvedimento cautelare reale oggetto del ricorso. 2.1. L'ordinanza impugnata, dunque, così come analogamente è stato deciso per quella relativa alla misura cautelare personale nei confronti dell'indagato, trattata dal Collegio nella medesima udienza del 17.1.2024 (proc. n. 38854/2023 RGN), va annullata per tale assorbente motivo, affinché il giudice del rinvio si confronti con i contenuti del provvedimento relativo a AN EM, quanto alla posizione del ricorrente.
P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo. Così deciso il 17 gennaio 2024.